Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2012, n. 4795 - Infermieri professionali e tecnici sanitari: rischio radiologico e zona controllata


 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati.
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 


sul ricorso 6666-2010 proposto

IT, GG, CE, CM, DG, LV, BB, CA, CGMG, MA, VE, CB, GM, DD,

elettivamente domiciliati in ROMA, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Sante ASSENNATO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alberto PICCININI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA USL IMOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio dell'avvocato Gianmarco GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio DANI, giusta delega in atti;
- controricorrente –
avverso la sentenza n. 782/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/03/2009, N.R.G. 214/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito 1'Avvocato Fausto Buccellato per delega Alberto PICCININI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Con sentenza del 13/11/08 - 10/3/09 la Corte d'appello di Bologna - sezione lavoro ha accolto l'impugnazione proposta dall’Azienda di Unità Sanitaria Locale di Imola avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo emiliano, che l’aveva condannata a corrispondere agli odierni ricorrenti l’indennità di rischio radiologico nella misura di £ 200.000 mensili dall’1/10/98 e a concedere il congedo ordinario aggiuntivo dì giorni quindici per recupero biologico, ed in riforma della stessa ha rigettato le domande con compensazione delle spese di lite.
La Corte territoriale è addivenuta a tale decisione dopo aver rilevato che dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio e dai chiarimenti dal medesimo forniti era emerso che per il periodo oggetto di causa tutti i lavoratori appellati erano stati esposti ad un rischio radiologico che era risultato essere pari a quello della popolazione che frequentava non per motivi di lavoro gli ambienti dove essi operavano, per cui i medesimi non potevano vantare il diritto ai benefici in questione, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla abitualità e continuità della loro presenza in zona controllata.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i lavoratori di cui in epigrafe, i quali affidano l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria di Imola.
Entrambe le parti depositano memoria.

Diritto

 

Con un unico motivo i ricorrenti denunziano i seguenti vizi della sentenza impugnata -Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 6, lettere c) e d) del d.lgs. 230/1995, nonché dell’allegato III, punti 3,1, 4.1 e 4.2 e dell’allegato IV, punti 14, 14.1 (art. 360 n. 3 c.p.c ); violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 27.10.1998 n. 460, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n 343 del 20.7.92; dell'art. 58 DPR n. 270 del 20/5/87 e dell'art. 54 DPR n. 384 del 28/11/90 (art. 360, n. 3 c.p.c.), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla dichiarata esclusione della circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato in zona controllata (art. 360, n. 5 c.p.c.).
In sostanza gli odierni ricorrenti, nella loro qualità di infermieri professionali e tecnici sanitari dipendenti della azienda sanitaria di Imola, sostengono, in contrario avviso all'impugnata decisione, che per il solo fatto di operare in zona controllata hanno diritto ad essere annoverati tra il personale esposto al relativo rischio radiologico, in quanto suscettibile di assorbire esposizioni superiori alle soglie massime ammissibili per legge, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga effettivamente.
A conclusione del motivo essi pongono il seguente quesito di diritto:
"Dica la Corte se dal combinato disposto dell’art. 6, lettere c) e d) del d.lgs 230/1995, nonché dell’allegato III, punti 3.1 e 4.1 e dell'allegato IV, punti 14, 14.1; dell'art. 1, comma 2, della legge 27.10.1988 n. 460 come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 343 dei 20.7.1992, dell’art 58 DPR n. 270/20.5.87 e dell’art, 54 DPR n. 384/28.11.90 discende che per zona controllata debba intendersi quell’area di lavoro in cui sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio del superamento dì uno qualsiasi dei valori di cui all'allegato III, punto 3,1 e, conseguentemente se i lavoratori che vi operano abitualmente, subendo una esposizione effettiva non inferiore per continuità ed intensità a quella del personale tecnico di radiologia, siano da considerare lavoratori esposti a rischio radiologico con diritto ai relativi benefici (indennità e congedo aggiuntivo)."

