Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 1933
Validità: 01.08.1933 - 31.07.1934
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana e Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell’industria
Settori: Tessili, Accessori filature e tessitura
Fonte: G.U. 29 gennaio 1934, n. 23 p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli al lavoro.
Art. 3. - Documenti e visita medica.
Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Lavoro a squadre.
Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Art. 11. - Ricuperi.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 16. - Sospensioni e discontinuità di lavoro.
Art. 17. - Passaggio di mansioni.
Art. 18. - Trapasso di azienda.
Art. 19. - Salari.
Art. 20. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 21. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 22. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 23. - Trattamento di malattia.
Art. 24. - Casse mutue malattia.
Art. 25. - Divieti.
Art. 26. - Visite di inventario e personali.
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 32. - Multe e sospensioni.
Art. 33. - Licenziamento in tronco.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Reclami e controversie.
Art. 36. - Decorrenza e durata.
Tabella dei salari

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette alle fabbriche di accessori per filatura e tessitura, 30 luglio 1933

L’anno 1933-XI, addì 30 del mese di luglio in Roma, tra la Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana [...] e la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell’industria [...], viene stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le fabbriche di accessori per filatura e tessitura nel territorio del Regno e le maestranze addette.

Art. 1. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al PNF ed ai Sindacati fascisti e per gli ex combattenti.

Art. 2. - Ammissione delle donne e dei fanciulli al lavoro.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 3. - Documenti e visita medica.
L’operaio all’atto dell’assunzione deve presentare i seguenti documenti:
[...]
b) libretto di ammissione al lavoro per le donne e i fanciulli;
[...]
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni di legge.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di otto ore effettive al giorno, salvo le eccezioni previste dal presente contrato per i recuperi, per il lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
I fuochisti seguiranno l’orario normale degli operai, più il tempo necessario per mettere in funzione le caldaie, e ciò tanto al mattino quanto al pomeriggio.
È ammessa la determinazione di un unico periodo di lavoro nel mattino del sabato; in tale caso l’orario degli altri giorni della settimana sarà prolungato in modo da raggiungere nella settimana 48 ore.
La distribuzione dell’orario giornaliero viene stabilita dalla Direzione in apposita tabella da affiggere all’entrata dello stabilimento: le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento.

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’art. 6. Detto lavoro dovrà essere ordinato dalla Direzione o da chi per essa.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
I lavoro straordinario non deve avere carattere permanente, ed è ammesso al sabato soltanto in casi di eccezionale necessità.
[...]
Il lavoro prestato in giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 30 %. Tale aumento non è dovuto agli operai che, lavorando a turno, prestano la loro opera in giorno festivo ed abbiano il riposo in altro giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
[...]
Per ore notturne si intendono quelle compiute tra le 22 e le 5.

Art. 8. - Lavoro notturno.
Il lavoro notturno, nell’ambito consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 25 %, salvo che sia compreso in turni avvicendati, nel qual caso è compensato con un aumento del 20 %.
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata come notturna.
[...]

Art. 9. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a due squadre seguirà l’orario normale di otto ore per turno, in essa compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi possibilmente fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Le paghe orarie e le tariffe di cottimo degli operai e delle operaie addette alle squadre, saranno aumentate del 5 % (cinque per cento) rispetto a quelle per il lavoro a turno unico.
[...]

Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 11. - Ricuperi.
Per il ricupero a regime normale delle ore perdute valgono le norme di legge (art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955). I ricuperi saranno effettuati mediante prolungamenti di orario non eccedenti il limite massimo di un’ora al giorno e dovranno compiersi entro le due quindicine immediatamente susseguenti alla sosta, salvo per le interruzioni concordate tra i datori di lavoro e i loro dipendenti.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 13. - Giorni festivi.
[...]
Ove si applichi il sabato inglese, il ricupero potrà effettuarsi, quando vi sia accordo fra la ditta e la maestranza, anche in detta giornata, anticipando l’orario antimeridiano fino ai limiti consentiti dalla legge.
[...]

Art. 14. - Ferie.
Agli operai che abbiano un’anzianità di dodici mesi consecutivi presso la ditta nella quale sono occupati, saranno concessi, ogni anno, sei giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze locali e dell’industria, saranno consecutivi. [...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione, né la rinuncia espressa o tacita alle ferie.
[...]

Art. 15. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale. I cancelli degli stabilimenti vengono aperti cinque minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 25. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove ciò sia disposto, ed introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprano cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 31. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme e regolamenti interni di cui all’art. 34 possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 32. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 33. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza alcuna indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 28, nei seguenti casi:
a) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) risse nella fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazione di procedimenti o sistemi di lavorazione, reati contro le persone o la proprietà per i quali è intervenuta condanna penale;
f) negligenza od atti implicanti colpa grave;
g) mancanze di cui alla lettera f) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio;
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 35. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari degli stabilimenti e verranno risolti con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa deve, prima dell’azione giudiziaria, venire denunciata all’Associazione che rappresenta legalmente il denunciante. L’Associazione che riceve la denuncia della controversia, a termini dell’art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 471, deve darne immediata comunicazione all’altra Associazione competente, per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Nel caso che, entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto, verranno composte amichevolmente dalle competente Associazioni professionali di primo grado, e, in mancanza di accordo, da quelle di grado superiore.