Tipologia: Revisione CCNL
Data firma: 10 febbraio 2011
Validità: 10.02.2011 - 30.04.2012
Parti: Fedarcom, Cifa e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Commercio, Terziario
Fonte: FEDARCOM

Sommario:

Premessa
Sezione I - Parte generale
Art. 1 (Sfera di applicazione)
Sezione II Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo I - Classificazione del personale

Art. 2 (Classificazione del personale)
Titolo II -Quadri
Art. 3 (Declaratoria, indennità di funzione e polizza assicurativa)
Titolo III - Assunzione, periodo di prova
Art. 4 (Assunzione)
Art. 5 (Periodo di prova)
Titolo IV - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 6 (Anzianità di servizio)
Art. 7 (Mansioni lavorative e passaggi di livello)
• Mansioni promiscue

• Mutamento di mansioni
• Passaggi di livello
Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 8 (Contratto di inserimento)
• Disciplina del rapporto
• Periodo di prova
• Piano individuale di inserimento
• Formazione
• Durata del contratto di inserimento
• Obblighi di comunicazione
Titolo VI - Apprendistato professionalizzante
Art. 9 (Apprendistato)
• Tipologie contratto di apprendistato
• Durata rapporto contrattuale
• Apprendistato professionalizzante
o Limiti di età

o Proporzione numerica
o Disciplina del rapporto
o Procedure di assunzione di lavoratori apprendisti
o Periodo di prova
o Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
o Obblighi del datore di lavoro
o Doveri dell'apprendista
o Trattamento normativo
o Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
o Malattia
o Infortunio
o Durata dell'apprendistato
o Obblighi di comunicazione
o Formazione: durata
o Formazione: contenuti
o Rinvio alla legge
Titolo VII - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 10 (Lavoro a tempo determinato)
• Sfera di applicabilità

• Apposizione del termine
• Durata e proroghe
• Proporzione numerica
• Diritto di precedenza
• Retribuzione
• Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Art. 11 (Contratto di somministrazione)
• Sfera di applicabilità
• Proporzione numerica
• Doveri del somministratore e dell’utilizzatore
• Retribuzione
• Disposizioni comuni ai contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione
• Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione
Art. 12 Telelavoro
• Sfera di applicabilità
• Disciplina del rapporto
• Diritti e doveri del telelavoratore
• Poteri e obblighi del datore di lavoro
• Dotazioni strumentali e utenze
• Orario di lavoro
• Contrattazione aziendale
Titolo VIII - Contratto a tempo parziale
Art. 13 (Lavoro a tempo parziale)
Titolo IX - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 14 (Lavoro intermittente)
• Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
• Assunzione
• Indennità di disponibilità
• Retribuzione
• Consistenza organico aziendale
Art. 15 (Lavoro ripartito)
• Assunzione
• Facoltà e obblighi del lavoratore
• Impedimento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
• Dimissioni o licenziamento
• Periodo di prova
• Retribuzione
• Prestazioni supplementari e straordinarie
• Disciplina normativa
• Obblighi di informazione
Titolo X - Orario di lavoro
Art. 16 (Orario di lavoro)
Art. 17 (Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
Titolo XI - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18 (Lavoro straordinario)
Art. 19 (Lavoro notturno)
Art. 20 (Lavoro festivo)
Titolo XII - Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 21 (Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti)
Art. 22 (Permessi, congedi, sospensione)
Titolo XIII - Ferie, aspettative, assenze, malattie e infortuni
Art. 23 (Ferie)
Art. 24 (Aspettativa)
Art. 25 (Assenze)
Art. 26 (Malattia e infortunio )
Titolo XIV - Trasferte e trasferimenti

