Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 29 febbraio 2012, n. 128 -  Infortunio sul lavoro e responsabilità penale in ragione della reciprocità dell'obbligo di sicurezza verso i propri soci


 

 

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: "In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, la legislazione individua tra i beneficiari delle norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia pure di fatto, talché il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche"


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro
composta dai magistrati:
Dr. PIERI Giorgio Presidente
Dr. BRONZINI Giovanni Consigliere
Dr. SCHIAVONE Gaetano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


nella causa iscritta al n. 445/10 del Ruolo Generale anno 2010, discussa all'udienza del 26 gennaio 2012, promossa da Ba. Mo. & C SNC, domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, GERI GIANCARLO, che la rappresenta e difende, APPELLANTE
CONTRO
LA TORO ASSICURAZIONI SPA, domiciliato presso lo studio dell'Avv. NARDI CARLO, GORACCI LUCA, che la rappresenta e difende, INAIL, domiciliato presso lo studio dell'Avv. PETRILLO MARISA, che la rappresenta e difende,
APPELLATI
Oggetto: Azione di regresso nei confronti della Snc. per il recupero di rendita erogata al socio rappresentante legale.

Conclusioni delle parti: Come in atti e qui di seguito riassunte


Fatto


Con la sentenza n. 214 del 20/11/2009 il Tribunale di Siena, giudice del lavoro, respinta la chiamata in garanzia effettuata dall'appellante verso la Toro Ass.ni Spa., condannava la Ba. Mo. & C SNC a pagare all'Inail la somma di €. 69.428,16 a titolo dio regresso e a rimborsargli le spese di lite, che, invece, erano compensate nei confronti della Compagnia di Ass.ni.
Appellava l'allora ricorrente, concludendo, sulla base dei motivi meglio di seguito descritti, per la riforma della sentenza con accoglimento del ricorso di primo grado.

Resistevano al gravame tanto l'Inail che la Toro Ass.ni Spa. per il rigetto e la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 26/1/2012, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale era data pubblica lettura.


Diritto


Come accennato nella parte espositiva dello svolgimento del processo, il Tribunale ha accolto la domanda di regresso dell'Inail pronunciando condanna della società oggi appellante al rimborso di quanto erogabile (all'epoca €. 69.428,16), in dipendenza dell'infortunio subito da uno dei soci.
Occorre, infatti, premettere che, all'epoca dei fatti, To. Gi., To. Fi. e Ba. Mo., erano soci/lavoratori di una s.n.c., con parità di quote e tutti con i medesimi poteri di rappresentanza. To. Gi. subiva, però, un infortunio in ragione del quale venne emesso decreto penale di condanna a carico di Ba. Mo., individuato come responsabile e legale rappresentante della Snc..
Detto decreto venne "patteggiato".
Successivamente l'Inail, sulla base di questa sentenza penale, ha agito in regresso (artt. 10 e 11, TU/Infortuni) per sentir condannare la Snc. a rimborsare quanto dall'Istituto erogato.
Il Tribunale ha accolto l'azione di regresso nei confronti della Ba. & C. Snc., disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sulla base del seguente sviluppo argomentativo:
a. La sentenza di patteggiamento - pur nei limiti di valutazione che la giurisprudenza di legittimità ammette per questo strumento processuale - e la deposizione del tecnico Asl, denotano una violazione dell'obbligo di sicurezza stabilito dalle norme antinfortunistiche e dall'art. 2087 cc.;
b. Il To. ha ricevuto dall'Inail l'erogazione di una rendita, sulla base di una denuncia infortuni, posto che l'assicurazione pubblica copre i soci di ogni tipo di società, purché, come nella fattispecie, prestino opera manuale (art. 4, n. 7, TU);
c. Ai sensi della normativa di prevenzione (art. 2, lett. 'a' e 'b', d. lgs. n. 626/1994) da un lato, le società di qualsiasi tipo sono considerate datori di lavoro e, dall'altro, anche il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato;
d. Il procedimento penale de quo sì è svolto nei confronti della persona fisica del Ba. definito datore di lavoro e responsabile legale e tale qualità non venne mai contestata in causa;
e. Correttamente, dunque, fu esercitata azione di regresso nei confronti della Snc, condannata al pagamento di quanto previsto sarà l'esborso complessivo dell'Inail (€. 65.952,66).
Parte appellante critica, innanzitutto l'estendibilità degli effetti del patteggiamento alla causa di responsabilità, essendo stato affermato che il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. In sostanza, però, pone un problema, vivo nel dibattito dottrinario, più che nelle pronunce dei giudici e cioè se possa scattare una conseguenza risarcitoria a carico di chi asseritamente non abbia alcuna responsabilità in ordine all'infortunio. Viene, infatti, evidenziato come il To. - alla stregua di tutti gli altri - aveva tanto la rappresentanza ordinaria e straordinaria della società, quanto era destinatario dell'obbligo preventivo della sicurezza. E l'infortunio era stato cagionato per sua leggerezza, poiché egli, nello svolgere una consueta mansione edile, aveva mancato di allacciare la cintura di sicurezza, mentre nessuno era preposto a garantire la sua posizione, né giuridicamente e nemmeno di fatto, sicché non vi sarebbe come scorgere in base a quale titolo la società, e per essa il Ba., debba essere considerata obbligata.
Altro motivo di gravame attiene al rigetto della domanda di garanzia nei confronti della Toro Ass.ni Spa., per insufficienza della copertura, avendo il primo giudice omesso di dare corso alle prove orali articolate sul punto.

