Titolo terzo
Disciplina del rapporto individuale di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 5. - Particolari tipologie contrattuali.
A) Apprendistato professionalizzante

Le parti, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, riconoscendosi pienamente legittimate nell'ambito della definizione del presente Contratto Collettivo di primo livello, convengono la disciplina dell'apprendistato professionalizzante nei termini in dettaglio indicati nell'ambito dello specifico Allegato n. 5 "Disciplina dell'Apprendistato professionalizzante nelle Società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial e nelle Società che applicano il Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello del 29-dicembre 2010", che costituisce parte integrante del presente Contratto Collettivo specifico di lavoro di primo livello.
Tale disciplina si applica ai rapporti di apprendistato costituiti a partire dal 1° gennaio 2012, fermo restando che, per i rapporti d'apprendistato già in corso alla stessa data, vale la disciplina anteriore a quella prevista dal Testo Unico dell'apprendistato, contenuto nel decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

C) Contratto di lavoro a tempo determinato
Per quanto concerne il contratto di lavoro a tempo determinato si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia

Classificazione del personale
Art. 8. - Rapporto diretti-indiretti.

Nelle fasi di avvio e di crescita di nuove produzioni e in relazione a specifici programmi formativi saranno assegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti. Inoltre, a fronte di particolari fabbisogni organizzativi, potrà essere richiesto ai lavoratori, compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione ad altre postazioni di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2103 codice civile come sostituito dall'art. 13 Legge 300/70.

Retribuzione e altri istituti economici
Art.13. - Indennità di prestazione collegata alla presenza.

Nei casi in cui venga introdotto un diverso sistema di pause, che comporti la "monetizzazione" di parte delle pause precedentemente godute dai lavoratori addetti alle linee a trazione meccanizzata con scocche/parti di prodotto in movimento continuo, ai lavoratori interessati, che saranno addetti alle lavorazioni suddette e in forza al momento dell'entrata in vigore de! nuovo regime di pause sopra indicato, tale "monetizzazione" sarà riconosciuta tramite una voce retributiva specifica denominata "indennità di prestazione collegata alla presenza".
[…]

Art. 18. - Ristorazione aziendale.
Confermando le modalità di erogazione del servizio come in atto nei singoli stabilimenti, sedi ed enti delle società interessate all'applicazione del presente Contratto e non intendendo introdurre obblighi generalizzati di predisporre un servizio di ristorazione aziendale, si conviene di definire una disciplina organica e omogenea del trattamento ove presente a livello aziendale о di stabilimento.
I lavoratori fruiranno di un servizio di ristorazione di tipo fresco tradizionale, in appositi locali attrezzati per la distribuzione e la consumazione dei pasti.
[…]
A livello aziendale potrà essere valutata tra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale aziendale, anche in sede di Commissione Servizi Aziendali, ove prevista e costituita, la possibilità di predisporre un servizio alternativo in forma di sacchetto freddo, oppure di convenzione con locali esterni per la ristorazione oppure, infine, di ticket restaurant […]

Welfare aziendale
Premessa

Considerata l'ampiezza e la rilevanza delle forme di tutela e assistenza in essere e condivisa la volontà di favorire il benessere personale del lavoratore sia all'interno dell'azienda che nell'ambito della sua condizione familiare e sociale, si conviene di riesaminare e valorizzare il cospicuo patrimonio esistente, adeguandone le caratteristiche alle mutate esigenze sociali, nella prospettiva di implementare nuove forme di protezione sociale atte a garantire la massima efficacia alle tutele.
Nel presente Contratto si intende pertanto riesaminare, aggiornare ove necessario, e valorizzare le molteplici forme esistenti, articolandole all'interno di uno specifico capitolo, riservandosi entro il termine di scadenza del presente Contratto di pervenire a una incisiva razionalizzazione degli Istituti sotto disciplinati al fine di massimizzare l'efficacia di ciascuno di questi attraverso sinergie capaci di ottimizzarne le prestazioni. A questo scopo viene istituita una Commissione bilaterale (Commissione Welfare aziendale), che opererà con il compito di individuare soluzioni idonee a raggiungere gli obiettivi suddetti, con riguardo anche al possibile sviluppo di opportune forme di bilateralità di cui le Parti si riconoscono soggetti a pieno titolo, formulando proposte operative entro il mese di settembre 2012.