Art. 27 (Trasferta)
Art. 28 (Trasferimento)
Titolo XV - Norme disciplinari
Art. 29 (Provvedimenti disciplinari)
Titolo XVI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 30 ( Preavviso)
Art. 31 (Trattamento di fine rapporto)
Titolo XVII - Trattamento economico
Art. 32 (Normale retribuzione)
Art. 33 (Tipologie di retribuzione)
Art. 34 (Paghe base nazionali e assorbimenti)
Art. 35 (Disposizioni speciali)
Titolo XVIII - Mensilità supplementari
Art. 36 (Tredicesima e quattordicesima mensilità)
Sezione III - Relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 37 (Commissione paritetica nazionale)
• Composizione e sede della Commissione
• Convocazione della Commissione
• Istruttoria e decisione
Art. 38 (Commissione Paritetica Regionale)
• Composizione e sede della Commissione
• Convocazione della Commissione
• Istruttoria e decisione
Art. 39 (Contrattazione collettiva decentrata)
Art. 40 (Rappresentanze Sindacali)
• Rappresentanze Sindacali Aziendali
• Assemblea
• Referendum
Art. 41 (Trattenute sindacali)
Titolo II - Enti Bilaterali
Art. 42 (Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato - Ebinaspri)
Art. 43 (Enti Bilaterali Territoriali - Ebispri)
Art. 44 (Osservatori Nazionale e Territoriali)
• Osservatorio Nazionale

• Osservatori Territoriali
Art. 45 (Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale)
Titolo III - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 46 (Contributi di assistenza contrattuale)
Titolo IV - Esclusività di stampa
Art. 47 (Esclusività di stampa)
Sezione IV - Fonarcom
Art. 48 (Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua - Fonarcom)
Sezione V Controversie
Art. 49 (Controversie)
• Conciliazione controversie in sede sindacale

• Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione Paritetiche
• Attivazione della procedura di conciliazione
• L’istanza di richiesta del tentativo di conciliazione
• Convocazioni delle parti
• Istruttoria
• Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
• Risoluzione pacifica controversia
• Decisioni
• Il tentativo obbligatorio di conciliazione
• Risoluzione della lite in via arbitrale
• Controversie collettive
Sezione VI Decorrenza e durata
Art. 50 (Decorrenza e durata)
Art. 51 (Riallineamento)
Dichiarazione a verbale

Revisione contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa

Il giorno 10 febbraio 2011 presso la sede della Confsal in Roma, V.le Trastevere n. 60 tra Fedarcom Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI [...], Cifa Confederazione Italiana Federazioni Autonome [...] e Fesica Confsal [...], Confsal Fisals [...], con l’assistenza della Confsal [...]

