Tipologia: CCNL
Data firma: 19 dicembre 1946
Validità: 01.09.1946 - 31.12.1948
Parti: Ascot e Fidat e Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
Settori: Servizi, TLC, Società Telefoniche

Sommario:

Art. 1. - Premessa.
Art. 2. - Personale supplente di commutazione.
Art. 3. - Personale straordinario.
Art. 4. - Commissione interna
Art. 5. - Assunzione.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Doveri del lavoratore.
Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 10. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 11. - Passaggio di categoria o di classe.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Giorni festivi. Riposo settimanale.
Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Licenza Straordinaria
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 20. - Infortuni sul lavoro.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Previdenza.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24.- Inquadramento. Categorie e minimi di stipendio.
Art. 25. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 26. - Indennità di contingenza.
Art. 27. - Tredicesima mensilità.
Art. 28. - Indennità varie.
• Indennità rischio maneggio denaro.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di reperibilità.
• Indennità di residenza.
• Indennità notturnisti.
Art. 29. - Definizione dei termini «stipendio» e «retribuzione».
Art. 30. - Determinazione della retribuzione giornaliera e oraria.
Art. 31. - Pagamento della retribuzione.
Art. 32. - Rimborso spese di locomozione.
Art. 33. - Zona di lavoro.
Art. 34. - Trasferte.
Art. 35. - Trasferimenti.
Art. 36. - Anzianità di fatto.
Art. 37. - Benemerenze nazionali.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità.
Art. 40. - Certificato di lavoro.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Vestiario.
Art. 43. -. Alloggio.
Art. 44. - Facilitazioni.
Art. 45. - Mensa aziendale.
Art. 46. - Contratti integrativi aziendali.
Art. 47. - Disposizioni transitorie e norme di coordinamento con le condizioni individuali.
Art. 48. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti.
Art. 49. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 50. - Cessione o trasformazione della Società.
Art. 51. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle società telefoniche concessionarie di zona 19 dicembre 1946

Tra l'Associazione Nazionale delle Società Concessionarie Telefoniche - (Ascot) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Telecomunicazioni - (Fidat) , - rappresentata dal segretario nazionale [...] assistito dai [...] componenti il Comitato Centrale, e dai signori [...] per il Sindacato Interprovinciale Stipel, [...] per il Sindacato Interprovinciale Telve, [...] per il Sindacato Interprovinciale Timo, [...] per il Sindacato Interprovinciale Teti, [...] per il Sindacato Interprovinciale Set, e con l'intervento [...] in rappresentanza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1. - Premessa.
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina i rapporti di lavoro fra le Società Telefoniche Concessionarie di Zona - dette nel testo «La Società» - ed i loro dipendenti - detti nel testo «I Lavoratori» - salvo le speciali disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 per quanto concerne il personale supplente di commutazione ed il personale straordinario.

Art. 2. - Personale supplente di commutazione.
Per personale supplente di commutazione si intende quello destinato a sostituire il personale ordinario in caso di assenze per malattia e maternità, o a sopperire a necessità di natura eccezionale o stagionale, o non prevedibili normalmente nonché al completamento dei turni in centri con non più di quattro posti di lavoro. I telefonisti notturni supplenti possono invece essere adibiti al completamento dei turni anche nei centri con oltre quattro posti di lavoro.
Il personale supplente di commutazione non può essere assunto in numero superiore a quello necessario per sopperire alle esigenze sopra indicate ed entrerà a far parte del personale ordinario qualora, superato il periodo di apprendistato, compia nello spazio di 24 mesi consecutivi 2800 ore di lavoro.
[...]

Art. 3. - Personale straordinario.
Ter personale straordinario si intende quello assunto occasionalmente per sopperire a necessità di natura temporanea determinate da esigenze o lavori di carattere eccezionale, da costruzioni od ampliamento di impianti che non siano quelli afferenti alla normale gestione del servizio telefonico.
[...]

Art. 4. - Commissione interna
Premesso che la Commissione interna ha come fine la tutela dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro, si precisa che in attesa della regolamentazione fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro le Commissioni interne manterranno i compiti e le funzioni fino ad oggi, anche di fatto, ad esse riconosciuti.

Art. 5. - Assunzione.
[...]
Prima dell'assunzione la Società può far sottoporre il lavoratore a visita medica da parte del proprio medico di fiducia per accertamela costituzione fisica e l'idoneità specifica al lavoro per il quale, viene assunto.
[...]

