Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 febbraio 2012, n. 2883 - Utilizzo di un carrello elevatore a forche per rimuovere una barriera-parapetto, infortunio e concorso di colpa del lavoratore


 

 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- (Omissis) S.P.A.(già (Omissis) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- (Omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(Omissis) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, (Omissis), (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 161/2008 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/07/2009 R.G.N. 153/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2012 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis) (per (Omissis));

udito l'Avvocato (Omissis) (per (Omissis));

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto



Con ricorso del 23 marzo 1993 (Omissis) espose che:

1. alle dipendenze dell' (Omissis) s.p.a. quale operaio addetto al settore manutenzione del reparto fonderia, il caporeparto ed il caposquadra gli avevano ordinato di installare, insieme ad un collega, un misuratore di portata su un impianto ad acqua nel reparto fonderia, disponendo che il lavoro venisse effettuato in qualsiasi maniera entro le ore 14 dello stesso giorno;

2. poichè davanti all'impianto vi era una barriera-parapetto che costituiva impedimento, e poichè non era stato possibile rimuoverla con le braccia nè era stato rinvenuto uno specifico strumento idoneo (la troncatrice orbitale veloce), egli ed il collega avevano deciso di rimuoverla con un "carrello sollevatore a forche", trovato nel reparto;

3. nel corso della manovra di rimozione, la barriera - parapetto si era improvvisamente staccata, schizzando verso l'alto e colpendolo violentemente.

Ciò premesso, il (Omissis) chiese che il Pretore di Venezia condannasse in solido l' (Omissis) s.p.a., il caporeparto, ed il caposquadra al pagamento della somma di lire 168.784.000 per danno biologico, danno morale, invalidità lavorativa specifica e spese mediche.

Chiamata in causa la (Omissis) s.p.a., il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 12 gennaio 2001 il Tribunale di Venezia respinse l'appello.

Nel valutare i fatti, il giudicante riteneva che, anche se il caporeparto ed il caposquadra non avevano dato direttive nè avevano esercitato controlli sul lavoro ordinato (installazione del misuratore di portata) ed anche se il lavoro ordinato non era di competenza del (Omissis), l'infortunio si era tuttavia verificato non nell'atto di installare il misuratore di portata, bensì nel corso della rimozione della barriera-parapetto, operazione che il (Omissis) ed il collega avevano deciso autonomamente di effettuare, senza informarne il caporeparto ed il caposquadra. D'altro canto la predetta rimozione, consistendo essenzialmente nello svitare dei bulloni, non esigeva specifiche competenze, ed il (Omissis), operaio manutentore, era in grado di compierla, e ciò aveva dimostrato anche con la conoscenza e la ricerca degli strumenti adeguati (la troncatrice orbitale veloce). Poichè è "di comune esperienza che una forza elevatrice esercitata su un parapetto ne determina lo scardinamento con assai verosimile violenza", l'utilizzazione del carrello elevatore a forche per rimuovere la barriera-parapetto costituiva un'attività abnorme, tale da escludere la responsabilità datoriale, anche per omesso controllo. Era poi da considerare "che il (Omissis) si era posto a distanza ravvicinatissima rispetto alla barriera-parapetto". Nè egli aveva indicato, in ricorso, quali cautele il datore avrebbe dovuto adottare per evitare l'evento.

Per la cassazione di tale sentenza ricorreva (Omissis); resistevano la (Omissis) s.p.a. e l' (Omissis) s.p.a.

La Cassazione, con sentenza n. 16253 del 2004, richiamati i principi vigenti in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex articolo 2087, ed il conseguente principio per cui è onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele previste dalle norme prescritte dall'ordinamento in relazione al tipo specifico di attività imprenditoriale svolta, e tutte quelle che siano necessarie in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza ed alla tecnica per evitare il danno, accoglieva il ricorso, escludendo peraltro che l'atto compiuto dal (Omissis) potesse inquadrarsi tra quelli abnormi, del tutto estranei all'incarico da eseguire ed alle modalità delle mansioni da svolgere, ed inoltre, in base al principio di cui all'articolo 41 c.p., configurante causa di per sè sola sufficiente a determinare l'evento, circostanze della cui prova era parimenti onerato il datore di lavoro.

Ritenne la Corte che il giudice di merito non aveva esaminato adeguatamente il rapporto fra l'ordine dato al (Omissis) e l'esecuzione che questi effettuò, ritenendo, senza alcuna logica motivazione, che questa dovesse qualificarsi abnorme nel senso riferito, ritenendo inoltre, altrettanto erroneamente, che fosse onere del lavoratore indicare le cautele da adottare per evitare l'evento. Cassava dunque la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste.

Quest'ultima, rivalutando le emergenze istruttorie, ritenne che il (Omissis) si era infortunato mentre stava eseguendo un'operazione prodromica e necessaria all'adempimento di un ordine che gli era stato impartito, senza essergli stata fornita alcuna indicazione sulle modalità di esecuzione, e che l'uso del carrello trasportatore a forche (non essendo disponibile la troncatrice richiesta in magazzino dal (Omissis)) non poteva definirsi attività abnorme (trattandosi di un mezzo di sollevamento) ed inerente l'attività lavorativa che gli era stata richiesta. Evidenziava che la società datrice di lavoro non aveva affatto dimostrato di aver adempiuto compiutamente all'obbligo di sicurezza su di essa gravante, evidenziando che nessun preposto della società si era peritato di mettere a disposizione del (Omissis) gli strumenti di lavoro idonei al tipo di intervento richiesto.