Il ricorso è infondato.
Occorre, anzitutto, premettere una breve ricostruzione del quadro normativo qui rilevante, ricordando che l'indennità di rischio radiologico venne introdotta con la L 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che cosi si esprimeva: "A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000".
In seguito, la legge del 27 ottobre 1988, n 460, nel dettare le modifiche e le integrazioni alla legge del 28 marzo 1968, n. 416, ha previsto all’art. 1 quanto segue: "1 I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito, 2. Al personale medico e tecnico dì radiologia di cui al D.P R. 20 maggio 1987, n 270, art. 58, comma 1, l’indennità mensile lorda di L.
30.0 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968 n. 416, è aumentata a L
200.0 a decorrere dal 1 gennaio 1988", 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2. è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50 000 a decorrere dal 10 gennaio 1988 L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P R. 20 maggio 1987 n. 270, art. 58, comma 4
A seguito dell’accordo del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del d.p.r. 5/3/1986, n. 68, fu emesso coi d p.r. 28.11.1990, n 384 l’apposito Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla relativa disciplina dell'accordo stesso.
L'art 54 del d.p.r. n. 384/90, nel disciplinare l’indennità per il rischio da radiazioni, dopo aver stabilito, al primo comma, che la stessa spettava al personale indicato dalla legge 27/10/88, n. 480, aggiunse, al secondo comma, che la condizione per la sua fruizione era rappresentata dal fatto che tale personale prestasse la propria opera nelle zone controllate di cui alla circolare n. 144 del 4/9/1971 del Ministero della Sanità e che il rischio avesse carattere professionale, nel senso che non sarebbe stato possibile esercitare l’attività senza sottoporsi allo stesso. Al
successivo quarto comma dello stesso art. 54 fu poi previsto che l’individuazione del personale non compreso nell’art. 1, comma secondo, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, sarebbe stata effettuata dalla Commissione già prevista dall’art. 58, comma quarto, del d.p.r. 20/5/87, n. 270, alla cui composizione la stessa norma apportò, nell’ambito del quarto comma, delle modifiche. Al quinto comma dell’art. 54 furono, inoltre, dettati i criteri aggiuntivi in base ai quali dovevano essere valutate la continuità o la occasionalità delta esposizione al rischio radiologico, vale a dire la frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento (lettera a), oltre che il livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato nell’ambito della Commissione di cui al precedente quarto comma, in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di radioprotezione (lettera b). Infine, al sesto comma, si stabilì che il personale di cui al quarto comma che, a seguito della nuova verifica effettuata dalla Commissione ivi prevista, fosse risultato esposto al rischio da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione ai sensi dell’art. 9, lettera h) gruppo 1, del d.p.r. 13/2/1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse, sarebbe stata corrisposta l’indennità nella misura unica mensile lorda di lire 50.000-
Successivamente la L. 24 dicembre 1993. n. 537, art. 8, comma 6, ha, quindi, stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l’indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dalla L. 27 ottobre 1988, n 460 art 1, commi 2 e 3: dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazione è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni".
La L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, ha, infine, fatto salva, in attesa della sua trasformazione in indennità professionale, l'indennità di rischio radiologico nella sua misura piena, stabilendo che "a partire dall’1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio- terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata" (comma 1), e che "fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dalla L 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 comma 2" (comma 4).
Da ultimo il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n, 230, emanato in attuazione delle Direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti ha previsto alla lettera c) all'art.6, dedicato alla definizione di altri termini di radioprotezione, che per lavoratori esposti si devono intendere le persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un’esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. La stessa disposizione aggiunge che sono da considerare lavoratori esposti di categoria “A" il lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all’art. 82, mentre gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria “B”,
In tal contesto, deve essere, quindi, rammentato come il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla conformità della legge n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 e 3, agli artt 3, 97 e 32 Cost., abbia offerto di tale normativa una lettura costituzionalmente adeguata, precisando, con la sentenza n 343 del 1992, che “la indennità di rischio da radiazioni ionizzanti prevista daH'art. 1, secondo e terzo comma, della legge 27 ottobre 1988, n 460, per il personale medico e tecnico di radiologìa e, in misura ridotta, anche per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni (v. massima A), rappresenta un concorso alle spese che l'operatore sanitario deve affrontare, a scopo profilattico e terapeutico, per ridurre i rischi da esposizione. Tale indennità ha quindi natura non risarcitoria, ma preventiva."
La stessa Corte costituzionale ha, poi, aggiunto, che "la presunzione assoluta di rischio, valevole per il personale medico e tecnico di radiologia, in base alla quale l'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, attribuisce a tale personale una indennità di rischio da radiazioni ionizzanti in misura più elevata (L. 200.000) di quella (L. 50.000) riconosciuta dal terzo comma dello stesso articola per il restante personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni - in quanto non inquadrato nel reparto di radiologia - non esclude, nell'ambito di queste altre categorie di personale, la presenza di posizioni lavorative individuali pienamente assimilabili, per la continua esposizione al rischio radiologico a cui anche esse sono soggette, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia. Pertanto, anche in considerazione della natura non risarcitoria, ma preventiva, dell'indennità di rischio (v. massima B), deve ritenersi che anche gli operatori diversi da quelli indicati nell’art. 1, secondo comma, della legge n. 460 del 1988, abbiano diritto all'indennità di rischio in misura piena, ove risulti accertata la loro effettiva esposizione ad un rischio di radiazioni in misura non diversa da quella cui si trova normalmente esposto il personale di radiologia, cadendo quindi la censura di incostituzionalità formulata dal giudice a quo in base alla interpretazione della norma in questione respinta dalla Corte (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma legge 27 ottobre 1988, n. 460, sollevata in riferimento agli artt. 3. 97 e 32 Cost.)."
In definitiva, dalla lettura delle suddette disposizioni normative e dall'orientamento del giudice delle leggi può desumersi che l'indennità di rischio radiologico, in quanto indennità ambientale, e cioè connessa a specifiche situazioni dell'ambiente di lavoro e a determinate condizioni lavorative, è dovuta solo in connessione ai particolari rischi che la stessa è diretta a prevenire, mentre non ha ragion d'essere allorché tali condizioni vengano meno per apprezzabili periodi di tempo, in conseguenza del mancato svolgimento dell’attività lavorativa nelle condizioni di rischio qualificato previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Spetta, pertanto, al giudice di mento verificare l'esistenza di tali presupposti sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti al processo.
Ciò è puntualmente avvenuto nella fattispecie in esame, in quanto la Corte di merito ha adeguatamente motivato il proprio convincimento sulla insussistenza del rischio radiologico desumendolo dalla relazione del consulente d’ufficio e dai successivi chiarimenti dal medesimo forniti, in virtù dei quali era stato possibile accertare che per il periodo oggetto di causa tutti gli appellati erano risultati essere stati esposti ad un rischio pan a quello della popolazione che frequentava quegli stessi ambienti per motivi diversi da quelli lavorativi.
In definitiva, non può trovare accoglimento la tesi dei ricorrenti, i quali collegano il diritto al riconoscimento del rischio radiologico automaticamente alla circostanza di operare in zona controllata, la qual cosa comporterebbe di per sé stessa, secondo il loro assunto, il pericolo di esposizione all’assorbimento di radiazioni ionizzanti in misura superiore alle soglie massime ammissibili per legge, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga effettivamente: al contrario va, invece, osservato, per le ragioni sopra illustrate, che per coloro i quali, come i ricorrenti, non fanno parte del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale opera la presunzione assoluta di rischio in base all'art. 1, secondo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, ma che rientrano nel personale sanitario esposto in modo discontinuo alle radiazioni, occorre sempre che sussista un rischio effettivo e non solo ipotetico di esposizione alle radiazioni connesso all'esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia.

