Legge 26 febbraio 2007 n.17  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa. 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007 n. 47, supplememto ordinario n. 48


 

 

Articolo 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.

3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Allegato 1
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300


All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007";

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010";

al comma 6, le parole: "anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2009".

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246 , e' differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilita'.

6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali.

6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".

6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133".


All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"";

al comma 3, le parole: "pari a" sono sostituite dalle seguenti: "valutato in";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978";

al comma 4, secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007";

al comma 5, le parole: "31 luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007";.

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2008"";

5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2008.

5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita' previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e' prorogato al 30 aprile 2008";

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di pesca".


All'articolo 3:

al comma 1, le parole: "31 maggio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma";

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 , e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione";

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture";

al comma 4, le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data dell'intervenuto collaudo".


Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). - 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina e' assegnato un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3-ter. - (Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di restauratore di beni culturali). - 1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'universita' e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007".


Art. 3-quater. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del dicembre 1990). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento.


Art. 3-quinquies. - (Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali). - 1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilita' finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa".


All'articolo 4:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti: "l'inquadramento del personale".

1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008"";

il comma 2 e' soppresso.

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008".

4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"".


All'articolo 5:

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";

b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";

c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi"".


All'articolo 6:

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo"";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"";

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "il quale individua" sono inserite le seguenti: "e autorizza" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto";

al comma 7, le parole: "1o febbraio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007";

dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007";

7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 , scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione";

il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 e' interamente destinato alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , puo' essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 , nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilita' interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all' articolo 1, commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007".

8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata.

8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 , acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-novies.

8-undecies. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015.

8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , le parole: "28 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009".

8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis. - (Proroga di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani). - 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilita' speciali istituite presso i commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita' stesse. Ai medesimi fini, le disponibilita' finanziarie recate dalle predette leggi esistenti nella pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.


"Art. 6-ter. - (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura). - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni".


Art. 6-quater. - (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie). - 1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente:

"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;".

Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni diverse".