Tipologia: CCNL
Data firma: 29 novembre 1946
Validità: 01.05.1946 - 30.04.1947*
Parti: Associazione Industriali Gas, Federazione Aziende Industriali Municipalizzate Italiane e Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas
Settori: Servizi, Aziende gas
Note* La validità del contratto è stata ripetutamente prorogata. Vedi accordi allegati

Sommario:

Art. 1. - Disposizioni generali.
Art. 2. - Assunzione e documenti relativi.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Facoltà di appalto.
Art. 6. - Servizio militare.
Art. 7. - Anzianità.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 11. - Divisione delle officine in categorie.
Art. 12. - Classificazione dei lavoratori in categorie.
Art. 13. - Definizione delle retribuzioni.
Art. 14. - Retribuzione fissa mensile.
Art. 15. - Minimi della retribuzione fissa.
Art. 16. - Aumenti per anzianità regressa.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 18. - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Assorbimenti.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Lavoro straordinario feriale - festivo - notturno.
Art. 22. - Riposo settimanale. Giorni festivi. Festività infrasettimanali.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Ferie annuali.
Art. 25. - Aspettativa.
Art. 26. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 27. - Mutamento di mansioni.
Art. 28. - Somministrazioni in natura.
Art. 29. - Alloggio.
Art. 30. - Indennità per maneggio di denaro.
Art. 31. - Mense aziendali.
Art. 32. - Provvidenze e indennità speciali.
• Corsi professionali.
• Istruzione figli.
• Prestiti.
• Indennità di bicicletta.
• Rimborso spese per testimonianze.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Assicurazione infortuni.
Art. 35. - Trattamento di malattia, infortunio e convalescenza.
Art. 36. - Assistenza di malattia.
Art. 37. - Tutela della maternità.
Art. 38. - Trasferte.
Art. 39. - Trasferimenti.
Art. 40. - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Preavviso.
Art. 43. - Previdenza.
Art. 44. - Cessione o trasformazione dell’Azienda.
Art. 45. - Norme aziendali.
Art. 46. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti.
Art. 47. - Durata del Contratto.
Art. 48. - Applicabilità del Contratto per le aziende municipalizzate.
Note integrative
Protocollo aggiuntivo
1. Officine di 4a categoria in particolari condizioni.
2. Assegni familiari.
3. Commissioni interne.
4. Applicabilità a particolari Aziende municipalizzate promiscue.
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 27 febbraio 1947
Allegato A del Verbale d’accordo 27 febbraio 1947 - Statuto per l’assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti delle aziende del gas
Allegato B del Verbale d’accordo 27 febbraio 1947 - Regolamento per l’assistenza mutualistica di malattia ai lavoratori delle aziende del gas ed ai loro familiari
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 20 giugno 1947
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 21 giugno 1947
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 28 giugno 1947
Accordo per l’applicazione ai dipendenti dalle aziende del gas del concordato interconfederale 30 maggio 1947, 2 luglio 1947
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 14 novembre 1947
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 31 gennaio 1948
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 21 febbraio 1948
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 18 maggio 1948
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 14 luglio 1948
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 18 dicembre 1948
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 30 gennaio 1949
Art. 3.
Art. 5.
Art. 7.
Art. 11.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 24.
Art. 27.
Art. 33.
Art. 42.
Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti delle aziende private del gas, 30 gennaio 1949
Accordo per le aziende del gas rappresentate dal Cogip, 1 febbraio 1950
Art. 1. [minimi di retribuzione]
Art. 2. [ aumenti per anzianità regressa]
Art. 3.
Art. 4. [trattamento di previdenza]
Art. 5. [una tantum]
Art. 6. [retribuzione mansioni promiscue]
Art. 7.
Art. 8. [decorrenza]
Art. 9.
Art. 10. [durata]

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle aziende private e municipalizzate del gas, 29 novembre 1946

Tra l’Associazione Industriali Gas (per le Aziende Private del Gas aderenti all’Associazione) [...], la Federazione Aziende Industriali Municipalizzate Italiane (per le Aziende Municipalizzate del Gas, aderenti alla Federazione) [...] con l’assistenza del Rappresentante della Confederazione Generale dell’industria [...], la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (per i lavoratori delle Aziende Gas sia private che municipalizzate aderenti alla Federazione) [...] con l’assistenza del rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] a conclusione delle trattative intervenute fra la Delegazione degli Industriali, composta: (per le Industrie Private del Gas) [...] e (per le Industrie Municipalizzate) [...] e la Delegazione dei Lavoratori [...] si è convenuto quanto segue: è approvato il Contratto Collettivo di Lavoro con le relative note integrative ed il relativo Protocollo aggiuntivo, allegati al presente verbale, che avrà efficacia per tutte le Aziende Gas aderenti all’Associazione Nazionale Industriali Gas e alla Federazione Aziende Industriali Municipalizzate Italiane.

