Cassazione Penale, Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 6869 - Infortunio mortale a seguito di caduta da un'impalcatura priva di protezioni




Responsabilità di due datori di lavoro per infortunio mortale di un lavoratore, non regolarmente assunto, precipitato da un'impalcatura priva di ogni necessaria protezione.

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibile.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato; ha tenuto conto delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti ed ha approfondito la qualificazione degli imputati nell'ambito dell'attività d'impresa e le loro responsabilità gestionali e per la prevenzione degli infortuni.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza



sul ricorso proposto da:

1. R.R. n. il (Omissis);

2. R.V. n. il (Omissis);

avverso la sentenza n.418/2010 della Corte di Appello di Salerno in data 7/12/2010;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ruggero Galbiati;

udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

udito il difensore Avv.to Del Forno Francesco Saverio che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto



1. In fatto ((Omissis)), secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, era avvenuto che il lavoratore V.M., non regolarmente assunto, stava lavorando presso un cantiere gestito dai fratelli R. e R.V. in località (Omissis) presso l'abitazione di R.M., sorella degli imprenditori edili. Era caduto da un'impalcatura posta all'altezza di diversi metri, priva di ogni protezione necessaria per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, riportando lesioni gravissime che lo conducevano a morte in data (Omissis).

Il Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli - Giudice monocratico -, con sentenza in data 6/4/2007, dichiarava colpevoli per il reato di omicidio colposo R. e R.V. condannandoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni uno di reclusione ciascuno; li condannava pure al risarcimento dei danni in solido in favore delle parti civili, riconoscendo la provvisionale di Euro 5.000,00.

Il Tribunale riteneva entrambi i prevenuti, in quanto datori di lavoro della persona offesa, responsabili per l'occorso avendo omesso qualunque forma di protezione idonea a garantire ed a salvaguardare la sicurezza del lavoratore sul cantiere edile, utilizzando tra l'altro un operaio privo di regolare assunzione e con pagamento in "nero".

2. Gli imputati proponevano impugnazione con appello.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 18/3/2011, confermava la decisione di primo grado.

Rappresentava che i numerosi testi escussi, alcuni congiunti del V. (la moglie, il suocero, la sorella) ma anche i militari dell'arma dei Carabinieri che avevano eseguito le indagini, avevano consentito di ricostruire l'infortunio mortale nel senso che il lavoratore era caduto da un'impalcatura di cantiere e non da un albero di ulivo, come falsamente affermato da R.R. che aveva accompagnato l'infortunato presso l'ospedale. Le vere modalità dell'incidente erano state riferite dallo stesso V. in un momento in cui si era provvisoriamente ripreso. Anche il consulente del P.M. aveva confermato che le gravi lesioni riportate nella caduta dal predetto attestavano la sua precipitazione violenta dall'alto poggiandosi su blocchi di cemento che si trovavano al di sotto, il che era comprovato dalla coesistenza di lesioni ossee e di organi interni. Parimenti, le risultanze probatorie (fotografie effettuate nell'immediatezza dei fatti) attestavano che presso l'abitazione della sorella dei R., all'epoca dei fatti, erano stati eseguiti dei lavori di riparazione del tetto e della grondaia, come dichiarato dal soggetto passivo del reato.

Sotto altro profilo, chiara era la responsabilità degli imputati nella gestione dell'impresa edile, essendo entrambi autori delle decisioni operative, di carattere amministrativo, con i connessi obblighi relativi alla tutela e protezione antinfortunistica dei lavoratori.

3. I prevenuti proponevano ricorso per cassazione.

R.R. censurava, anche per travisamento del fatto, le argomentazioni svolte dai giudici di merito per accertare la sua colpevolezza nella vicenda. Peraltro, egli non aveva mai avuto la titolarità dell'impresa, ma aveva lavorato come operaio generico alle dipendenze di varie imprese edili.

Inoltre, censurava la pretesa individuazione del cantiere dove avrebbe lavorato e si sarebbe in modo gravissimo infortunato V. M..

Invero, non sussistevano affatto elementi atti a dimostrare che l'immobile, abitato da R.M., fosse stato oggetto di lavori di ristrutturazione all'epoca dell'incidente subito dalla parte offesa. Altresì, vi erano forti discordanze tra le dichiarazioni rese dal V. secondo cui egli era caduto dall'altezza di un secondo piano e la reale conformazione dell'abitazione presa in considerazione, costituita da un solo piano.

4. R.V. ribadiva, a sua volta, la manifesta illogicità della motivazione sotto l'aspetto del travisamento del fatto per la non corretta individuazione del luogo dove avrebbe avuto luogo l'occorso.

Diritto

 


1. I ricorsi si palesano inammissibili perchè concernenti valutazioni in fatto e manifestamente infondate.

Giova rilevare che il controllo della Corte di Cassazione sulla logicità della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, di cui viene delibata la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo. Al Giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti:

queste operazioni, infatti, trasformerebbero la Cassazione in altro giudice del fatto ed impedirebbero alla stessa di svolgere proprio la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal Giudice stesso per giungere alla decisione.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito correttamente la vicenda in fatto, indicando gli specifici elementi probatori, apprezzandoli ed interpretandoli in modo adeguato; ha tenuto conto delle risultanze degli accertamenti tecnici svolti ed ha approfondito la qualificazione degli imputati nell'ambito dell'attività d'impresa e le loro responsabilità gestionali e per la prevenzione degli infortuni.

D'altro canto, i ricorrenti non hanno fornito deduzioni in fatto idonee ad inficiare seriamente l'apparato argomentativo prospettato dalla Corte di Appello. Mentre, la motivazione in esame non si palesa logicamente inconciliabile con specifici atti del processo, indicati e rappresentati dagli istanti, dotati eventualmente di forza esplicativa tale che la loro rappresentazione possa disarticolare il ragionamento svolto dal Collegio di merito.

2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..



P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.