Art. 7. - Apprendistato.
L’apprendistato, che non è consentito per il tirocinio dei lavori di ufficio anche d’ordine, si compie sia mediante l'assegnazione dell'apprendista ai servizi ed ai lavori della Società sotto la guida di personale adatto, sia con speciali corsi teorico-pratici da svolgersi durante il normale orario di lavoro ed organizzati con le modalità ed i criteri ritenuti più rispondenti alle necessità del servizio ed alle condizioni ambientali.
La durata dell'apprendistato viene stabilita come segue:
per i lavoratori di commutazione: mesi 6;
per tutti gli altri lavoratori: mesi 12.
L'istituto dell'apprendistato si applica ai lavoratori dai 16 ai 20 anni compiuti, fatta eccezione per il personale di commutazione per il quale non sarà osservata la limitazione di età.
Il periodo di apprendistato iniziato deve essere completato anche dal lavoratore che nel corso del periodo stesso compia il ventesimo anno di età.
[...]

Art. 8. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disimpegno delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le istruzioni e le disposizioni di servizio impartite dai superiori;
[...]
d) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazione estranea al servizio;
[...]
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) non valersi di mezzi di comunicazione o di quanto è di proprietà della Società per ragioni che non siano di servizio;
h) non fumare nei locali dove esigenze tecniche lo vietino;
i) non introdurre nei locali della Società non destinati anche al pubblico persone estranee al servizio.
La Società per suo conto applicherà tempestivamente le clausole del presente contratto e procurerà altresì che l'ambiente di lavoro sia igienico e fornito dei conforti indispensabili.

Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a mezza giornata di stipendio;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 giorni;
e) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 giorni;
f) trasferimento per punizione;
g) licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità;
h) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
Il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto per mancanze lievi.
La multa può essere inflitta per mancanze disciplinari che non rivestano particolare gravità o per inosservanza dei doveri di minore entità.
La sospensione di cui alla lettera d) è inflitta in caso di recidiva nelle stesse mancanze per le quali già siano stati applicati i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), oppure nel caso di mancanze di tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei provvedimenti di cui alle stesse lettere a), b), c).
La sospensione di cui alla lettera e) è inflitta in caso di mancanze gravi ma tali da non consentire l'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere f), g), h).
Il licenziamento senza preavviso, con o senza indennità di anzianità, può essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali il lavoratore sia incorso.
[...]

Art. 10. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria e classe purché tale mutamento non comporti un peggioramento economico o una menomazione morale o un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 12. - Orario di lavoro.
La durata normale dell'orario di lavoro è di 48 ore settimanali, normalmente ripartite in 8 ore giornaliere, per i lavoratori manuali e per i lavoratori con mansioni impiegatizie i quali prestano servizio in connessione di lavoro con le maestranze, e di 42 ore, normalmente ripartite in 7 ore giornaliere, per gli altri lavoratori con mansioni impiegatizie e per il personale di commutazione; per i lavoratori adibiti a lavori o servizi riconosciuti discontinui a norma di legge la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali ripartite normalmente in 10 ore giornaliere.
[...]
L'orario normale dei telefonisti notturni (notturnisti), in considerazione delle particolari esigenze del servizio, può essere esteso sino a 10 ore giornaliere ed a 60 settimanali [...]
All'ora stabilita per l'inizio del lavoro il lavoratore deve trovarsi sul posto normale di lavoro, effettivamente iniziarlo e non abbandonarlo fino al momento fissato per la cessazione.
Nel caso che venga stabilita l'effettuazione di un orario ridotto nella giornata del sabato, le ore di lavoro giornaliero potranno superare i limiti sopra specificati, fermo restando il limite delle 42, 48 e 60 settimanali.
L'orario di lavoro, sempre nei limiti della sua durata, e tenuto conto delle disposizioni di legge e delle esigenze di servizio, può essere continuato o con interruzione. Nel caso in cui esso sia continuativo, il lavoratore ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito la cui durata sarà fissata nei contratti aziendali. Nel caso in cui esso sia interrotto, la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a tre ore per tutti i lavoratori; la durata dell'intervallo tra i due periodi stessi non deve essere inferiore a una ora e superiore a quattro ore.
Nel caso di lavoro a turno, i singoli componenti del turno cessante non possono abbandonare il loro posto di lavoro e le loro mansioni se non quando siano stati sostituiti dai lavoratori del turno subentrante. Qualora la sostituzione non avvenga in tempo, il maggior lavoro sarà considerato e retribuito come lavoro straordinario.
In linea normale i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo di lavoro.