Art. 1. - Disposizioni generali.
Il presente Contratto Collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende del gas d’Italia ed i loro dipendenti tutti di ambo i sessi (tecnici, amministrativi e operai), non aventi diritto alla qualifica di Dirigente.
[...]

Art. 2. - Assunzione e documenti relativi.
[...]
L’Azienda a mezzo di medico di propria fiducia potrà sottoporre l’aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua sana costi I azione tisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché della assenza di malattie contagiose. In caso di contestazione da parte dell’aspirante del giudizio del medico di fiducia dell’Azienda l’accertamento definitivo sarà demandato ad un collegio sanitario composto da un medico di fiducia per ciascuna delle parti sotto la presidenza del medico provinciale.
Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.
Qualora si presentassero nell’Azienda vacanze di posto e questo non dovesse essere soppresso, se nell’Azienda vi sarà l’elemento idoneo per qualità e capacità a ricoprirlo, avrà la precedenza.

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo, le Aziende possono procedere ad assunzione di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
[...]
Per il personale assunto temporaneamente dalle Aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c) d) dell’articolo 5 la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da Azienda del ramo.
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto le Organizzazioni Sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.

Art. 5. - Facoltà di appalto.
L’azienda non potrà concedere lavori e servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
а) servizi di trasporto di fossile e materie prime dall’esterno all’interno, coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno, servizi di scarico, trasporto interno di fossile e materie prime per Aziende che non abbiano gru, carri ponte ed impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti e straordinaria manutenzione (quale la rimonta dei forni e la riverniciatura dei gasometri).
Per il servizio distribuzione soltanto nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
d) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazioni di contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se essi non implichino risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione e di affidare gli stessi ad Istituti di Credito purché ciò non implichi licenziamenti di personale; è consentita la continuazione in appalto dei servizi di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto, purché gli appaltatori pratichino ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente Contratto.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale per gli impiegati è di 42 ore settimanali e per gli operai di 48 ore settimanali.
Agli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai, potrà essere richiesta una prestazione fino a 48 ore settimanali. [...]
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) l’orario normale di lavoro è confermato in 48 ore settimanali.
Sono salve le condizioni aziendali di miglior favore.

Art. 10. - Inizio e cessazione del lavoro.
All’ora stabilita per l’inizio del lavoro tutto il personale deve trovarsi pronto al suo posto e non potrà abbandonarlo fino al termine dell’orario.
[...]
Nel caso di più turni il personale cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sarà sostituito da quello del turno successivo.

Art. 21. - Lavoro straordinario feriale - festivo - notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore in più dell’orario normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non potrà comunque superare i limiti stabiliti dalla legge.
Entro i limiti di cui sopra il personale non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
[...]
Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo e il lavoratore che, non essendo addetto a turni continui, viene chiamato a prestare servizio in un giorno prestabilito di riposo, verrà compensato con la sola maggiorazione della retribuzione fissa nominale oraria pari al 60 per cento per le prime 4 ore e del 100 per cento per le ore successive, quando tale giornata di lavoro sia compensata con altra giornata di riposo. Quando tale sostituzione non avvenga le ore di lavoro saranno compensate con la retribuzione oraria maggiorata del 60 per cento per le prime 4 ore e del 100 per cento per le successive. Il lavoro straordinario notturno compiuto dalle ore 20 alle ore 6 viene compensato con una maggiorazione uguale a quella stabilita per il lavoro festivo. Si precisa che la determinazione delle ore 20 e le ore 6 è suscettibile di variazione in relazione agli usi locali.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario di qualsiasi genere che non sia stato espressamente ordinato.

Art. 22. - Riposo settimanale. Giorni festivi. Festività infrasettimanali.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, l’eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando sia seguito dall’effettivo riposo in altro giorno, non dà luogo ad alcuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno quattro giorni prima. In difetto, il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione del 60 per cento.
[...]
Il giorno di riposo compensativo deve cadere nella settimana seguente. [...]

