Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 dicembre 2011
Validità: 23.12.2011 - 31.12.2014
Parti: Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili e affini, L'Aquila
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
a. Durc
b. Rating
c. Badge unico operatori ricostruzione
d. Sistemazione alloggiativa/vitto operatori ricostruzione
e. Tracciabilità dei pagamenti
f. Sicurezza sul lavoro
Articolo 1 Ente Scuola Edile – Comitato Paritetico Territoriale
Articolo 2 Cassa Edile
Articolo 3 Norma premiale
Articolo 4 Prestazioni
Articolo 5 Quote di Adesione Contrattale
Articolo 6 Cassa Integrazione Guadagni e anticipazione salariale ai lavoratori
Articolo 7 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali
Articolo 8 Indennità Territoriale di Settore
Articolo 9 Elemento Variabile della Retribuzione
Articolo 10 Indennità di mensa operai ed impiegati
Articolo 11 Contributo spese di trasporto
Articolo 12 Indennità di alta montagna
Articolo 13 Trasferta
Articolo 14 DPI
Articolo 15 Assemblee
Articolo 16 Contribuzione Cassa Edile
Articolo 17 Validità e durata
Articolo 18 Esclusiva di stampa
Allegati
Art. 1 - CPT
Art. 4 - Regolamento prestazioni
Art. 6 - CIGO apprendisti
Art. 16 - Tabella Contribuzioni Cassa Edile
Promozione Enti Bilaterali
Prevedi/Formed/Istituti in via sperimentale/Statuti Enti

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di L'Aquila
Verbale di accordo per il rinnovo contratto integrativo provinciale L’Aquila


In data 23 dicembre 2011, in L’Aquila, tra Ance L’Aquila [...] e Fillea Cgil [...], Filca Cisl [...], Feneal Uil [...], di seguito parti sociali visti
1. Il CCNL 18 giugno 2008;
2. L’accordo nazionale Ance-Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil del 19 aprile 2010;
3. L’accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo provinciale di lavoro sottoscritto in data 14 gennaio 2008 dall’Ance L’Aquila e dalle organizzazioni sindacali provinciali Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil

Premesso che
• Le parti sociali, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte utili per contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali del territorio della provincia dell’Aquila, convengono di promuovere congiuntamente la costituzione di un “Osservatorio permanente sulla Ricostruzione” che veda la partecipazione delle parti firmatarie del presente contratto unitamente alle Direzioni Provinciali Inps – Inail e Direzione Provinciale del Lavoro nonché tutte le istituzioni e gli Enti Locali interessati a parteciparvi per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal medesimo Osservatorio. Tale Osservatorio, infatti, quale ambito di approfondimento, analisi e studio di dati di comune conoscenza, rappresenterà anche un valido supporto sia all’attività negoziale sia alle attività degli Enti.
L’osservatorio, pertanto, ferme restando l’autonomia delle attività degli Enti e le rispettive distinte responsabilità delle Parti Sociali, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, anche le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore nel rapporto con il territorio della Provincia dell’Aquila.
• Le Parti Sociali, inoltre, nel ritenere che la sottoscrizione del presente contratto provinciale possa e debba rappresentare un atto utile a rafforzare la loro capacità di sensibilizzazione esterna sulle esigenze del settore, considerano di prioritaria importanza porre in essere, nel territorio della provincia dell’Aquila nonché dal rilevante ruolo che, in tale contesto assume il comparto dell’edilizia, auspicano che si intervenga tempestivamente per
- rivisitare la cosiddetta “filiera della ricostruzione” al fine di eliminare inspiegabili ritardi nell’avvio dei cantieri della “ricostruzione pesante”;
- prevedere strumenti di sostegno finalizzati sia al consolidamento delle attività esistenti che alla incentivazione di quelle di nuova costituzione;
- porre particolare attenzione ad una Ricostruzione caratterizzata da pratiche legate alla sostenibilità urbana perché il territorio sia in grado, in futuro, di esprimere le funzionalità necessarie ad una rinascita delle relazioni economiche e sociali;
- valorizzare le attività dei cantieri di recupero architettonico e restauro anche quale potenziale luogo e “laboratorio" di formazione e crescita professionale.
• Infine le Parti, in aggiunta alla promozione dell’Osservatorio di cui sopra, condividono di agire insieme perché venga data attuazione ad una previsione normativa inerente quanto di seguito elencato:

a. Durc
Obbligo di adozione del Durc per appalti pubblici nonché obbligo di iscrizione e di versamento presso la Cassa Edile della provincia dell’Aquila per ogni opera relativa alla ricostruzione effettuata nei Comuni del “cratere” ricadenti nella provincia dell’Aquila a prescindere dalla durata e dalla natura degli interventi fermo restando quanto stabilito dall’accordo sulla trasferta regionale e dal successivo art. 13 del presente contratto. Per tutti i lavori privati diversi da quelli riguardanti la ricostruzione, le Parti Sociali stabiliscono di attivare la sperimentazione di cui all’Allegato IX del verbale di accordo 19 aprile 2010, stipulato Ance Nazionale - Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

b. Rating
Adozione di appositi indici “quali-quantitativi-rating” per la valutazione delle imprese che intendono acquisire lavori privati nel cratere, allo scopo di salvaguardare le esigenze dei committenti privati e le professionalità e le competenze delle imprese che operano nel settore edile. Tali indici terranno conto del curriculum storico dell’impresa, della solidità patrimoniale, dell’organico storicamente presente in azienda, degli investimenti per l’adeguamento al progresso tecnologico delle macchine e delle attrezzature aziendali, nonché delle attestazioni e delle certificazioni di sicurezza, di impiantistica, di ambiente e di etica aziendale.

c. Badge unico operatori ricostruzione
Obbligo di adozione per tutti i lavori da effettuare nei Comuni del cratere sismico della provincia dell’Aquila, e per tutti gli operatori del settore ossia per tutti i soggetti – siano essi datoriali che lavoratori impegnati a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale – di un badge di riconoscimento con ologramma non riproducibile, codice a barre leggibile e collegato ad un univo “data-base”. Tale badge, sulla scorta delle esperienze già in corso nella “zona rossa” del Comune dell’Aquila, dovrà riportare, ai sensi delle Leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 – artt. 18 e 26 - e dalla Legge 136/2010 – art. 5, nome dell’Impresa, cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, data di assunzione e foto del lavoratore, eventuale riferimento all’autorizzazione del subappalto nonché qualifica del lavoratore. Il badge sarà utile ai fini dell’acceso e dell’uscita dai cantieri.

d. Sistemazione alloggiativa/vitto operatori ricostruzione
Obbligo – da parte delle imprese che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori non domiciliati nella provincia dell’Aquila – di provvedere ad una adeguata sistemazione dei dipendenti per quanto attiene all’alloggio e al vitto dandone adeguate informazioni al Comune ove ricade il cantiere. Tale obbligo al fine di scongiurare gravi fenomeni di degrado ambientale, sociale ed urbano, quali conseguenze del proliferare di situazioni abitative inappropriate sotto il profilo sanitario, dell’igiene urbana , della sicurezza, della dignità – situazioni queste da cui possono facilmente derivare pericoli e compromissioni della civile convivenza, degrado del territorio, pericolo per la sanità e l’igiene pubblici e focolai di disordine e illegalità – dovrà riguardare tutti i comuni del cratere.

e. Tracciabilità dei pagamenti
Obbligo di effettuare ogni pagamento a favore dei dipendenti delle imprese, a prescindere dall’entità dello stesso, tramite conto corrente dedicato, anche con “strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”, potendo ricorrere al contante nei limiti ed ai sensi delle disposizioni vigenti. Ciò al fine di scongiurare fenomeni di “lavoro nero" e "lavoro grigio”, nonché al fine di prevenire il cosiddetto caporalato ed altre azioni delittuose in danno dei lavoratori. Analogo obbligo dovrà riguardare ogni erogazione effettuate, a qualsiasi titolo, dalla Cassa Edile nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

f. Sicurezza sul lavoro
Destinazione di risorse dedicate alle attività di prevenzione e controllo dei cantieri della ricostruzione ed obbligo da parte delle imprese di effettuare la formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti inerente qualsivoglia tipologia solo ed esclusivamente presso gli Enti Bilaterali del settore edile accreditati presso la Regione Abruzzo. Tale formazione può essere effettuata anche presso strutture esterne accreditate, solo se in convenzione con gli Enti Bilaterali di cui sopra.
• Le Parti Sociali si impegnano a rincontrarsi qualora vi siano sviluppi legislativi inerenti il sistema di qualificazione alle imprese previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Viene stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere in tutto il territorio della provincia di L’Aquila per tutte le imprese del settore edile e per i lavoratori da esse dipendenti.