Art. 21. - Prevenzione e Check-up.
La salute dei lavoratori è considerata valore primario, la cui salvaguardia non può essere limitata al solo accesso alla diagnostica e alla cura, ma deve anche coinvolgere in primo luogo la prevenzione, che deve avere specifico rilievo nell'ambito del Programma di assistenza sanitaria integrativa messo a disposizione dei lavoratori dai Fondi di cui all'articolo precedente, al capitolo "Pacchetto Prevenzione" per Fasifiat e "Check-Up" per Fasiq.
Al proposito si riconosce che le due forme di prevenzione soddisfano ampiamente i requisiti fondamentali di questo tipo di garanzia, pur avendo caratteristiche diverse: il "Pacchetto Prevenzione" di Fasifiat offre esclusivamente un pacchetto di accertamenti diagnostici, estendendone il beneficio ai componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di età e sesso previsti per l'accesso agli stessi, il "Check-up" integra gli accertamenti con alcune visite specialistiche, a beneficio del solo lavoratore iscritto.
Nell'ambito delle suddette valutazioni in merito alla possibile integrazione delle due forme di assistenza sanitaria integrativa, saranno esaminate le possibilità di armonizzare le due forme di prevenzione nell'ambito del quadro complessivo dell'attuale struttura di costi e prestazioni. Detta analisi sarà svolta dalla Commissione bilaterale di cui in Premessa.

Art. 22. - Trasporti e mobilità.
È condivisa la volontà di riconoscere ampia attenzione ai problemi relativi agli spostamenti casa - lavoro, che hanno rilevanti effetti sull'equilibrio complessivo del benessere del lavoratore e sulla sua possibilità di conciliare esigenze e tempi di vita e di lavoro.
A questo proposito si conferma quanto ad oggi in essere in ordine a servizi di trasporto messi a disposizione dei lavoratori tramite specifiche convenzioni o accordi con le società di trasporto locale, intendendo sviluppare l'analisi e l'elaborazione di proposte modificative o integrative all'interno della Commissione Servizi Aziendali, insieme con il Mobility Manager aziendale e con le strutture specificamente dedicate e d'intesa con gli Enti locali e le società di gestione dei trasporti operanti su ciascun territorio.
Esprimendo apprezzamento per esperienze maturate in casi specifici, sarà valutata, a livello aziendale e/o di singolo stabilimento, la possibilità di migliorare, senza oneri aggiuntivi per l'azienda, l'offerta di servizi utili per la copertura del tragitto casa-lavoro, favorendo l'Implementazione di programmi di car pooling secondo modalità e nei tempi che saranno specificamente valutati e decisi, avuto riguardo alle condizioni operative esistenti nel territorio, d'intesa con Enti locali e società di trasporto pubblico.

Art. 23. - Formazione.
Condividendo il valore strategico della formazione ai fini dell'aggiornamento e sviluppo professionale del personale tutto, con riguardo sia alle competenze tecniche che ai comportamenti organizzativi, si afferma la volontà comune di sviluppare iniziative congiunte, in coerenza con i modelli organizzativi della formazione continua.
A questo proposito le Parti convengono sull'opportunità di dare continuità all'adesione a Fondimpresa, favorendo ogni qual volta sia possibile iniziative condivise di formazione congiunta, con l'obiettivo condiviso di massimizzarne l’efficacia.
Fiat e Fiat Industrial, in nome proprio e in nome e per conto di tutte le società che fanno loro capo, si impegnano a formalizzare la volontà di versare a Fondimpresa il contributo dello 0,30% istituito dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto di Fondimpresa per le aziende che, benché non associate a Confindustria, liberamente scelgano di aderire al fondo paritetico interprofessionale.
Si concorda di considerare l'esperienza maturata nell'ambito del Progetto "Health & Safety First" valido parametro di riferimento in termini metodologici ai fini dello sviluppo e l'Implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche dei WCM.
A questo proposito l'attuale esperienza specialistica in materia di salute e sicurezza del lavoro sviluppata in sede di "Organismo Paritetico Health & Safety" (OPHS), di cui al precedente capitolo "Ambiente di Lavoro", costituirà base utile per costituire un organismo generale in materia di formazione.
A questo proposito sarà costituito un Organismo paritetico Apprendistato e Formazione, competente anche in materia di apprendistato professionalizzante, secondo quanto definito nella specifica disciplina all'art. 4, di cui all'allegato n. 5 del presente Contratto Collettivo.
Le parti verificheranno la coerenza di detto Organismo paritetico con quanto previsto dalla L. 388/2000 e successive modificazioni.
Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati all'interno di Fondimpresa dovrà essere effettuata dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale operante nell'unità produttiva cui si riferisce il piano e, in mancanza di questa, dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale.
Si conviene infine di valutare l'opportunità di definire, sulla base dell'attuale contribuzione, anche alla luce dell'eventuale evoluzione del quadro normativo, la continuità dell'adesione a Fondimpresa.