Riteneva tuttavia sussistente un concorso di colpa del (Omissis) (per non avere avvertito i superiori circa le difficoltà di reperire la troncatrice; per avere utilizzato uno strumento, il carrello trasportatore, palesemente sproporzionato rispetto all'operazione da eseguire; per essersi collocato a ridosso della barriera da rimuovere), sicchè, accertato attraverso c.t.u. un danno biologico nella misura del 7% e l'assenza di ripercussioni sulla capacità di lavoro e di guadagno, quantificava, utilizzando le tabelle di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, in euro 3.640,32 il danno biologico, riducendolo del 50% in virtù del cennato concorso di colpa; accertava l'esistenza di un danno morale "nella misura massima comunemente adottata dalla giurisprudenza, e cioè metà del danno biologico e quindi euro 910,08"; il diritto al rimborso delle spese sanitarie accertate, pari ad euro 2.065,83; condannava la datrice di lavoro al pagamento dei relativi importi, dichiarando tenuta la (Omissis) s.p.a. a manlevare la (Omissis) del relativo esborso.

Avverso tale sentenza, depositata il 21 luglio 2009, propone ricorso per cassazione il (Omissis), affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono la (Omissis) s.r.l., succeduta alla (Omissis) s.p.a., e la (Omissis) s.p.a., succeduta alla R.A.S. s.p.a., con controricorso. Quest'ultima ha depositato memoria.

(Omissis) e (Omissis) sono rimasti intimati.

 

Diritto



1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle circostanze di fatto utilizzate dal giudice di rinvio per valutare il ritenuto concorso di colpa del lavoratore. Lamentava peraltro il ricorrente che tale concorso, da valutarsi ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 2, doveva essere provato dal datore di lavoro, e che tale prova non era stata fornita.

Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.

Ed invero il (Omissis) finisce per richiedere inammissibilmente a questa Corte un riesame delle risultanze istruttorie, ed una, altrettanto inammissibile, rivalutazione dei fatti, già adeguatamente accertati dal giudice di merito.

Converrà al riguardo rammentare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, Tesarne e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie la corte di merito ha adeguatamente motivato, come sopra riferito, le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente un concorso di colpa del lavoratore; concorso di colpa, di cui al primo comma dell'articolo 1227 c.c., che, a differenza dell'ipotesi di cui al comma 2(Cass. 2 marzo 2007 n. 4954), può essere valutata d'ufficio dal giudice di merito, tanto più in presenza di contestazione circa il comportamento colpevole (e nella fattispecie in tesi abnorme) del lavoratore (Cass. 8 aprile 2002 n. 5024; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352; Cass. 13 gennaio 2005 n. 564; Cass. 12 marzo 2004 n. 5127; Cass. 14 aprile 2008 n. 9817; Cass. 25 maggio 2010 n. 12714).

Il motivo risulta in ogni caso inconferente, posto che il ricorrente non deduce che la corte territoriale addossò sul lavoratore la prova del concorso di colpa, ciò che in effetti non risulta dalla sentenza impugnata, ma si limita astrattamente a contestare che dell'onere avrebbe dovuto essere gravato il datore di lavoro, circostanza anch'essa inconferente nell'economia della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo il (Omissis) lamenta parimenti un vizio di motivazione della corte territoriale in ordine alla dichiarata inammissibilità del danno biologico temporaneo. Si doleva in particolare che la corte, ritenendo che tale domanda fosse stata proposta per la prima volta nel corso del giudizio di rinvio, aveva erroneamente interpretato l'atto introduttivo del giudizio, ove tale domanda era invece contenuta.

Il motivo risulta in parte inammissibile (dolendosi in sostanza il ricorrente dell'interpretazione della domanda effettuata dal giudice d'appello - senza contestarne specificamente l'iter motivazionale - che è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione - così come avviene per ogni operazione ermeneutica - ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito, Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217, Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538), e per il resto infondato, deducendo lo stesso ricorrente che tale domanda non era stata espressamente formulata (ma che tale doveva intendersi il richiamo, contenuto nel corpo del ricorso, alla "I.T.T." - che indicherebbe l'invalidità totale temporanea, pagg. 24 e 25 ricorso - peraltro non seguita da alcuna indicazione di somma).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: a) violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 e dei decreti ministeriali attuativi, di cui contestava l'applicabilità al caso di specie sia per trattarsi di infortunio sul lavoro e non di danno da sinistro stradale, sia per la sua applicazione retroattiva; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'individuazione dei criteri di quantificazione del danno, ed in particolare circa l'assenza di personalizzazione dello stesso.

Il motivo è infondato.

Seppure è corretto ritenere (Cass. 7 giugno 2011 n. 12408) che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dal Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139 per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali, risultando in ogni caso inapplicabile agli eventi occorsi prima della sua entrata in vigore (Cass. 13 maggio 2009 n. 11048), ciò non esclude che tali criteri possano essere utilizzati dal giudice quale parametro di valutazione, mentre il (Omissis) non spiega adeguatamente quali criteri di personalizzazione del danno avrebbero dovuto condurre ad una quantificazione maggiore. Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sul punto risultano del resto logiche e congrue, avendo il giudice di merito adeguatamente valutato le caratteristiche del caso di specie ed in particolare la modesta entità dei postumi residuati dall'infortunio.

4. Con il quarto motivo il (Omissis) denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla parziale compensazione delle spese di causa, ravvisata nella specie dalla corte di merito nell'accoglimento solo parziale della domanda - che invece doveva trovare integrale accoglimento - ed inoltre nella insufficiente motivazione della complessità della vicenda.

Il motivo risulta infondato, risultando corretto l'accoglimento solo parziale della domanda, che in ogni caso giustifica, senza bisogno di ulteriori argomentazioni (anche a seguito delle novelle contenute nelle Legge 28 dicembre 2005, n. 263 e Legge 18 giugno 2009, n. 69), la compensazione delle spese.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna delle controricorrenti, pari ad euro 40,00 per esborsi, euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..