Cassazione Penale, Sez. 3, 01 febbraio 2012, n. 4347 - Contravvenzione e adempimento delle prescrizioni: liberazione anche del precedente amministratore

 


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

Composta dai Signori:
1. dr. Guido De Maio Presidente
2. dr. Amedeo Franco Consigliere
3. dr. Renato Grillo Consigliere
4. dr.ssa Guicla Mulliri Consigliere rei.
5. dr. Luca Ramacci Consigliere
all'esito dell'udienza pubblica del 29 novembre 2011
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA

 

 

 

sul ricorso proposto da:
V. Giancarlo, nato a Roma il 6.1.41
avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano in data 9 marzo 2010
imputato art. 20 D.P.R. 303/56


Sentita in pubblica udienza la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto una declaratoria di inammissibilità del ricorso;

 

Fatto




1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - Con la sentenza qui impugnata, l'odierno ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 20 D.P.R. 303/56 e condannato alla pena di 1800 € di ammenda. Contro tale decisione l'imputato aveva proposto appello - poi convertito in ricorso - con cui invocava l'assoluzione per non aver commesso il fatto perché, all'epoca del reato ipotizzato, egli non era più nel c.d.a. della società nel cui ambito sarebbe stata commessa la contravvenzione. Inoltre, poiché la contestazione era stata formulata nei confronti anche di altri soggetti che avevano provveduto all'adempimento delle prescrizioni impartite dalla ASL ed al successivo pagamento di un quarto dell'ammenda edittale, il beneficio dell'effetto estintivo di tali condotte avrebbe dovuto essere esteso anche al V. (sez. III, 27.6.02, n. 1109).


Diritto

 

 

Il ricorso non è manifestamente infondato.
L'estinzione, fatta dall'amministratore della società successivamente alla contestazione ad esso rivolta, non può che riverberare anche a favore del precedente amministratore perché — come ricordato anche da questa S.C. in relazione a fattispecie assimilabile alla presente (omesso versamento contributi INPS) - "l'intero e tempestivo pagamento del debito contributivo consente di ottenere l'effetto estintivo del reato di cui all'art. 2 co. 1 bis D.L 463/83, essendo irrilevante il motivo dell'omesso pagamento". Il che, equivale a dire, mutatis mutandis, che ciò che rileva è che il pagamento vi sia stato e che è ininfluente sia (come nel caso del precedente citato) la ragione dell'omessa corresponsione sia (come è il caso in esame) che il pagamento sia stato effettuato da soggetto (titolato) diverso. Oltretutto, nella specie, proprio la sentenza impugnata dà atto che V. era cessato dalla carica di amministratore "prima dell'accertamento della violazione", ragion per cui non era stato nemmeno in grado, volendo, di provvedere egli stesso ad aderire alle prescrizioni in via suppletiva (come poi fatto dall'amministratore che gli era succeduto).
E' da ritenere, invece, un principio generale, che - nel caso in cui l'obbligato sia una società - è l'amministratore prò tempore all'epoca in cui viene fatto l'accertamento che provvede ad ottemperare alle prescrizioni. In questo caso, perciò, opinare diversamente equivarrebbe ad una palese disparità di trattamento rispetto a chi, pur essendo stato amministratore, era già cessato dalla carica all'epoca della contestazione (e della conseguente possibilità, offerta dalla legge, di estinguere in via amministrativa).

Comunque, il reato si è, medio tempore, estinto per prescrizione. Ed infatti, essendo il fatto del 13.10.05, considerato un periodo di sospensione di mesi 5 e giorni 10 (dal 27.1.09 al 7.7.09), il termine ordinario di 4 anni e sei mesi è decorso in data 23.9.10. Nel darne atto, la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, dichiarando la causa di non punibilità sopraggiunta.


P.Q.M.


Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

annulla

senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 novembre 2011

Depositata in 01 febbraio 2012