Cassazione Penale, Sez. 3, 03 aprile 2012, n. 12481 - Omessa notifica dell'invito al pagamento della somma indicata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21 per l'estinzione dei reati


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. PETTI Ciro - Consigliere

Dott. GENTILE Mario - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 25043/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 15/03/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per ordinare sospensione condizionale, rigetto nel resto.

FattoDiritto


(Omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Roma lo ha condannato, nella qualità di responsabile legale della ditta (Omissis) snc alla pena dell'ammenda per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 32 e articolo 77, sub c) e articolo 20 e articolo 77 sub c); Decreto Legislativo n. 126 del 1994, articolo 36 quater, comma 3 e articolo 89. Impugna altresì l'ordinanza dibattimentale del 4 giugno 2010 con la quale veniva rigettata l'eccezione di nullità della procedura estintiva del reato per difetto di notifica dell'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al Decreto Legislativo n. 758 del 1995, articoli 21 e 24 nonchè l'erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 20 e ss. e articolo 161 c.p.p. rilevando che dopo essere stato ammesso al pagamento delle sanzioni amministrative avendo rimosso le anomalie riscontrate nel sopralluogo degli ispettori del lavoro, l'imputato avrebbe dovuto essere ammesso al pagamento della somma indicata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21, per l'estinzione dei reati. Senonchè l'invito al pagamento non sarebbe mai stato regolarmente notificato all'imputato nè alla ditta della quale era rappresentante in quanto lo stesso atto risulta indirizzato in (Omissis) ad un'altra ditta la (Omissis) srl, come peraltro riscontrato anche dal gip che aveva rifiutato per tale ragione di emettere il decreto penale di condanna. Ciò posto si assume che con motivazione evidentemente carente il giudice del dibattimento ha rigettato l'eccezione, tendente a rimarcare l'omessa notifica e, quindi, l'assenza della condizione di procedibilità.

2) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena su cui non vi è motivazione.

Il ricorso è fondato.

Assorbente è il rilievo attinente alla omessa notifica dell'invito al pagamento della somma indicata dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 21 per l'estinzione dei reati. Al riguardo occorre in premessa ricordare che, come più volte affermato dalla Corte, in tema di tutela penale del lavoro, nel caso in cui il pubblico ministero non fornisca prova della notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, non spetta a quest'ultimo provare di non averne avuto conoscenza, in quanto incombe all'organo dell'accusa l'onere di provare che detto verbale, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 20, è stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto è stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo. (Sez. 3, n. 10726 del 09/01/2009 Rv. 243092).

Si è puntualizzato nell'occasione in motivazione, con argomentazioni che il Collegio ritiene di dover richiamare in quanto condivise, che il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24 costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale e che, quindi, il giudice non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione dell'invito ad adempiere rivolto al contravventore dall'organo di vigilanza.

Nel caso di specie la motivazione del giudice di merito si appalesa effettivamente carente.

è pacifico che il ricorrente all'atto della elezione di domicilio abbia indicato quale domicilio proprio e della (Omissis) snc di cui era legale rappresentante, in (Omissis); che l'atto da notificare recasse come destinatario il ricorrente c/o (Omissis) e che la notifica sia stata tentata presso l'indirizzo indicato dal (Omissis).

Il tribunale ha ritenuto la notifica validamente eseguita con la compiuta giacenza della raccomandata sul rilievo che essa era stata comunque eseguita nel luogo di residenza del (Omissis) sebbene l'indicazione del destinatario fosse erroneamente seguita da quella c/o (Omissis) pacificamente estranea all'imputato, legale rappresentante, invece, della (Omissis) snc.

Ciò posto, il tribunale, nonostante il GIP avesse in precedenza respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna in data 23.10.07 proprio in ragione della incertezza sulla avvenuta notifica, omette sostanzialmente di confrontarsi con la questione non esaminando in motivazione le ragioni dell'omesso ritiro dell'atto da notificare.

Anzitutto non si da conto, infatti, delle formalità eseguite all'atto della notifica del plico che devono, a mente della Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8, essere espressamente indicate nell'avviso di ricevimento.

Il che già impedisce in questa sede di conoscere le ragioni formali dell'omessa consegna dell'atto da notificare, certamente rilevanti per orientare la valutazione in esame.

In ogni caso non vengono poi nemmeno indicati gli elementi dai quali il tribunale ha tratto il convincimento per escludere l'eventualità che il plico non sia stato ritirato per la convinzione di chi ha ricevuto l'atto che il nominativo del ricorrente potesse essere stato erroneamente indicato, in quanto abbinato a quello di una società della quale non era legale rappresentante e che non aveva sede nel luogo di notifica.

In questo senso non possono ritenersi aprioristicamente irrilevanti le ulteriori indicazioni contenute sull'atto da notificare in aggiunta al nominativo del ricorrente, prevedendo la Legge n. 890 del 1982, articolo 3, comma 2, che l'ufficiale giudiziario "Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca".

Peraltro anche sul piano logico appare difficile presumere l'interesse del ricorrente a sottrarsi al pagamento una volta accertato il tempestivo assolvimento delle condizioni imposte dall'ispettore del lavoro per la rimozione delle violazioni, in quanto la tempestività è, in realtà, una delle condizioni necessarie proprio per addivenire all'estinzione del reato che, come noto, si completa con il pagamento della somma indicata.

Tali considerazioni impongono l'annullamento della sentenza con rinvio al tribunale di Roma.



P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Roma.