Cassazione Civile, 22 dicembre 2011, n. 28205 - Infortunio sul lavoro e risarcimento del danno


 

 

 

Fatto




La Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro proposta da e C.M. nei confronti della datrice di lavoro s.p.a. P.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il M. aveva allegato: a) che, quale montatore meccanico, aveva subito un grave infortunio sul lavoro in data 1 marzo 1994 mentre stava effettuando operazioni di montaggio di una passerella su una rampa; b) che per tale infortunio l'INAIL gli aveva già riconosciuto una rendita vitalizia rapportata ad una riduzione permanente della sua capacità lavorativa pari al 34%, successivamente elevata al 58%; c) che l'infortunio de quo era stato determinato da responsabilità del datore di lavoro che non gli aveva fornito la necessaria dotazione di sicurezza per cui lo stesso datore di lavoro era tenuto a risarcirgli il danno biologico, pari a Euro 113.604, 06, il danno morale, pari a Euro 58.411,27 ed il danno esistenziale, pari a Euro 34.081,22.

La Corte territoriale, premesso che era pacifico fra le parti che l'evento infortunistico si era verificato mentre il lavoratore si trovava sulla passerella nel tentativo di agganciarla alla rampa, riteneva l'infondatezza della domanda osservando, da un lato, che quest'ultimo aveva posto in essere un comportamento certamente imprudente e che tale comportamento non era stato imposto dalla società datrice di lavoro e, dall'altro, che la rampa era dotata delle prescritte protezioni e che il ricorrente aveva in dotazione casco protettivo, guanti e scarpe antiscivolo. Osservava inoltre che trattandosi di domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., spettava al lavoratore l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per impedire l'evento infortunistico.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale propone ricorso il M. affidato a cinque motivi.

La s.p.a. P. resiste con controricorso.


Diritto




Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 2087 e 1218 cod. civ. e degli artt. 3, 4, 18, 19, 21 e 23 del d.lgs. n. 626 del 1994, degli artt. 4, 8 e 10 del D.P.R. n. 547 del 1955 e degli artt. 16-18 del D.P.R. n. 164 del 1956. Deduce, in particolare, che la Corte di merito, nell'affermare che incombeva sul lavoratore l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'infortunio, aveva applicato in modo erroneo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio nel caso di domanda, come quella in esame, di risarcimento del danno differenziale a seguito di infortunio sul lavoro. Allega altresì che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, vi erano stati rilevanti omissioni, da parte del datore di lavoro, concernenti il mancato apprestamento di idonee misure organizzative e fisiche di sicurezza e la mancata informazione circa i rischi della lavorazione.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1218 e 1227 cod. civ. assumendo che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare la possibilità del mancato controllo e vigilanza, da parte del datore di lavoro, sull'effettivo uso delle misure di sicurezza da parte del lavoratore dipendente. Deduce che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente anche nell'ipotesi in cui non abbia vigilato sull'effettivo uso delle misure protettive, non avendo alcun effetto esimente l'eventuale concorso di colpa del lavoratore.

Col terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione assumendo la sussistenza di una contraddizione fra la valutazione di una deposizione testimoniale ed il richiamo ad un passaggio della sentenza di prime cure.

Col quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione assumendo che alcune conclusioni della sentenza impugnata sarebbero in contrasto con risultanze istruttorie.

Col quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione assumendo una ulteriore contraddizione della sentenza impugnata nell'interpretare le risultanze istruttorie.

I primi due motivi che, in quanto logicamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. 13 agosto 2008 n. 21590) la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.

La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi laddove ha posto a carico del lavoratore infortunato (in una situazione nella quale sono pacifiche l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione) l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico.

Sotto altro, connesso, profilo la sentenza impugnata ha compiuto un secondo errore di diritto laddove ha ritenuto di escludere ogni responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. in base al rilievo che il lavoratore aveva posto in essere una condotta certamente imprudente e che questa non era stata richiesta dal responsabile di cantiere. Ed infatti, secondo i principi enunciati da questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 25 febbraio 2011 n. 4656; Cass. 10 settembre 2009 n. 19494) le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento, essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere.

L'accoglimento dei suddetti motivi comporta che vengano considerate assorbite le rimanenti censure.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che procederà ad una nuova valutazione della fattispecie sulla base dei principi sopra indicati. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.


P.Q.M.




Accoglie i primi due motivi di ricorso,assorbiti gli altri; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bari.