Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 dicembre 2011, n. 26156 - Rendita per malattia professionale per rachipatia e origine professionale


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso 12632-2007 proposto da:

IE. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 945/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 29/11/2006 R.G.N. 1403/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 29 novembre 2006 la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 23 maggio 2005 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Ie. Gi. inteso ad ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale per rachipatia con la conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della CTU svolta in primo grado e che ha escluso che la patologia di cui soffre il ricorrente sia di origine professionale.

Lo Ie. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L..

Diritto



Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1956, articoli 3 e 41 cod. pen., articoli 112, 115, 116, 434 e 437 cod. proc. civ., motivazione carente e contraddittoria. In particolare si deduce che il CTU non avrebbe accertato il nesso causale fra la patologia da cui è affetto il ricorrente, e l'attività lavorativa svolta, soprattutto considerando che anche una semplice concausa può avere rilevo nella determinazione dell'evento e, quindi, nella determinazione della rendita. Inoltre non sarebbe sufficiente ad escludere la natura professionale di una malattia la semplice considerazione della diffusione della stessa in funzione dell'età assumendo rilievo anche una piccola incidenza su di essa da parte dell'attività lavorativa svolta.

Il ricorso è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., per tutte, Cass. S.U. 13045/1997).

In particolare, nei giudizi per invalidità pensionabili o prestazioni assistenziali e previdenziali, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica di ufficio di tipo medico-legale ed il giudice del merito abbia basato la decisione sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti (v. fra tante: Cass. 25 agosto 2005 n. 17324, Cass. 20 agosto 2004 n. 163292)" (Cass. n. 15652 del 2006). Nel caso in esame, il ricorrente contesta la relazione del consulente tecnico senza denunciare detta palese devianza dalle nozioni della scienza medica, ma semplicemente esponendo teorie diverse da quelle seguite dal CTU e legittimamente recepite dai giudici di merito. La sede di legittimità non consente certo la verifica scientifica della tesi più corretta come preteso dal ricorrente.

Nulla si dispone sulle spese ex articolo 152 disp. att. cod. proc. civ. vigente all'epoca dell'introduzione del giudizio.


P.Q.M.


La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.