Articolo 1 Ente Scuola Edile – Comitato Paritetico Territoriale
Tenuto conto della gran mole di lavoro che si svilupperà nei prossimi anni nella provincia dell’Aquila ed in particolar modo nei Comuni del cratere, le Parti Sociali, a modifica di quanto precedentemente convenuto, considerano necessario tenere distinti l’Ente Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale quali enti con propria autonomia gestionale ed operativa mantenendo, pertanto, l’attuale assetto. A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutta la formazione assicurata dall’Ente Scuola Edile sarà resa a titolo completamente gratuito a tutte le imprese iscritte alla Casa Edile della Provincia dell’Aquila e regolari con gli adempimenti nei confronti di quest’ultima. Per quanto attiene, nello specifico, alla organizzazione del CPT si rinvia all’accordo allegato al presente contratto.

Articolo 7 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali
Le Parti Sociali, nel ritenere di fondamentale importanza gli interventi correlati alla prevenzione degli infortuni nei cantieri ed in generale le azioni volte alla promozione delle “buone pratiche” in tema di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro, ribadiscono la necessità di assicurare l’attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi degli accordi e dei Contratti Integrativi Provinciali, nonché ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In tale ottica, effettuata l’analisi del Fondo RLST, in relazione alle proiezioni inerenti l’andamento del settore nella provincia dell’Aquila, e Prati Sociali ritengono di proseguire con un adeguato finanziamento di quest’ultimo Fondo fissando il contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,20% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, per tute le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del suddetto CCNL effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del medesimo CCNL. Resta inteso che le Parti Sociali si incontreranno almeno una volta all’anno per valutare se il numero dei RLST debba essere aumentato, in relazione al numero dei cantieri attivi nella provincia dell’Aquila.
Le modalità operative della gestione e delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali sono disciplinate dal regolamento allegato. Ai sensi dell’allegato XII del verbale di accordo nazionale del 19 aprile 2010 tra l’Ance – Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, il versamento del contributo per il RLST alla Cassa Edile è obbligatorio solo per le imprese nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale. Le imprese nelle quali sia stato eletto o designato quest’ultimo, qualora intendano avvalersi ugualmente del RLST, verseranno il contributo di cui sopra alla Cassa Edile. Resta inteso che ogni RLS interno dovrà ricevere adeguata formazione ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 10 Indennità di mensa operai ed impiegati
Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l’impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni trattorie, ecc.).
[...]

Articolo 12 Indennità di alta montagna
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 23 del CCNL di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, a far data dal 1 gennaio 2012, in aggiunta alla normale retribuzione, una indennità pari a euro 0,10 per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere per lavorazioni effettuate oltre i 1.100 metri di altezza. [...]

Articolo 14 DPI
Le Parti, fermo restando che a seguito di analisi e valutazioni dei rischi non evitabili con altri mezzi, i datori di lavoro sono obbligati a fornire ai lavoratori DPI (Dispositivi per la Protezione Individuale) conformi alle normative vigenti in materia, in considerazione dell’attuale struttura della Norma Premiale, si riservano di rimodulare anche l’attuale modalità di consegna dei DPI a cura della Cassa Edile entro il 31 dicembre 2012.
Resta inteso che per l’anno 2012 rimarranno in vigore le condizioni attuali.

Articolo 15 Assemblee
Per le imprese che rientrano nei requisiti previsti dall’art. 104 lettera B) del CCNL di settore, affinché si realizzi una maggiore informazione sui temi legati alle norme contrattuali, alla sicurezza degli ambienti di lavoro e alla previdenza complementare, i permessi annui previsti dall’art. 104 B) del CCNL di settore nel limite di 8 ore possono essere trasformati, a richiesta dei Sindacati dei lavoratori che hanno sottoscritto il presente contratto, in una giornata di assemblea retribuita, da tenersi fuori dai luoghi di lavoro, indetta dalle OO.SS. territoriali con convocazione a firma congiunta. La convocazione dell’assemblea verrà effettuata per il tramite della Cassa Edile attraverso l’invio di una lettera agli operai ed alle imprese di riferimento.