Assenza, permessi e tutele
Art. 24. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate te previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi [malattia professionale, infortunio], ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera dì assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
[…]
Note a verbale.
La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione, anche nell'ambito della Commissione verifica assenteismo, facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti.
[…]

Assenteismo
versione A)
Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa in materia di trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
Al tal fine per prevenire situazioni di elevato livello di assenteismo collegate ad eventi giustificati come malattia che si dovessero verificare nei singoli stabilimenti/enti/unità organizzative, le parti concordano di applicare la regolamentazione di seguito riportata.
Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
- lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
- lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa.
L'azienda, inoltre, esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali.
Il trattamento di miglior favore per i lavoratori operai rispetto alla legge previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza non trova applicazione a fronte di situazioni anomale di assenteismo nello stabilimento/ente/unità organizzativa secondo le seguenti modalità.
Nei casi a livello di stabilimento/ente/unità organizzativa in cui si registrino anomalie rispetto all'obiettivo di non superamento del 3,5% di assenze per malattia distinto tra operai e impiegati/professional, le parti, nell'ambito della Commissione verifica assenteismo, esamineranno la situazione e individueranno le modalità di applicazione del trattamento di carenza.
Qualora la Commissione non individui soluzioni efficaci a livello di unità produttiva, le parti si incontreranno quattro mesi prima della scadenza del presente Contratto al fine di individuarle a livello di CCSL entro il 31dicembre 2012 con il compito di stabilire provvedimenti efficaci e condivisi per contrastare il fenomeno e per realizzare l'obiettivo.
In assenza di tale individuazione, dal 1° gennaio 2013 cesseranno di avere effetto i trattamenti di miglior favore rispetto alle disposizioni di legge previsti dal presente Contratto in materia di trattamento economico di malattia relativo al periodo di cosiddetta carenza nei confronti dei lavoratori degli stabilimenti/enti/unità organizzative ove non siano state individuate le soluzioni idonee.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell’aria impiegatizia.
Oppure, in alternativa
versione B)
Premesso che:
• la regolamentazione qui convenuta in relazione al monitoraggio, ai fini di un miglioramento, dell'andamento dell'assenteismo per malattia non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni:
- lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Cooley, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie;
- lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa;
• l'azienda esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali;
la Commissione verifica assenteismo a livello dì stabilimento/unità produttiva opererà come segue.
1. Nel corso del mese di luglio 2012 verificherà il dato consuntivo medio dell'assenteismo per malattia per il periodo gennaio-giugno 2012 riferita agli operai e, nell'eventualità che lo stesso non risulti inferiore al 6% medio, sì darà corso alla disciplina di cui al punto A.
A. Dal 1° luglio 2012, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni) non verrà riconosciuto per il primo giorno di assenza alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Alla Commissione verifica assenteismo viene demandato il compito di individuare, nell'ambito della fattispecie sopra delineata, i casi ai quali non sia applicabile, tenendo conto della particolarità di ogni singola /situazione concreta, il riportato sistema di applicazione della "carenza".
2. Qualora a gennaio 2013 la Commissione rilevi che il tasso di assenteismo medio per malattia riferito al secondo semestre 2012 non è sotto il 4%, verrà applicata la disciplina riportata al sottostante punto B.
B. Dal 1° Gennaio 2013, ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore a 5 giorni nelle giornate lavorative che precedono eseguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale, in caso di assenze ripetute nell'arco dei precedenti 12 mesi per oltre due volte per eventi giustificati come malattia caratterizzati da identiche modalità (eventi verificatisi nelle giornate lavorative che precedono o seguono le festività o le ferie o il giorno di riposo settimanale di durata non superiore a 5 giorni), non verrà riconosciuto per i primi due giorni alcun trattamento economico a carico azienda, così come previsto in generale dalla legge, in caso di malattia, per i lavoratori aventi titolo all'indennità economica a carico dell'Inps.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto al precedente punto A.
3. Per gli anni successivi al 2013 nel caso in cui il tasso di assenteismo medio per malattia, riferito all'anno precedente, non sia inferiore al 3,5% si applicherà la disciplina di cui al punto B.
Tale disciplina verrà applicata, nei singoli casi, previo esame congiunto nell'ambito dell'apposita Commissione come previsto ai precedenti punti A e B.
Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell'area impiegatizia.
Nota a verbale
A livello di stabilimento/unità produttiva la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale aziendale definiranno entro il 30 aprile 2012 l'opzione da applicare tra la versione a) e la versione b).
In assenza di tale decisione concordata entro la suddetta scadenza, le parti firmatarie del presente Contratto Collettivo definiranno entro il 31 maggio 2012 l'opzione da applicare negli stabilimenti/unità produttive nei quali non si sia realizzata a livello locale la sopra indicata scelta, con riferimento ai valori registrati dal 1° gennaio 2012.