Le organizzazioni premettono: che i contenuti del presente CCNL sono il risultato di una informata e maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il nostro sistema economico e produttivo, alla luce della profonda crisi economica e produttiva che ormai da oltre un biennio sta investendo il sistema Italia e i paesi industrializzati, più in generale.
È quindi urgente prendere atto delle continue trasformazioni e interconnessioni tra i sistemi produttivi ed economici nazionali e transfrontalieri, con il “vecchio continente” sempre più in ritardo e incapace di fronteggiare le nuove sfide che il mercato e la concorrenza globale impongono alle imprese e agli stessi lavoratori.
Ripercussioni quindi con elevatissimi costi non solo in termini economici ma anche sociali che costringono a ripensare le relazioni tra le Parti Sociali, in quel difficile contemperamento tra i diversi interessi in gioco e la capacità di tracciare percorsi comuni per il rilancio dell’economia e la solidarietà sociale.
Le Parti Sodali firmatarie sono consapevoli che pur rappresentando soggetti produttivi portatori di specifici interessi di categoria, in un quadro storico ed economico come quello attuale occorre essere capaci di interpretare e farsi promotori di interessi collettivi più generali, in nome di una comune compartecipazione al rilancio del sistema paese e alla ridefinizione di nuovi strumenti produttivi, organizzativi e legislativi in grado di governare il processo.
Le Parti Sociali hanno pertanto deciso di apportare alcune integrazioni al CCNL sottoscritto in data 16 aprile 2009, anche a seguito di importanti interventi legislativi intervenuti in questo ultimo periodo e in particolare dell'approvazione e alla pubblicazione della Legge n. 183/2010 (il cosiddetto “Collegato lavoro”), che ha introdotto significative riforme nell’ambito del diritto e del processo del lavoro.
Tutto ciò premesso: si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore delle attività del Commercio, Terziario, Distribuzione e dei Servizi, che qui di seguito si riporta.
Letto, approvato e sottoscritto dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Sezione I - Parte generale
Art. 1 (Sfera di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende del settore terziario, commercio, della distribuzione e dei servizi appartenenti alle categorie qui di seguito specificate ed il relativo personale dipendente:
A) Alimentazione
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
- commercio all’ingrosso di generi alimentari;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
- commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
- commercio all’ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
- commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
- rivendite di pollame e selvaggina;
- salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
- importatori e torrefattori di caffè;
- aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
B) Fiori, piante e affini
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
- Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
C) Merci d’uso e affini
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
- gestori di impianti di distribuzione carburante;
- aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione.
- negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all’espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
- magazzini a prezzo unico;
- elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchaising, impianti di sicurezza;
- tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
- commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
- camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie,
- abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
- articoli sportivi;
- calzature, accessori per calzature;
- pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
- valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrellerie;
- corderie e affini;
- commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
- profumerie, bigiotterie e affini;
- articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
- articoli per regalo; giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; oggetti e prodotti tipici e/o per turisti; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli per fumatori;
- oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle; argenterie; articoli di orologeria; bigiotteria e accessori;
- librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici; distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
- ferramenta e coltellinerie; ferro e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere; articoli di ferro e metalli;
- lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
- articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
- rivenditori di edizioni musicali;
- strumenti musicali;
- francobolli per collezione;
- mobili, mobili e macchine per ufficio;
- tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
- vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
- lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
- pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
- armi e munizioni;
- ottica e fotografia;
- materiale chirurgico e sanitario;
- apparecchi scientifici; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
- autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni; cicli e motocicli, ivi compreso l’esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni; parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione carburante; aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione; carboni fossili, carboni vegetali; combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
- imprese di riscaldamento;
- laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento, impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
- prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
- legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l’agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico; sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
- pesi e misure; pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
- macchine per cucire;
- commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
D) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
- agenti e rappresentanti di commercio;
- commissionari;
- mediatori pubblici e privati;
- compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
- imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
- fornitori di enti pubblici e privati, comprese i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
- agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
E) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
- agenzie di intermediazione;
- servizi di informatica, telematica, robotica;
- servizi di revisione contabile, auditing;
- imprese di leasing;
- recupero crediti e factoring;
- consulenza e direzione e organizzazione aziendale;
- servizi di gestione e amministrazione del personale;
- servizi di gestione fiscale e tributaria ed elaborazione dati;
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
- agenzie di informazioni commerciali;
- ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
- servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
- servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
- servizi di progettazione industriale, engineering;
- società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
- aziende di pubblicità;
- concessionarie di pubblicità;
- promozione vendite;
- agenzie pubblicitarie;
- agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
- agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
- società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
- uffici Residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
- servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- servizi fiduciari;
- società di carte di credito;
- uffici cambi extrabancari;
- attività di garanzia collettiva fidi;
- aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
- ‘buying office’;
- agenzie brokeraggio;
- intermediazione merceologica;
- recupero e risanamento ambiente;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;;
- agenzie di operazioni doganali;
- servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
- servizi di traduzioni e interpretariato;
- attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
- autoscuole;
- autorimesse e autoriparatori non artigianali;
- aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
- agenzie di servizi matrimoniali;
- agenzie investigative;
- vendita di multiproprietà;
- agenzie di scommesse;
- servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL;
- altri servizi alle persone, compresa l’assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
2. Salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente contratto entra in vigore il 10 febbraio 2011 e sarà valido fino al 30 aprile 2012.
3. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da alcuna delle parti stipulanti con lettera raccomandata A/R tre mesi prima della scadenza.
4. Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e sono impegnative solo dopo formale accettazione da parte dell’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato (Ebinaspri) della domanda di adesione all’Ente stesso e il versamento della relativa quota di adesione.
5. L’applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all’adesione ad una delle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente CCNL

Sezione II - Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo IV - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 7 (Mansioni lavorative e passaggi di livello)
Mansioni promiscue

A fronte di casi particolari quali - a titolo meramente esemplificativo - difficoltà temporanea di mercato, di crisi aziendale ovvero di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque
appartenenti al medesimo livello, senza che questo implichi alcun diritto automatico da esso derivante.

Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 8 (Contratto di inserimento)

Ai sensi degli artt. 54 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di:
a. soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti;
b. disoccupati di lunga durata, con età compresa tra 29 e 32 anni, come definiti dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 297/2002 e, pertanto, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c. lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d. lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
e. donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito Decreto del Ministro del Lavoro, sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f. persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Disciplina del rapporto
Per poter procedere all’assunzione mediante contratti di inserimento è necessario:
- il consenso del lavoratore ad un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo;
[...]
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Piano individuale di inserimento
Il piano individuale di inserimento dovrà prevedere:
- il profilo professionale da conseguire;
- il livello di inquadramento contrattuale, iniziale e finale;
- l’orario settimanale di lavoro (a tempo pieno o parziale) e la sua distribuzione;
- l’iter formativo.

Formazione
Il lavoratore dovrà ricevere una formazione teorica di almeno 12 ore, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartita anche con modalità di e-learning e/o con affiancamento, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro e all’organizzazione aziendale (8 ore) nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica (4 ore).
La formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel “libretto formativo del cittadino”, previsto dall’art. 2 lett. i) del D.Lgs n. 276/2003. Al contratto di inserimento, stipulato in forma scritta, deve essere allegato il progetto individuale di inserimento.

Durata del contratto di inserimento
Il contratto di inserimento ha una durata:
a) di 3 mesi per il conseguimento dei qualifiche inquadrate nel 5° livello;
b) di 6 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 4°livello;
c) non superiore a 9 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel 3° livello;
d) non superiore a 12 mesi, per il conseguimento di qualifiche inquadrate in livelli superiori al 3°.
In caso di assunzione di persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi.
Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi di servizio militare o civile, nonché dei periodi di astensione per maternità.
[...]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l’intera durata del contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente CCNL per l’applicazione di particolari normative e istituti.

Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto annualmente a fornire all’Ente Bilaterale territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’azienda i dati quantitativi sui contratti di inserimento avviati.

Titolo VI - Apprendistato professionalizzante
Art. 9 (Apprendistato)

Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della Legge n. 196/1997 in materia di promozione dell'occupazione e in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al D.Lgs. n. 276/2003 riconoscono in tale istituto uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

Tipologie contratto di apprendistato
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le Parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Per il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione e per il contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalle Regioni.

Durata rapporto contrattuale
Il rapporto di apprendistato, comunque sia articolato, sarà un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Apprendistato professionalizzante
Limiti di età

Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal Titolo sesto del D.Lgs. n. 276/2003 potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge n. 53/2003. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto. Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

Proporzione numerica
Considerato che la Legge n. 196/1997 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

Procedure di assunzione di lavoratori apprendisti
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda a mezzo raccomandata A/R, corredata dal piano formativo predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale di cui all’art. 43, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della altre condizioni previste dal presente CCNL
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione esterna o interna all’impresa e dovrà essere determinato in accordo a quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003.
In attesa, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto durante il periodo di apprendistato al trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al corrispondente trattamento economico ridotto del 10%.
All’apprendista è riconosciuto inoltre il diritto, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge n. 54/1977 e al DPR. n. 792/1985, di usufruire di trentadue ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[...]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Durata dell'apprendistato
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:

Livello di inquadramento Durata contratto di apprendistato
2° livello 48 mesi
3° livello 48 mesi
4° livello 48 mesi
5° livello 36 mesi
6° livello 24 mesi


Obblighi di comunicazione
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997 i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territorialmente competenti (Ebispri) e ai relativi Osservatori Territoriali che provvederanno a darne periodica comunicazione all’Ebinaspri.

Formazione: durata
L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda pari ad almeno 120 ore.
Al secondo livello di contrattazione è demandata la determinazione delle specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenuto conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione ovvero gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico.

Formazione: contenuti
Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle Parti stipulanti il presente CCNL secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno degli enti bilaterali, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol in data 10 gennaio 2002 d'intesa con il Ministero del lavoro per la parte relativa al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
Le Parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province ed associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti Bilaterali validamente costituiti, ai sensi del presente CCNL.
L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità Fad e/o e-learning.
Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Al secondo livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
Le Parti stabiliscono che per le annualità successive al primo anno di apprendistato, le ore di formazione dedicate alla formazione trasversale e di base non potranno essere inferiori a 16 ore annue, i 2/3 delle quali da somministrarsi in collaborazione con l’Ente Bilaterale territoriale previsto dal presente CCNL ovvero con gli Enti di formazione delle OO.SS. stipulanti il presente contratto.
Le tematiche sulle quali dovrà vertere la collaborazione tra Ente Bilaterale e datore di lavoro saranno quelle riguardanti i profili relativi ad “accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo” e “sicurezza sul lavoro”.