Valuta la Corte l'infondatezza del gravame.

Innanzitutto, conviene prendere le mosse dal secondo dei motivi che vale anche a delimitare le giuste parti del processo.
In sostanza, parte appellante insiste anche in questo grado nelle istanze istruttorie tese a dimostrare come con il sub agente della Toro Ass.ni Spa. fosse stata pattuita l'estensione della copertura assicurativa anche per i danni che avessero attinto i soci.
È di tutto evidenza l'inammissibilità della prova, in quanto diretta a dimostrare per testi che da "sempre la polizza n. 700/14/00512229 avrebbe coperto anche le rivalse Inail per i soci lavoratori", a tal fine producendo una bozza di clausola di estensione che, però, non risulta firmata dalle parti [di tal ché la Toro Spa. ne esclude ogni riferibilità ad essa medesima].
A ben vedere, però, ciò altro non vuol dire che voler dimostrare per testi l'esistenza di patti aggiunti al contenuto di un documento, peraltro coevi ("da sempre") alla sua formazione, quindi in aperto contrasto con il divieto di cui all'art. 2722 cc.-
L'esclusione dell'obbligo di garanzia a carico della Toro Spa. dev'essere qui confermata.
Egualmente deve ricevere conferma l'addebito di responsabilità per la Società in ordine sempre al regresso Inail.
Com'è noto all'azione di regresso può darsi luogo solo in presenza di una responsabilità di tipo penale.
È. infatti, scritto al secondo comma dell'art. 10 TU./Inail: "nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato".
Ora è ben vero essere ormai pacifico nel nostro ordinamento che: "la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, dovendo il giudice civile, in presenza di patteggiamento, decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, valutando, unitamente alle altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti" (ex multis: C. 23025/11). Ma è altrettanto vero - siccome già si evince dal riportato principio - che "in tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista (ndg.: anche civile), la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (cd. patteggiamento), costituisce sicuro elemento di prova in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato, sicché il giudice del merito, ove intenda disconoscere siffatta efficacia probatoria, è tenuto a spiegarne adeguatamente le ragioni" (C. 15889/11).
Dunque, l'accertamento della responsabilità penale è demandato al giudice civile, nella specie, questa Corte distrettuale - avendo il primo giudice solo implicitamente adottato l'assunto -, la quale non può se non prendere le mosse dalla contestazione penale mossa al Ba. e secondo la quale egli era stato ritenuto responsabile : "Del reato di cui all'art. 590 u.p. c.p. perché in qualità di responsabile legale della Ba. Mo. e C. S.r.l. con sede in Montalcino, cagionava. per colpa consistita in imprudenza, negligenza e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni (art.. 70 DPR 164/56) lesioni gravi a To. Gi. il quale, trovandosi a lavorare sopra un tetto di un edificio che si stavano ristrutturando a causa della rottura di un corrente, cadeva perché non faceva uso di cintura di sicurezza e non era stato realizzato un sottopa1co sul sottostante solaio, che si trovava a circa 4 metri. dal tetto stesso".
A fianco a questo rilievo, dev'essere però posta anche la constatazione che parte appellante ha sostenuto l'esclusione della propria responsabilità, evidenziando solo una parte di quanto addebitatole.
Essa parte infatti, oltre ad aver ricusato ogni responsabilità in linea teorica, l'ha esclusa anche de facto asserendo come non le si potesse accollare un obbligo di sicurezza, di fronte all'attività assolutamente incauta ed imprevedibile del To., il quale non aveva indossato la cintura di sicurezza, pur essendo pienamente consapevole di doverlo fare in quanto era, al pari degli altri soci, responsabile per la sicurezza.
Com'è del tutto evidente, dalla lettura del capo di imputazione emerge, invece, ben altro e cioè una negligenza strutturale proprio nell'impianto del cantiere. Questo addebito deriva dalla constatazione effettuata dagli organi di polizia giudiziaria con sopralluogo diretto (vds. rapporto in atti, nonché conferma da parte del teste) ed era onere del Ba. articolare prove contrarie, sia in ordine a questa diretta descrizione, sia in merito al proprio ruolo. Al contrario, egli si è limitato ad affermare l'esenzione della propria responsabilità sostenendo, in punto di diritto che il socio, per così dire "paritario", non possa essere ritenuto responsabile dell'infortunio occorso all'altro socio.
Le cose, in realtà non stanno in questo senso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: "In materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, la legislazione individua tra i beneficiari delle norme di tutela, oltre ai lavoratori dipendenti, anche i soci di cooperative di lavoro, sia pure di fatto, talché il socio lavoratore è contemporaneamente soggetto tutelato e destinatario delle norme antinfortunistiche" (ex plurimis: C. Penale 10641/91, conf.: 9616/91,15126/89.

