Tribunale di Genova, Sez. Lav., 09 dicembre 2001, n. 1883 - Adempimento del servizio militare di leva e incidente mortale avvenuto a bordo di un mezzo militare


 

R.G. n. 2027/11
Sent. n. 1883/11
Cron. n. 2388/11


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE,
Dott.ssa Margherita BOSSI ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa promossa da
C. M.
residente in Genova elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi n. 10/6 presso e nello studio dell'avv. Andrea Bava che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo
ricorrente

contro
MINISTERO DELLA DIFESA

sedente in Roma elettivamente domiciliato in Genova presso l'avv. che lo rappresenta e difende per convenuto contumace

MINISTERO DELL' INTERNO sedente in Roma elettivamente domiciliato in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2 rappresentato e difesa dall'avv. Giammario Rocchitta
che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione convenuto

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova
in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona della dott.ssa Margherita BOSSI nella causa n.r g. 2027/2011
pronuncia la seguente sentenza definitiva dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda, così come limitata all'udienza di discussione, è fondata e pertanto deve essere accolta.
Il ricorrente è padre ed erede del marinaio M. M. C. che il 18 dicembre 1983 perse la vita, insieme ad altri giovani militari, in un incidente stradale, a bordo di un mezzo della marina militare che stava trasportando i giovani da La Spezia a Torino per presenziare ad una manifestazione sportiva.


Si chiede in questa sede, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Difesa del 19/4/2011, la condanna del Ministero della Difesa - rimasto contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso- al riconoscimento del marinaio C. M. M. quale vittima del dovere, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al DPR 243/2006 e la condanna del Ministero al riconoscimento dei benefici assistenziali ex dpr 2006 n. 243, ex art. 1 commi 563,564 1.266/2005 e art. I 904 D.Lg. 66/2010.

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione dei giudice ordinario, trattandosi di domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto soggettivo all'accesso a benefici assistenziali a favore di eredi delle CCCE vittime del dovere, secondo i principi affermati dalla S.C. in analoghe fattispecie relative all'erogazione della speciale indennità prevista dalla legge 302/1990 per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché all'accesso al fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge 512/1999, e qui direttamente applicabili (Cass. S.U. 20/8/2008 n. 21927; 22926/2007; 1377/2003).

Nel merito, si osserva quanto segue.
L'art. 1 comma 564 della legge 23/12/2005 n. 266 (norma che ha esteso alle vittime dei dovere i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) equipara alle vittime del dovere individuate nel comma 563 "coloro che
abbiano contratto infermità o alle quali consegue il decesso in occasione o in seguito a missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative".
Il DPR 2006 n. 243, all'art. 1, specifica la portata dell'espressione "missioni di qualunque natura", tra le quali appunto rientrano le missioni di qualsiasi scopo autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente.
In fatto è pacifico che C. è deceduto nell'adempimento del servizio militare di leva, mentre si trovava a bordo di un mezzo militare; è altresì pacifico che la famiglia del giovane ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del proprio congiunto. Non è infine contestato che il giovane sia deceduto in occasione di un operazione ("gita ricreativa comandata", come risulta testualmente dal doc. A tic.) espressamente comandata dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al militare, nel quadro di un iniziativa promossa dal COCER, finalizzata alla promozione della vita e dell'ambiente militare.
Alla luce del quadro normativo sopra riportato deve ritenersi che la partecipazione del dante causa alla gita ricreativa-premio è riconducibile integralmente alla previsione del riferito comma 564 che ha esteso la portata delle condizioni di cui al comma 563 alle missioni " di qualunque natura", tra le quali devono ritenersi ricomprese anche le attività premiali che certamente fanno parte della finalità addestrativa, quantomeno sotto il profilo di incentivazione all'addestramento e di promozione alla vita e all'ambiente militare.
Le leggi 222 e 244 del 2007 (rispettivamente artt. 34 e 105) hanno poi espressamente previsto per le vittime del dovere e per i loro familiari superstiti il diritto alla erogazione dei benefici di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 5 della legge 204/2006 ed attesa la natura assistenziale dei benefici in esame, risulta irrilevante -pena, l'irragionevolezza della normativa stessa- la circostanza evidenziata dalla difesa del Ministero che il decesso del giovane militare M.M. C. sia intervenuto nell'immediatezza del fatto, dovendosi qualificare vittima del dovere anche il soggetto che deceda immediatamente, sempre che sussistano gli altri presupposti di cui al citato comma 564.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.


definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, previa disapplicazione del provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale delle Pensioni Militari 69349 datato19/4/2011, dichiara tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento quale vittima del dovere del Marinaio M. M. C. ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge previsti per le vittime del dovere;
condanna il Ministero della Difesa a riconoscere al ricorrente avente diritto, dalla data della domanda amministrativa, l'elargizione ex art. 5 comma 1 della legge 204/2006
come previsto dall'art 34 della legge 222/2007, nonché, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art 5 comma 3 della legge 204/2006, così come previsto dall'art 2 comma 105 della legge 244/2007
Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida complessivamente in euro 2000,00 oltre spese generali, IVA e cpa , con distrazione in favore del difensore antistatario.

Genova, 9 dicembre 2011


Si da atto e comunicazione del deposito in Cancelleria della sentenza emessa

A verbale e letta in udienza.
Genova, 09/12/2011