Legge 15 giugno 1984, n. 246 - Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 23 giugno 1984


Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:
 

Articolo 1

Al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche.

Il sottotitolo premesso all'art. 185 è sostituito dal seguente:

"Mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna".

Gli articoli 185, 186 e 187 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 185. -- I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare combustibile anch'esso dichiarato idoneo.


Art. 186. -- Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le condizioni d'impiego.


Art. 187. -- I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, almeno ogni trimestre.

Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere escluso dal servizio in sotterraneo".

Il sottotitolo premesso all'art. 188 è soppresso.


All'art. 188, la prima parte, fino alla lettera c ), è sostituita dalla seguente:

"I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:

a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;

b) essere rivestiti con materiali incombustibili;

c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi chiudere ermeticamente dall'esterno;".


All'art. 202, sono abrogati il secondo e il terzo comma.


All'art. 240, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente".


All'art. 249, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

"Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza.

Gli apparecchi di cui al comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un sorvegliante.

L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro".


L'art. 259 è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo".


All'art. 265, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo".

Il sottotitolo premesso all'art. 266 è sostituito dal seguente:

"Ventilazione dei sotterranei in presenza di motori a combustione interna".


L'art. 266 è sostituito dal seguente:

"La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le caratteristiche di cui all'art. 259".


Il sottotitolo premesso all'art. 268 è sostituito dal seguente:

"Ventilazione nei depositi per mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, nei locali per la carica delle batterie di accumulatori e nelle riservette per esplosivi".


L'art. 268 è sostituito dal seguente:

"Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro, o comunque i depositi di combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri.

Tale norma non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'art. 188".


All'art. 364, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 1.000 volts; in tal caso ed in deroga all'art. 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo".


Il sottotitolo premesso all'art. 521 è sostituito dal seguente:

"Impiego di mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna".


Dopo l'art. 523 è inserito il seguente:

. -- Le disposizioni contenute negli articoli 521, 522 e 523 sono estese a qualsiasi tipo di mezzo da miniera azionato da motori a combustione interna".


Articolo 2

Dopo l'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i seguenti:

Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emesso di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti".


Articolo 3

La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.

All'art. 3: nel sesto comma, le parole da: "I titolari" a "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi".

All'art. 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: "e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base".


All'art. 9:

nel primo comma, il numero: "60" è sostituito con il seguente: "70";

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".


All'art. 12:

il secondo comma è abrogato;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento".


L'art. 13 è sostituito dal seguente:

"Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.

Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente art. 12 con il contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento".


All'art. 14:

dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario";

al quarto comma dopo le parole: "ai materiali di acquisto e di consumo" sono aggiunte le seguenti: "e alla mano d'opera necessaria";

dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato".


All'art. 15, nel terzo comma, dopo le parole: "le perdite di gestione" sono aggiunte le seguenti: "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare".


All'art. 17:

nel primo comma, il numero "60" è sostituito con il seguente: "70"; e, dopo le parole: "spese sostenute all'estero" sono inserite le seguenti: "anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite";

in fine è aggiunto il seguente comma:

"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".


Articolo 4

Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attività agevolate ai sensi degli articoli stessi.

In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.


Articolo 5

Fermo restando quanto previsto negli articoli 9, 12, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi.

L'erogazione a consuntivo di spese per gli articoli 9, 14, 15 e 17 è disposta dopo la verifica e il controllo eseguiti da una commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un dirigente amministrativo della Direzione generale delle miniere, da due dirigenti tecnici del Corpo delle miniere e da un esperto.

Gli oneri di funzionamento delle commissioni sono a carico dei richiedenti l'agevolazione.

Per assicurare la continuità e la regolarità operativa dei distretti minerari, anche per l'attuazione dei controlli relativi all'applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, in caso di vacanza nella funzione di dirigente ingegnere capo dei distretti minerari, nonché in caso di assenza o impedimento del titolare, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, affidare la reggenza del distretto ad ingegnere del Corpo delle miniere in possesso di qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di dieci unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.


Articolo 6

In sede di prima applicazione della presente legge e con imputazione al Fondo di cui all'art. 7 possono formare oggetto dei contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, nei limiti di 90 miliardi, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della stessa fino al 31 dicembre 1983 nelle attività minerarie che saranno definite dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della suddetta legge 6 ottobre 1982, n. 752.

I contributi relativi all'attività estrattiva per l'approvvigionamento dell'industria termoelettrica sono subordinati all'approvazione da parte del CIPI del progetto di fattibilità per la riattivazione e lo sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis.

Per le stesse miniere ed a valere sul medesimo fondo di cui all'art. 7 sono altresì ammesse a contributo nella misura massima del 40 per cento le spese sostenute nel periodo di cui al precedente primo comma per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali.

La richiesta di contributi ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo è stabilito e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione di cui all'art. 5.

A richiesta degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more della verifica e del controllo di cui al precedente comma può disporre l'erogazione del contributo previa presentazione di apposita fidejussione.

Il decreto di liquidazione deve prevedere l'eventuale recupero dell'anticipazione, ove il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto. In tal caso sulla somma da recuperare si applica un tasso di interesse pari a quello di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di liquidazione dell'anticipazione.


Articolo 7

Ai fini di cui al precedente art. 6, è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al fondo è conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni.

Alla copertura di tale onere si provvede:

quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.

In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Vedi l'art. 8, l. 23 dicembre 1993, n. 559)


Articolo 8

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.