Categoria: 1938
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 luglio 1938
Validità: 31.08.1938 - 31.08.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista dei Pubblici Esercizi e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità
Settori: Commercio, Turismo, Stabilimenti balneari
Fonte: G.U. 28 luglio 1938, n. 170, p. II

Sommario:

Art. 1. - Classifica delle aziende.
Art. 2. - Classifica del personale.
Assunzione.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario.
Riposo settimanale e festivo.
Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Assicurazioni infortuni e malattie.
Art. 11.

Art. 12.
Art. 13.
Sospensione del lavoro.
Art. 14.
Art. 15.
Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Trattamento economico.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Norme disciplinari.
Art. 31.

Art. 32.
Art. 33. - Personale extra.
Art. 34. - Contratti provinciali integrativi.
Art. 35. - Durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscine, 8 luglio 1938

L’anno 1938-XVI, addì 8 del mese di luglio, in Roma tra la Federazione Nazionale Fascista dei Pubblici Esercizi [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative interessate; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità [...], assistito dal [...] Segretario del Sindacato Nazionale Fascista Addetti Istituti Privati di cura, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere in tutto il territorio del Regno ai sensi della Legge 8 aprile 1926, n. 563 e del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130 per i lavoratori rappresentati dalla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità, dipendenti da stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscine, rappresentati dalla Federazione Nazionale dei Pubblici Esercizi.

Art. 2. - Classifica del personale.
I lavoratori disciplinati dal presente contratto si dividono nelle seguenti categorie:
1) Personale con funzioni direttive, con esclusione di coloro che avendo quelle funzioni di dirigenza elencate nell’art. 34 del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130 non sono rappresentati dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio.
2) Personale impiegatizio:
а) capo del personale
b) ispettori
c) contabili
d) cassieri
e) custodi valori
f) interpreti
g) magazzinieri
h) dattilografi
i) addetti alla vendita dei biglietti
l) infermiere diplomate
3) Personale non impiegatizio:
а) capo bagnini
b) controllori di spiaggia
c) guardarobieri
d) infermieri
e) bagnini di stabilimento
f) bagnini di cabine e capanne
g) manicuristi
h) pedicuristi
i) massaggiatori
l) parrucchieri
m) guardiani notturni
n) custodi
j) marinai di salvataggio
p) falegnami e carpentieri
q) pittori
r) elettricisti
s) meccanici
t) manovali
u) lavandai
v) addetti ai servizi di pulizia e al trasporto delle immondizie
w) inservienti ai gabinetti
x) maschere
y) tutto il restante personale operaio non qualificato.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per il personale impiegatizio è di 8 ore giornaliere o di 48 ore settimanali, escluso il personale con funzioni direttive di cui al primo capoverso dell’art. 1° del R.D.L. 13 marzo 1923, n. 692, in relazione con l’art. 3 del paragrafo 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.
Per le infermiere diplomate, per i magazzinieri e per il personale non impiegatizio, di cui alla voce il. 19 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, l’orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o di 60 settimanali esclusa l’interruzione meridiana di riposo, non inferiore a due ore al giorno, da trascorrersi a facoltà del lavoratore anche nell’azienda.
Nessun prestatore d’opera potrà rifiutarsi di compiere, a richiesta del datore di lavoro ed entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 6. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario effettuato oltre i limiti di orario stabiliti nel precedente art. 5 dovrà essere retribuito a parte dai normali stipendi o salari con la retribuzione oraria normale maggiorata del 20 % se trattasi di lavoro straordinario diurno, del 30 % se trattasi di lavoro straordinario notturno o festivo.
Si considera notturno il lavoro compiuto fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]

Riposo settimanale e festivo.
Art. 7.

A norma degli artt. 3 e 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 tutto il personale dipendente gode del riposo settimanale che può essere concesso anche in giorno diverso dalla domenica, mediante turno e nella misura di 24 ore consecutive decorrenti da una mezzanotte all’altra, o da quella ora in cui si effettuano i turni del personale.
Agli effetti dell’art. 10 della legge 22 febbraio 1934 n. 370 - e salvo quanto sarà disposto dal Decreto del Ministero delle Corporazioni di cui all’articolo stesso - si stabilisce che l’esenzione dall’obbligo della concessione del riposo decorrerà dalla prima settimana del mese, di luglio sino a completamento delle sei settimane.
Le giornate di riposo, che per effetto della sospensione di cui sopra, non saranno fruite, dovranno essere retribuite con la paga normale.

Art. 9.
Ai lavoratori delle categorie impiegatizie, che abbiano compiuto un anno di servizio presso la medesima azienda, dovrà essere corrisposto un periodo minimo annuo di riposo retribuito nella misura di:
a) giorni 10 con anzianità di servizio non superiore agli anni 5;
b) giorni 15 con un’anzianità di servizio da 5 a 15 anni;
c) giorni 20 con un’anzianità di servizio da 15 a 20 anni;
d) giorni 30 con un’anzianità di servizio superiore agli anni 20.
Al personale appartenente alle categorie non impiegatizie dopo un anno di ininterrotta anzianità di servizio, dovrà essere corrisposto un periodo minimo annuo di riposo retribuito nella misura di:
a) giorni 7 con un’anzianità di servizio non superiore a 3 anni;
b) giorni 10 con un’anzianità di servizio superiore a 3 anni.
[...]

Assicurazioni infortuni e malattie.
Art. 11.

Il personale addetto ai lavori per servizi di salvataggio (compresi i bagnini effettivamente adibiti ai servizi di vigilanza dalla spiaggia o dalle apposite, imbarcazioni sulla sicurezza dei bagnanti) dovrà essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Norme disciplinari.
Art. 31.

Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo di lavoro potrà essere punita con l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) ammonizione;
2) multa fino ad un massimo di una giornata di retribuzione;
3) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
4) licenziamento senza preavviso ed indennità. 
[...]
Le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dai dipendenti saranno effettuate dall’azienda in relazione all’entità del danno stesso.
Le punizioni di cui ai punti 1), 2) e 3), a seconda della gravità e recidività della mancanza, saranno inflitte, a giudizio dell’azienda, al prestatore d’opera che:
а) abbandoni temporaneamente il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi, senza giustificato motivo, l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) eseguisca male o con eccessiva lentezza il compito affidatogli;
d) sia trovato addormentato;
e) in qualunque modo trasgredisca le disposizioni del presente contratto o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, all’igiene dello stabilimento, al normale e puntuale andamento del lavoro;
f) dia arbitrariamente disposizioni in contrario a quelle impartite dall’azienda;
g) si renda colpevole di omissioni o negligenza nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative, di manutenzione, di vigilanza, ecc.

Art. 32.
La punizione di cui al punto quarto del precedente articolo 31, si applica alle mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Quando ricorrano tali condizioni possono dar luogo al licenziamento in tronco:
а) l’insubordinazione grave verso i superiori;
b) i furti, danneggiamenti volontari al materiale o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
b) gli atti che portino pregiudizio alla sicurezza o alla morale dell’azienda;
d) le risse nello stabilimento;
[...]
f) presentarsi o trovarsi al lavoro in istato di ubriachezza;
g) la recidiva in qualunque colpa contemplata nell’articolo precedente che abbia già dato luogo alla sospensione.
Il licenziamento per le cause suindicate è indipendente dalle eventuali responsabilità civili e penali in cui incorrerà il lavoratore.