Art. 13. - Giorni festivi. Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
a) Lavoratori non in turno.
[...]
b) Lavoratori in turno.
Per il lavoratore per il quale è ammesso a norma di legge il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, quest'ultima è considerata giorno lavorativo; mentre è considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo. [...]
La Società ha facoltà di disporre, per esigenze di servizio, lo spostamento dei turni di riposo settimanali: in tale caso il lavoratore deve essere preavvisato entro il secondo giorno precedente a quello già fissato per il riposo; in difetto egli ha diritto, per tale giornata, alla sola percentuale di maggiorazione per lavoro festivo, ed i1 riposo compensativo deve essere concesso, possibilmente, nella giornata la successiva a quella in precedenza fissata.
[...]

Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Il lavoratore non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno salvo giustificato motivo di impedimento:
1) si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro di cui all'articolo 12 del presente contratto.
[...]
3) si considera lavoro notturno quello compiuto fra le ore 22 e le 7; nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato servizio per l'intero turno notturno, debba proseguire ininterrottamente il suo lavoro oltre le ore 7, anche le ore successive saranno considerate notturne.
[...]
Ai notturnisti, ai custodi notturni e agli altri lavoratori la cui normale prestazione si effettua esclusivamente durante lo ore notturne non compete maggiorazione per lavoro notturno.
[...]
Non è consentito che il lavoratore si trattenga sul posto di lavo-ro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario richiesto o confermato per iscritto dalla Società.
[...]

Art. 17. - Ferie.
[...]
Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno e non è ammessa sostituzione di esse con compenso alcuno, né il recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 20. - Infortuni sul lavoro.
Il lavoratore colpito da infortunio sul lavoro, anche leggero, ha l'obbligo di avvertire o fare avvertire immediatamente la Società.
[...]
Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore una invalidità permanente parziale, la Società esaminerà la possibilità di adibirlo ad altre mansioni confacenti con la ridotta capacità lavorativa.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, la Società deve in tale evenienza conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di sei mesi, corrispondendole l'intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto la lavoratrice percepisca a titolo sostitutivo della retribuzione da istituti assistenziali.
[...]

Art. 28. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

I lavoratori che, da località non malarica vengono trasferiti o comandati in trasferta in zona riconosciuta malarica dalle competenti Autorità, beneficeranno di una indennità giornaliera di lire 20 (mensili lire 600). Tale indennità verrà pure corrisposta ai lavoratori che prestino la loro opera in zone che fossero dichiarate malariche in avvenire o che siano già state dichiarate malariche dopo il 1° maggio 1945.
L'indennità stessa non sarà più corrisposta quando il lavoratore venga spostato in zona non malarica, a meno che non si tratti di lavoratore colpito da malaria e che continui ad esserne affetto.

Indennità di reperibilità.
Qualora venga richiesta al lavoratore la reperibilità oltre l'orario normale di lavoro la Società dovrà corrispondergli una indennità da concordarsi in sede aziendale.

Indennità notturnisti.
Ai telefonisti notturni (notturnisti) è corrisposta per ogni ora di servizio prestata in ore notturne una indennità fissa di lire 3.

Art. 42. - Vestiario.
Nei contratti aziendali verrà stabilito per quali categorie di lavoratori è prescritto l'uso di particolari indumenti durante il servizio, nonché gli oggetti di vestiario che potranno essere distribuiti per ragioni di lavoro. Le norme relative all'assegnazione ed all'uso di detti indumenti saranno parimenti disciplinate nei contratti aziendali.
Qualora i lavoratori fossero invitati a provvedere a proprie spese all'acquisto degli indumenti di cui sopra, la Società concederà una equivalente indennità.

Art. 43. -. Alloggio.
La Società, ove ne esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio, può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali opportunamente predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento ed una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.
[...]

Art. 45. - Mensa aziendale.
Le norme relative alla mensa saranno concordate in sede aziendale.

Art. 46. - Contratti integrativi aziendali.
I contratti integrativi aziendali - da stipularsi entro il 15 febbraio 1947 - non possono contenere disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente contratto nazionale.
[...]