Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2012, n. 4260 - Rivalutazione del periodo contributivo in base alla L. 257/92, in relazione alla dedotta esposizione alle fibre aerodisperse di amianto


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

 



sul ricorso 623/2009 proposto da:

MI. RI. e M. P. , elettivamente domiciliati in Omissis, presso lo studio dell'avvocato AL. PL. , rappresentati e difesi dall'avvocato ST. Na. , giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. Al. , VA. NI. e PR. SE. , giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 360/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/05/2008 R.G.N. 166/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l'Avvocato PA. AN. per delega Avvocato RI. AL. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



La Corte d'appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, rigettava le domande proposte da Ma. Ri. e M.P. , dirette alla rivalutazione del periodo contributivo in base alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, in relazione alla dedotta esposizione alle fibre aerodisperse di amianto nel corso e a causa delle loro prestazioni lavorative, nei periodi al riguardo precisati.

La Corte osservava che le censure degli appellanti si sostanziavano nella critica alla c.t.u. per avere assunto come parametro della loro esposizione all'amianto il valore di 800 fibre/litro, anzichè quello, indicato dal loro consulente, di 2000 fibre/litro. Al riguardo la Corte ricordava che secondo il c.t.u. non era adeguato quest'ultimo valore, in quanto relativo ad attività svolte in ambito edilizio di demolizione, asporto e in genere manipolazione di materiali da costruzione, mentre i ricorrenti non avevano svolto tale tipo di attività, consistendo le loro mansioni in attività di manutenzione, per sole 120 ore annuali, di limitata entità.

I lavoratori ricorrono per cassazione con quattro motivi. L'Inps resiste con controricorso. Memoria dei ricorrenti.

Diritto



Il primo motivo, denunciando violazione dell'articolo 112 c.p.c., lamenta, con riferimento alla posizione del ricorrente M. , che il giudice di appello, come già prima il giudice di primo grado, non abbia preso in considerazione il lavoro dal medesimo intrattenuto dall'1.9.1979 al 21.12.1982. Si sostiene che il mancato esame della questione non è giustificato dal fatto che tale periodo da solo, per la sua durata di soli due anni, non sia rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda.

Il motivo è infondato.

Le circostanze stesse riferite nel motivo evidenziano che il giudice di appello, non esaminando se nel periodo ivi indicato, in cui al lavoratore aveva prestato servizio presso un datore di lavoro diverso rispetto al periodo e alle prestazioni per cui era stata espletata la consulenza tecnica, lo stesso lavoratore era stato esposto a fibre di amianto in misura rilevante ai fini del beneficio della maggiorazione contributiva, si è attenuto a un giustificato criterio di economia processuale, ritenendo non superati i livelli rilevanti di esposizione nell'altro periodo lavorativo, per cui erano state eseguite le indagini peritali.

Si è in effetti in presenza di giustificato mancato esame di una questione di fatto perchè assorbita, in base ai principi di diritto applicati, in relazione all'esito degli accertamenti compiuti riguardo ad un'altra questione di fatto. D'altra parte, in caso di cassazione della sentenza per vizi inerenti alla parte di accertamento compiuto, il giudice di rinvio potrebbe se necessario riesaminare anche la questione di fatto precedentemente non approfondita.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per la mancata considerazione del fatto, esposto dal et. di parte, che i ricorrenti avevano svolto un'attività di frantumazione, con mezzi meccanici, delle coperture in amianto e che tale tipo di attività, secondo documentazione dell'Inail, comportava il rilascio di almeno 2000 fibre/litro.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione circa la mancata considerazione che, proprio per il fatto che la centrale della Spezia aveva cessato l'attività produttiva dal settembre 1991, era stata intensificata l'adibizione dei ricorrenti alle operazioni di manutenzione comportanti una maggiore esposizione all'amianto.

Il quarto motivo denuncia omessa e contraddittoria motivazione riguardo al mancato espletamento di prove ulteriori rispetto alla consulenza tecnica, quali la prova testimoniale, che avrebbe potuto offrire un quadro dettagliato dell'ambiente in cui i ricorrenti avevano operato.

Neanche questi tre motivi, che per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, meritano accoglimento.

Le censure ora in esame si basano sull'assunto che i ricorrenti non avrebbero svolto le attività considerate dal c.t.u., ma un'attività implicante l'utilizzazione di mezzi meccanici al fine di demolire, frantumare, trasportare, ecc. coperture in amianto, o rivestimenti in amianto di condotte di grande diametro o di navi in demolizione - come prospettato dal c.t. di parte e con l'atto di appello -, con conseguente produzione di fibre molto più elevata di quella inerente alla operazione su materiali contenenti amianto non comportanti tale tipo di frantumazione, nonchè sul rilievo che il mancato funzionamento della Centrale della Spezia dal 1991, lungi dal comportare il venir meno dell'esposizione all'amianto, aveva fatto intensificare l'adibizione del personale alle operazioni di manutenzione.

Tali affermazioni in linea di fatto risultano però apodittiche, prive cioè di riferimenti a risultanze istruttorie che sarebbero state ignorate, tenuto anche presente che il quarto motivo solo in modo del tutto generico lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali, senza precisare, nè l'occasione in cui la richiesta relativa era stata formulata, e quale era stato il suo contenuto. Ne deriva anche la non concludenza della doglianza relativa al riferimento del c.t.u. ad informazioni assunte al di fuori di una rituale

assunzione testimoniale, tenuto presente altresì che l'onere della prova gravava sugli attuali ricorrenti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare all'Inps le spese del giudizio determinate in euro 30,00 oltre euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.