Art. 23. - Assenze e permessi.
Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[...]

Art. 24. - Ferie annuali.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 27. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.
[...]

Art. 28. - Somministrazioni in natura.
Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito:
[...]
3) Bevanda dissetante al personale addetto ai forni durante la stagione estiva;
mezzo litro di latte giornaliero al personale addetto ai servizi nocivi alla salute.
4) Annualmente in uso un berretto agli operai, l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l’Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle Aziende dove già è in atto;
un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati addetti ai servizi delle officine, ai servizi di distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile;
zoccoli, per gli operai ai forni e per gli operai addetti ai lavori in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.
Per le somministrazioni di cui al punto 4) il personale di ciascun servizio di ogni Azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.
5) L’Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.
Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.
Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni «ad personam» di miglior favore.
[...]
Qualora, in caso del tutto eccezionale, l’Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.

Art. 31. - Mense aziendali.
Negli stabilimenti ed uffici che occupino più di cento dipendenti e nei quali viene praticato l’orario unico di lavoro, dovranno essere mantenute od istituite le mense per il personale in servizio.
Per le Aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite, o vengono consensualmente soppresse, saranno concordate, localmente, indennità o altre provvidenze sostitutive.
Per gli stabilimenti od uffici che non rientrino nel caso previsto ai comma precedenti, saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in atto finché durerà la situazione contingente.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione fissa nominale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a giorni 5;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti dai punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 34. - Assicurazione infortuni.
[...]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.

Art. 37. - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice, che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, l’Azienda su domanda della lavoratrice, concederà un periodo di astensione dal lavoro di 180 giorni dei quali 130 retribuiti, ferma restando ogni altra più favorevole disposizione di legge.
[...]

Art. 45. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrano nelle normali attribuzioni della Azienda.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.

Art. 48. - Applicabilità del Contratto per le aziende municipalizzate.
L’applicazione del Contratto da parte delle Aziende Municipalizzate del Gas è subordinata alla preventiva approvazione delle rispettive amministrazioni e competenti autorità tutorie.
Per l’applicazione del Contratto ai lavoratori delle Aziende Municipalizzate del Gas sinistrate che siano in fase di ricostruzione e non ancora in esercizio, le organizzazioni interessate si incontreranno onde ovviare alle difficoltà derivanti dalla applicazione stessa soprattutto nei riguardi degli oneri economici.

Note integrative
All’art. 5.
1. - Sarà ammessa la continuazione degli appalti attualmente in atto, che non rientrino tra quelli elencati all’art. 5, fino alla scadenza dei relativi contratti.
2. - Restano ferme le disposizioni di legge in materia vigenti per le Aziende Municipalizzate.
[...]
All’art. 45.
La Delegazione dei Lavoratori in merito alla potestà regolamenti re della Direzione dell’Azienda, si riporta alla riserva di cui al protocollo aggiuntivo sulle Commissioni interne.

Protocollo aggiuntivo
3. Commissioni interne.

Per i compiti e le funzioni delle Commissioni interne le parti si rimettono agli accordi che interverranno tra le due Confederazioni, salvo a procedere agli adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.

4. Applicabilità a particolari Aziende municipalizzate promiscue.
Il presente contratto non si intende senz’altro applicabile alle Aziende municipalizzate che gestiscono contemporaneamente al servizio gas il servizio elettricità ed in cui non sia agevole distinguere il personale addetto ai due servizi, ritenendosi che eventuali controversie locali che ne potessero derivare, saranno risolte con accordo separato fra le competenti Organizzazioni.

Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 18 dicembre 1948
[...]
L’applicazione di fatto del Contratto di lavoro 29 novembre 1946 viene prorogata fino al 28 febbraio 1949.
[...]

Accordo relativo al trattamento normativo economico e previdenziale dei dipendenti dalle aziende private del gas, 30 gennaio 1949
Sotto la presidenza di S. E. Giorgio La Pira Sottosegretario al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, assistito dal dott. Gaetano Pistillo; tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas, [...] e la Federazione Nazionale Dipendenti Aziende Gas [...] e la Federazione dei Liberi Lavoratori del Gas [...] viene convenuto quanto segue:
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1946 viene consensualmente prorogato fino al 31 dicembre 1950 nella sua integralità, salvo le seguenti varianti che avranno inizio di applicazione con il 1° gennaio 1949 e varranno nei confronti di tutti i lavoratori in servizio a quella data e di quelli assunti dopo quella data.