Rinvio alla legge
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo VII - Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione
Art. 10 (Lavoro a tempo determinato)
Sfera di applicabilità

Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine nei casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita nei seguenti casi:
a) incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, di esigenze stagionali, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
b) punte di più intensa attività, derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
c) esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
d) esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
e) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
f) per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni;
g) nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti: ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per “fase di avvio di nuove attività” si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva; si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978;
h) sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione nonché di lavoratori part-time a tempo determinato;
i) utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
j) fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico- commerciali e/o tecniche;
k) sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano personale ulteriore rispetto a quello in servizio.
Il contratto a tempo determinato può, inoltre, essere concluso nei casi di cui all’art. 11 (contratto di somministrazione), qualora non siano reperibili lavoratori iscritti presso le imprese di somministrazione di lavoro operanti sul territorio, con le caratteristiche professionali corrispondenti alle mansioni da svolgere presso l’azienda.

Proporzione numerica
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato pari al 25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa.
Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 5 lavoratori nelle singole unità produttive a con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.

Art. 11 (Contratto di somministrazione)
Le Parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale di categoria, contenuti negli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, le Parti stipulanti, solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali, l’individuazione di ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Sfera di applicabilità
In applicazione di quanto previsto dall’art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
1. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
3. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
4. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione;
5. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare con l’organico in servizio;
6. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o directmarketing;
7. sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi motivo, ad eccezione delle iniziative di diritto di sciopero o stato di agitazione sindacale;
8. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
9. esigenze lavorative temporanee, per le quali l’attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine;
10. installazione e collaudo di nuove linee produttive, o apertura di nuovi punti vendita da avviare con start-up aziendale per un massimo di 4 mesi di lavoro;
11. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
12. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso in tutti i casi di cui all’art. 10 (lavoro a tempo determinato) qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
Ai sensi dell’art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di ammortizzatori
sociali, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.

Proporzione numerica
Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Resta salva la facoltà di assumere con contratti di somministrazione a tempo determinato n. 2 lavoratori nelle aziende con meno di 15 dipendenti ovvero n. 5 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla somministrazione complessivamente di contratti a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.

Doveri del somministratore e dell’utilizzatore
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Disposizioni comuni ai contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l’impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all’80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione
Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del 25% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Resta salvo quanto disposto ai paragrafi “Proporzione numerica” degli artt. 10 e 11 del presente CCNL.
Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’Azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione all’EBISPRI territorialmente competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione sulle elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga.
L’Ebispri comunicherà con cadenza annuale all’Ebinaspri le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

Art. 12 (Telelavoro)
Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- operatori di vendita;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.

Sfera di applicabilità
[...]
4. Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
A titolo meramente esemplificativo, il telelavoro non può essere concesso ai lavoratori i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
- personale direttivo;
- gestione del personale;
- cassieri;
- venditori con contatto diretto col pubblico;
- impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
- specializzati nella preparazione degli alimenti;
- personale ausiliario di vigilanza e controllo;
- banconisti;
- ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
[...]

Disciplina del rapporto
1. Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
4. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.

Diritti e doveri del telelavoratore
1. Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
5. Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
[...]
4. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
5. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7. L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[...]
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[...]

Orario di lavoro
Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n. 66/2003.

Contrattazione aziendale
Alla contrattazione aziendale è demandata:
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
- ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
- l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
- l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
- le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
- l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
- la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.

Titolo IX - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 14 (Lavoro intermittente)

Ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.

Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
In via sperimentale, e comunque fino alla data prevista dagli artt. 34 comma 2 e 86 comma 12 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età.
Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[...]
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Assunzione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[...]
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g) il rinvio alle norme del presente articolo.
L’azienda è tenuta ad informare, con cadenza annuale, le RSA, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente e l’Ente Bilaterale territorialmente competente (Ebispri) che provvederà a darne periodica comunicazione all’Ebinaspri.

Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 15 (Lavoro ripartito)
Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata del normale orario di lavoro.

