Cassazione Penale, Sez. 3, 12 aprile 2012, n. 13952 - Omesso completamento dei lavori di costruzione dell'impianto antincendio


 

 

Responsabilità per non avere provveduto al completamento dei lavori di costruzione dell'impianto antincendio: omessa compartimentazione della zona uffici e omessa impiantistica di adduzione gas e omessa richiesta della visita di sopralluogo.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.

"Il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che l'imputato aveva omesso di predisporre i richiesti mezzi di protezione antincendio perchè, nonostante avesse già tre anni prima presentato un progetto di adeguamento, aveva omesso di realizzare una idonea porta di compartimentazione tra la zona degli uffici e quella di produzione, fra le quali si trovava invece una normale porta di alluminio non resistente al fuoco."


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mari - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza emessa il 23 settembre 2011 dal giudice del tribunale di Rovigo;

udita nella pubblica udienza del 29 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sul primo motivo;

udito il difensore avv. (Omissis), in sostituzione degli avv.ti (Omissis) e (Omissis).

 

Fatto



Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Rovigo dichiarò (Omissis) colpevole del reato di cui all'articolo 4, comma 5, lettera q), in relazione al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, comma 2, per non avere provveduto al completamento dei lavori di costruzione dell'impianto antincendio, in quanto non era stata completata la compartimentazione della zona uffici e l'impiantistica di adduzione gas e non era stata richiesta la visita di sopralluogo, e lo condannò, con le attenuanti generiche, alla pena di euro 1.500,00 di ammenda (pena base euro 2.250,00), mentre lo assolse perchè il fatto non sussiste dal reato di cui al capo B).

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 2 cod. pen., comma 3, e dell'articolo 4, comma 5, lettera Q), come sanzionato dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, comma 2, con l'arresto da tre a sei mesi o con rammenda da euro 1.549,00 a euro 4.131,00. E difatti, il medesimo comportamento è ora previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 43, comma 1, lettera e), e punito dall'articolo 55, comma 5, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 32, comma 1, con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 750,00 a 4.000,00. Ai sensi dell'articolo 2 cod. pen., comma 4, doveva quindi essere applicata la legge successiva più favorevole al reo.

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Osserva che il reato è stato ritenuto sussistente unicamente in relazione alla porta di comunicazione tra i due reparti, pur avendo il giudice accertato che la porta era in normale alluminio. Ora, l'alluminio è notoriamente un materiale incombustibile, e solitamente nella fabbricazione delle porte appare sotto forma di leghe con altri elementi. Ne consegue che la motivazione da un lato è mancante, perchè non spiega perchè la porta in alluminio potesse rappresentare una breccia per il fuoco, e dall'altro è manifestamente illogica perchè contraddice consolidate leggi scientifiche.

Diritto



Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza impugnata non ha previsto una pena illegale. E difatti, il giudice ha correttamente applicato la norma successiva vigente al momento della decisione e più favorevole al reo, ossia la norma del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 55, comma 5, lettera a), come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 32, comma 1, con riferimento alla ipotesi prevista dal citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 43, comma 1, lettera e), norma che prevede la pena alternativa dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da euro 750,00 a 4.000,00, al posto della meno favorevole pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.549,00 a euro 4.131,00, prevista dal previgente Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 89, comma 2,in riferimento all'ipotesi dell'articolo 4, comma 5, lettera Q), del citato Decreto Legislativo n. 626 del 1994. E difatti il giudice ha determinato la pena base nella sola pena pecuniaria di euro 2.500,00 di ammenda, poi ridotta a quella di euro 1.500,00 per le attenuanti generiche, e cioè in una misura che rientra perfettamente - e che anzi si avvicina piuttosto al minimo - nella pena dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da euro 750,00 a 4.000,00, prevista dalla nuova disposizione più favorevole dianzi richiamata. Costituisce infatti una mera ipotesi, sfornita di qualsiasi elemento di riscontro, l'assunto del ricorrente secondo cui il giudice avrebbe invece applicato la previgente disposizione più sfavorevole che prevedeva la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.549,00 a euro 4.131,00.

Il secondo motivo è inammissibile risolvendosi in una censura in punto di fatto. E difatti il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha ritenuto che l'imputato aveva omesso di predisporre i richiesti mezzi di protezione antincendio perchè, nonostante avesse già tre anni prima presentato un progetto di adeguamento, aveva omesso di realizzare una idonea porta di compartimentazione tra la zona degli uffici e quella di produzione, fra le quali si trovava invece una normale porta di alluminio non resistente al fuoco.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.