Art. 5. - Il testo dell’art. 5 è così sostituito:
Art. 5. - Appalti.
- Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
«a) servizi di trasporto fossile materie prime coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile e materie prime per le Aziende che non abbiano gru, carri ponte od impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
«b) servizi trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
«c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti (quali ad esempio la rimonta dei forni e la riverniciatura dei gasometri), manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale, e per il servizio di distribuzione nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
«d) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
«Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
«Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione e d’affidare gli stessi ad Istituti di Credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
«È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori pratichino ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto».

Art. 33. - Dopo le parole (alla fine del 3° comma): «da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro» si aggiungono le parole: «e nei confronti di coloro che si siano resi colpevoli durante un biennio di reiterata recidiva nelle sanzioni di cui ai numeri 4 e 5».

Accordo per le aziende del gas rappresentate dal Cogip, 1 febbraio 1950
L’anno 1950, il giorno 1° febbraio in Roma, nella sede del Ministero del Lavoro e sotto la presidenza del dott. Gaetano Pistillo del predetto Ministero; tra il Consorzio Officine Gas Indipendenti Private (Cogip) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag) [...]
e il Sindacato Italiano Liberi Lavoratori Gas (Sillgas) [...] assistiti dalla Libera Confederazione Generale del Lavoro [...] e la Federazione Italiana Lavoratori [...], a conclusione delle trattative intercorse ed a traduzione dell’accordo di massima già raggiunto in questa sede alla data del 12 dicembre 1949 si conviene:
Dalla data del 1° giugno 1949 ai dipendenti delle Officine rappresentate dal Cogip appresso nominativamente indicate, sono estese le condizioni tutte contenute nei seguenti Contratti ed Accordi integrali vi e complementari stipulati tra la Fidag e, ove sia intervenuto, il Sillgas da una parte e rispettivamente l’Associazione Nazionale Industriali Gas e la Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie dall’altra, nelle date 26 novembre 1946, 27 febbraio 1947, 20 giugno 1947, 21 giugno 1947, 28 giugno 1947, 2 luglio 1947, 14 novembre 1947, 31 gennaio 1948, 21 febbraio 1948, 18 maggio 1948, 14 luglio 1948, 18 dicembre 1948 e 30 gennaio 1949 (due accordi).
Le Officine alle quali il precedente capoverso si riferisce sono: Abbiategrasso, Acqui, Albenga, Arona, Benevento, Baveno Stresa, Borgomanero, Broni Stradella, Campobasso, Castelsangiovanni, Cernusco, S. N., Chiari, Chieri, Chivasso, Cologna Veneta, Crusinallo, Omegna, Crema, Desio, Domodossola, Erba, Feltre, Finale Emilia, Galliate, Imperia P. M., Imperia O., Intra, Ivrea, Loano, Luino, Magenta, Mandello Lario, Mariano Comense, Menaggio, Montagnana, Murano, Oleggio, Palazzolo S. O., Rhò, Salò, S. Margherita Ligure,. Saronno, Tradate, Treviglio, Trino Vercellese, Varazze Villasanta, Vimercate, Valenza.
Qualsiasi variazione generale o particolare agli Accordi sopra richiamati che dovesse essere comunque convenuta tra i firmatari degli Accordi medesimi, non avrà efficacia vincolativa nei confronti delle Aziende sopra nominate se non dopo una specifica accettazione del Cogip alla variazione stessa. D’altra parte qualunque denuncia o richiesta già effettuata da parte dei firmatari dei precitati accordi non s’intende rinunciata o caduta per effetto del presente richiamo.
Alle norme contenute nelle convenzioni sopra richiamate sono portate solo le seguenti modifiche e aggiunte.

Art. 3. - Le somministrazioni in natura di cui all’art. 28 punti 1) e 2) e 3) del CCL 29 novembre 1946, sono ridotte di un terzo per tutte le Officine. Non sono dovute le somministrazioni in cui al punto 4) dello stesso articolo.

Art. 7. - Restano salve rispetto agli articoli del presente Accordo le condizioni di miglior favore attualmente in atto presso le varie Officine, fermo rimanendo quanto già disposto, circa tali condizioni, per tutto il restante trattamento, dagli Accordi richiamati all’inizio della presente convenzione.

Art. 9. - È applicabile alle aziende indicate nelle premesse l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo del CCL 29 novembre 1946.