Assunzione
Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[...]
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
[...]

Facoltà e obblighi del lavoratore
[...]
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro.

Disciplina normativa
Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 13 del presente CCNL Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

Obblighi di informazione
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione va inoltrata entro il primo trimestre di ogni anno l’Ente Bilaterale territorialmente competente (Ebispri) che provvederà a darne comunicazione all’Ebinaspri.

Titolo X - Orario di lavoro
Art. 16 (Orario di lavoro)

1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall’art. 27 del presente contratto.
5. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
6. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art. 18 punto n. 5 lett. c), d), e).
7. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
8. Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda, all’Ispettorato del Lavoro.
9. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 17 (Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
1. Considerate le particolari caratteristiche del settore a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO.SS. firmatarie a livello territoriale - potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui all’art. 16. L’azienda dovrà darne comunicazione alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
2. In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
3. A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l’azienda diminuirà - nel corso dell’anno e in periodi di diminuzione del lavoro - una pari entità di ore lavorative, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 24 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore tali ore come straordinari, secondo le maggiorazioni previste dal presente contratto.
4. Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito.
5. L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori e alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
6. La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

Titolo XI - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 18 (Lavoro straordinario)

1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 16 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà.
3. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[...]
6. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’art. 21 del presente CCNL.
7. Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[...]

Art. 19 (Lavoro notturno)
1. Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
[...]

Titolo XII - Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 21 (Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti)

1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 32, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. [...]
4. Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal punto precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[...]

Titolo XIII - Ferie, aspettative, assenze, malattie e infortuni
Art. 23 (Ferie)

[...]
7. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
[...]

Titolo XV - Norme disciplinari
Art. 29 (Provvedimenti disciplinari)

1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro,
- licenziamento.
[...]
9. Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b) Rimprovero scritto: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c) Multa: vi si incorre per:
[...]
3) negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
4) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[...]
d) Sospensione: vi si incorre per:
[...]
4) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
5) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
6) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[...]
8) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
9) insubordinazione verso i superiori;
[...]
11) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking).
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di cui alla successiva lettera e) (licenziamento).
e) Licenziamento: vi si incorre, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[...]
3) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
4) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
5) danneggiamento grave al materiale aziendale;
6) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
[...]
9) esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
10) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
11) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[...]
14) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[...]
In caso di licenziamento, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge.
Qualora il licenziamento venga comminato, avrà effetto dal momento della sospensione.
Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.

Sezione III - Relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 37 (Commissione Paritetica Nazionale)

Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale con il compito di verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare, grazie alla collaborazione delle Commissioni Paritetiche Regionali di cui all’articolo seguente, l’andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d) verifiche e modifiche contrattuali;
e) verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Paritetica Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.

Composizione e sede della Commissione
La Commissione Paritetica Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
La Commissione si riunisce di norma una volta l’anno ovvero su richiesta di una delle Parti a fronte di specifiche esigenze emerse anche in sede di confronto territoriale.

Convocazione della Commissione
Per tutte le attività inerenti la convocazione, Organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione Paritetica Nazionale, viene istituita una Segreteria presso la Fedarcom ovvero presso altra sede concordata tra le Parti Sociali stipulanti.
La convocazione della Commissione Paritetica Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l’istante in caso di istanza presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Istruttoria e decisione
Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione Paritetica Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.

Art. 38 (Commissione Paritetica Regionale)
1. La Commissione Paritetica Regionale interviene per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all’intervento della Commissione Paritetica Nazionale.
2. Ciascuna Commissione è tenuta a partecipare attivamente e a fornire alla Commissione Paritetica Nazionale informazioni, dati e proposte utili alla verifica dell’andamento del settore, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:
a. apprendistato, formazione, pari opportunità;
b. evoluzione del mercato e del lavoro;
c. ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
d. verifiche e modifiche contrattuali;
e. verifica e ricerca delle soluzioni delle problematiche sorte a livello territoriale.

Composizione e sede della Commissione
Ciascuna Commissione Paritetica Regionale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n. 2 del paragrafo precedente ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.

Convocazione della Commissione
La convocazione della Commissione Paritetica Regionale viene disposta a seguito di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei loro assistiti.
L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l’istante in caso di istanza presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Istruttoria e decisione
Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procedere alla deliberazione e redige il verbale che sarà sottoscritto dai suoi membri.
In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.