Art. 25. - Assenze a vario titolo
Trattamento in caso dì gravidanza e puerperio

In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]

Assenze e permessi
[…]
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare la sede di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione aziendale.
Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione aziendale.

Rapporti in azienda
Art. 29. - Rapporti in azienda.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche ai fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, l'azienda adotterà le iniziative proposte dalla specifica Commissione pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
[…]
Il lavoratore inoltre deve:
- svolgere le monotoni affidatogli con la dovuta diligenza;
- osservare le disposizioni del presente Contratto collettivo, nonché quelle impartite dai superiori;
- attenersi alle disposizioni delle linee guida aziendali in materia di utilizzo della strumentazione informatica;
- avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a suo dolo, colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. La valutazione dell'eventuale danno deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore. L'ammontare delle perdite e dei danni potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione con quote non superiori ai 10% della retribuzione stessa o, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, sulle competenze di fine rapporto, ferme restando le disposizioni e i limiti di legge;
[…]
- più in generale, rispettare tutte le disposizioni previste nel Codice di condotta aziendale e nella regolamentazione aziendale vigenti.
Le infrazioni a tali disposizioni daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino ai licenziamento per mancanze.

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sulla paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi del paragrafo "Licenziamenti per mancanze" del presente articolo.
[…]

Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga ai divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle maggior rilievo.
[…]

Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel paragrafo "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni", non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva, anche non specifica, in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Ammonizioni scritte, multe e-sospensioni", quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui al medesimo paragrafo, salvo quanto disposto dal penultimo comma della prima parte del presente articolo;
i) ritiro della patente di guida per gli autisti trasporto vetture (autotreni o autoarticolati).
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o "materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione o illegittima interruzione dell'attività produttiva che comporti grave pregiudizio tecnico, organizzativo e/o economico agli interessi dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
h) litigio con passaggio alle vie di fatto o rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Titolo quarto
Norma di chiusura

Le Parti convengono sulla natura del presente contratto quale Contratto collettivo specifico di lavoro, in quanto dei tutto idoneo a fornire un'esaustiva disciplina normativa e economica di primo livello, anche sostituendo, per le Società che intendano aderirvi, il CCNL della categoria di provenienza, sia per l'estensione dei campo normativo sia per il livello dei trattamenti previsti, complessivamente e individualmente equivalenti o migliorativi.
Per eventuali istituti che non sono stati oggetto del presente contratto si farà riferimento alle leggi, previa verifica tra le Parti di eventuali necessità di armonizzazione della normativa qui prevista.