Vale la pena ricordare - per la sovrapponibilità con il caso qui in esame - che la riportata massima ha tratto origine dal rigetto del ricorso avverso sentenza di condanna del socio sopravvissuto, per l'omicidio colposo del consocio, deceduto nel corso di lavori edilizi in esecuzione di appalto, per mancata fissazione delle tavole del ponteggio ed assenza del parapetto dell'impalcatura).
La responsabilità penale del Ba. in ragione della reciprocità dell'obbligo di sicurezza verso i propri soci è, dunque, chiara.
Da tanto ne discende immediatamente quella civilistica della Società (ex art. 10, TU. cit.) per quanto l'Inail ha sborsato e continuerà a sborsare in futuro in favore del To..
Da ultimo va detto che l'Inail ha comunicato essere diminuito il proprio credito in conseguenza della visita di revisione, all'esito della quale è stato riscontrato una minore percentuale di inabilità del To. che ha consentito di diminuire notevolmente la proiezione del credito Inail per la rendita da erogare, sicché il dispositivo deve contenere un adeguamento della condanna alla minor somma di €. 37.089,19.
Le spese dell'Inail, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della società soccombente, mentre pare equo compensare quelle fra quest'ultima e la propria compagnia di assicurazioni.

P.Q.M.


La Corte rigetta l'appello proposto da Ba. Mo. & C SNC, avverso la sentenza n. 214 del 20/11/2009 del Tribunale di Siena. Ridetermina l'ammontare del creduto per cui l'Inail ha agito in regresso, nella somma di €. 37.089,19. Condanna parte appellante a rimborsare all'Inail le spese del grado liquidate in €. 2.000,00, di cui €. 1.200,00 per onorari ed il resto per diritti, oltre eventuali accessori di legge.
Compensa fra le restanti parti le spese del grado.
Firenze, 26/1/2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 FEB. 2012.