In tal senso si è espressa questa Corte (Cass. Sez Lav. n. 4525 del 24/2/2011) affermando che "l'indennità di rischio radiologico, presupponendo la condizione dell'effettiva esposizione al rischio connesso all'esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, può essere riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica rivestita, in relazione alle peculiari posizioni di quei lavoratori che si trovano esposti, per intensità e continuità, a quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia (cfr Corte cost. n 342 del 1992), restando il relativo accertamento, se congruamente e logicamente motivato dal giudice di merito, esente dal giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata, che aveva accertato il rischio radiologico dei chirurghi osservando che, a differenza dei medici e tecnici radiologici, essi avevano necessità di osservare direttamente le immagini sul video, trattenendosi accanto al paziente, talvolta ripetendo l'esame anche a causa dell'obsolescenza dei materiali, e che gli stessi non potevano ripararsi dietro la barra di protezione, né potevano essere protetti da grembiuli piombiferi, in quanto dovevano avere la massima agilità ed il minimo impaccio nelle operazioni, né potevano cambiare i vestiti in quanto avrebbero perso tempo prezioso, per la necessità di sottoporsi a nuova sterilizzazione).
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Motivi di equità, dovuti alla particolarità della questione trattata ed al fatto che l’orientamento interpretativo di questa Corte appena segnalato è iniziato a formarsi successivamente al presente ricorso, inducono a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P Q M


La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2011


Depositato in Cancelleria oggi 26 marzo 2012