Art. 39 (Contrattazione collettiva decentrata)
1. Entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Contratto a livello regionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO.SS. firmatarie, deve essere terminata la contrattazione regionale.
2. Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
- trattamenti retributivi integrativi;
- premi di produzione;
- orario di lavoro;
- flessibilità;
- tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
- pari opportunità;
- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- formazione professionale;
- determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
- tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale.
[...]

Art. 40 (Rappresentanze sindacali)
1. Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di RSA costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle OO.SS. Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
[...]

Assemblea
Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite ai sensi dell’art. 32 del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
[...]
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge n. 300/1970.

Titolo II - Enti Bilaterali
Art. 42 (Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato - Ebinaspri)

1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato (Ebinaspri) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2. L’Ente Bilaterale è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Parti stipulanti con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine l’Ente Bilaterale Nazionale attua ogni utile iniziativa, in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti al settore;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori territoriali di cui agli artt. 43 e 44 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi), delle rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
l. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia; m. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente; n. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
4. L’Ente Bilaterale Nazionale svolge inoltre, attraverso un’apposita Commissione Paritetica Bilaterale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro, qualora nei territori di riferimento non siano ancora costituite tali Commissioni ovvero gli Enti Bilaterali Regionali e territoriali (Ebispri).
5. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Ente Bilaterale Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
In particolare l’Ente Bilaterale potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti e dei settori interessati. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
6. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Ente Bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.
7. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
8. La costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali (Ebispri) è deliberata dal Comitato Esecutivo Nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 43 (Enti Bilaterali Territoriali - Ebispri)
1. L’Ente Bilaterale Territoriale del settore privato (Ebispri) costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali e a tal fine promuove a livello locale:
a. in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale e con la rete degli Enti Bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale
dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. svolge le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
2. L’Ente Bilaterale Territoriale, svolge inoltre, attraverso un’apposita Commissione Paritetica Bilaterale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro, sulla base delle direttive e delle procedure fissate dall’Ente Bilaterale Nazionale.
3. L’Ente Bilaterale Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
4. La costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e Territoriali (Ebispri) è deliberata dal Comitato Esecutivo dell’Ebinaspri che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 44 (Osservatorio Nazionale e Territoriali)
Osservatorio Nazionale

1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli Enti Bilaterali Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all’Ente Bilaterale Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
g) svolge le funzioni funzionali all’esecuzione delle disposizioni previste all’art . 8 (contratto d’inserimento), all’art. 9 (apprendistato) e all’art. 10 (lavoro a tempo determinato) del presente CCNL;
h) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Ente Bilaterale Nazionale, previa la loro segnalazione, di norma con cadenza annuale, da parte degli Osservatori Territoriali.

Osservatori Territoriali
1. L’Ente Bilaterale Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2. A tal fine, l’Osservatorio Territoriale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4 comma 4 della Legge n. 628/1961;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Sezione V - Controversie
Art. 49 (Controversie)
Conciliazione controversie in sede sindacale

1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto, di altri contratti e accordi altresì inerenti rapporti di lavoro in aziende rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL ovvero nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste potranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
[...]
In assenza di Enti Bilaterali regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore privato (Ebinaspri). Resta salva la facoltà dell’Ebinaspri., qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativa interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione Paritetiche
La Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale è istituita presso l’Ente Bilaterale territorialmente competente (Ebispri) ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale istituita presso l’Ebinaspri.

Attivazione della procedura di conciliazione
Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l’Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione Paritetica mediante lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.

L’istanza di richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.

Convocazioni delle parti
La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.

Istruttoria
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni.
All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.

Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti.
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 411 c.p.c.
Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Risoluzione pacifica controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art. 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c..

Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 37.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.

Risoluzione della lite in via arbitrale
Ai sensi dell’art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
1. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
2. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
3. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti e pertanto non impugnabile anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell’art. 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art. 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’art. 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 474 c. p.c.), su istanza della parte presso il giudice del lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.

Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.
Dichiarazione a verbale
Le Parti stipulanti il presente CCNL concordano di emanare apposito regolamento per definire in maniera esaustiva la composizione delle controversie di cui al presente articolo.