Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 1 agosto 2011
Validità: 01.10.2011*
Parti: Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Savona
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Qualifiche
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale
Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Art. 6 Indennità di disagio
Art. 7 Trasferta
Art. 8 Indennità territoriale di settore
Art. 9 Indennità di Mensa
Art. 10 Indennità di Trasporto
Art. 11 Cassa Edile
Art. 12 Accantonamenti presso la Cassa Edile
Art. 13 Ferie
Art. 14 Enti Paritetici
Art. 15 Quota di adesione contrattuale
Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
• DPI

• Vestiario
Art. 17 Malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
Art. 18 Contribuzioni in Cassa Edile
Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Art. 21 Disciplina degli autisti
Art. 22 Trattenute e multe
Art. 23 Vacanza contrattuale
Art. 24 Condizioni di miglior favore
Art. 25 Casse Edili Alternative
Art. 26 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 27 Validità e durata
Regolamentazione per gli impiegati

EVR - Elemento Variabile della Retribuzione
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati
Indennità di trasporto - Impiegati
Validità e durata
Accordo sindacale collegato al rinnovo del contratto integrativo
Promotori
Compiti dei Promotori
Regolamento di funzionamento
Ripartizione del contributo unificato
EVR
Prestazioni aggiuntive Cassa Edile
Enti Paritetici

Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da Imprese Edili ed affini Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 aprile 2010, 1 agosto 2011

Regolamentazione per gli operai
Addì, 1 agosto 2011, tra la Sezione Imprenditori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Savona, aderente all'Ance [...], assistita dall'Unione Industriali [...] e la Federazione Nazionale Edili, Affini del Legno Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona [...], assistito da una delegazione di lavoratori [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca-Cisl, Sindacato territoriale di Savona [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini Fillea-Cgil, Sindacato territoriale di Savona [...], viene stipulato il presente Accordo Provinciale, Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini stipulato in Roma il 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona, per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile 2010 e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle imprese stesse.
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto dei diritti delle imprese e dei lavoratori.
Le Parti riconoscono che l’attuale situazione evolutiva del settore non è sufficientemente accompagnata da una crescita della regolarità, mantenendosi ancora rilevante il fenomeno del lavoro abusivo e irregolare, caratterizzato dal ricorso all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale, e dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti, sia per le imprese che, operando nel rispetto delle norme, subiscono condizioni di concorrenza sleale, con le conseguenti distorsioni del mercato.
Si riconosce che è necessario operare per il consolidamento e lo sviluppo della struttura
imprenditoriale attraverso la qualità dei modelli organizzativi e produttivi e l’adozione delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali in materia; attraverso, inoltre, il perseguimento della regolarità contrattuale e delle pertinenti verifiche di congruità, per favorire una competizione fondata sulla capacità organizzativa e sulla professionalità, e non solo sui minori costi, riconducendo tutto il settore all’osservanza delle normative di legge e contrattuali.
A questo fine riconoscono l’opportunità di dare piena attuazione alle regole fondative dei rapporti tra la Cassa Edile e le imprese esecutrici di opere pubbliche e private.
Pertanto, le Parti stabiliscono di dotare la Cassa Edile di Promotori, incaricati di promuovere sui cantieri il rispetto delle condizioni di regolarità contributiva, e si impegnano ad intervenire presso il Prefetto allo scopo di ottenere per essi la qualifica di Pubblico Ufficiale, in ragione delle funzioni di pubblico servizio assegnate dalla legge alla Cassa Edile.
Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori
commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Permesso di costruire, il committente rispetti l’obbligo di indicare gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e dell’Accordo Integrativo Territoriale.
Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.
Auspicano a tale proposito l’adozione, ove possibile, della procedura di gara cosiddetta “a punteggio”.
Le Parti, in armonia con gli orientamenti di livello nazionale, auspicano e favoriscono un maggior coordinamento degli Enti Paritetici a livello regionale al fine di renderne sempre più omogeneo l’operato, nella consapevolezza dell’importanza crescente che questi rivestono per il settore edile.
Le Parti si impegnano, inoltre, a dare sostegno ad efficaci proposte di legge per la disciplina di accesso
all'attività edilizia, con la previsione e la valutazione di parametri qualitativi che garantiscano il possesso delle necessarie capacità imprenditoriali.
Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Savona, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le Parti concordano sull’esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli Enti bilaterali di settore.
Concordano pertanto sulla necessità di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL, per favorire il ritorno alle famiglie nei Paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il Paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.
Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali di cui alla Legge n. 53/2000 ed al Testo Unico n. 151/2001 le Parti si impegnano a promuovere presso le imprese ed i lavoratori la più completa informativa volta a consentire anche nel settore edile la puntuale applicazione della disciplina stessa, con particolare riferimento al diritto ai tre giorni di permesso retribuito in caso di decesso di un familiare, nei termini stabiliti dalla legge.
Le Parti, infine, si impegnano a promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti e le imprese l’utilizzo di materiali ecocompatibili, nel rispetto dell’ambiente e della qualità dell’abitare. 

Art. 2 Orario di lavoro
Per i lavori nei quali le stazioni appaltanti pubbliche o private per importi superiori a 1 milione di Euro, richiedano per le caratteristiche dell'opera regimi diversificati di lavoro, le Parti si attiveranno comunemente per l'apertura preventiva di un tavolo tra le imprese, le parti sociali e i committenti, al fine di concordare:
■ regimi d'orario di cantiere e durata;
■ condizioni di organizzazione del lavoro;
■ condizioni di sicurezza;
■ costi aggiuntivi; 
■ verifica della compatibilità delle lavorazioni e degli orari nell'ambito urbano.
Per ottimizzare i livelli occupazionali e qualora lo richiedano particolari esigenze tecniche e produttive, possono essere adottati regimi di ripartizione di orari diversi dalla ripartizione su cinque giorni settimanali del normale orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 del CCNL, con preavviso di almeno ventiquattrore ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il termine del preavviso può essere anche inferiore in casi eccezionali o di particolare gravità. La flessibilità di cui sopra può essere attuata sia mediante l'articolazione su turni che realizzando la programmazione dei calendari annui.

Art. 4 Indennità di reperibilità settimanale
Le Parti concordano che per le particolari lavorazioni che prevedono per contratto la reperibilità e in particolare per lo sgombero neve e per le manutenzioni, è istituita e riconosciuta una indennità determinata come segue:
- ai lavoratori soggetti a reperibilità settimanale dalle ore 00.00 del lunedì alle ore 24.00 della domenica è riconosciuta la somma settimanale di euro 45 lordi oltre alla paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate. Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segua alcuna chiamata;
- è obbligo dei committenti, per non violare i dettati di legge, prevedere all'interno dei propri capitolati e voci di prezzo l'indennità di cui sopra che, come per le parti di costo del personale per i lavori in economia, non è in alcun caso soggetta a ribasso d'asta, violandosi altrimenti le norme imperative di legge in materia di minimi contrattuali. 
Le Parti concordano di effettuare ogni necessaria azione e denuncia degli enti committenti che assoggettino a ribasso elementi imperativamente e contrattualmente inderogabili come il costo del personale.

Art. 5 Indennità per lavori marittimi
Vengono confermate le seguenti indennità:
a) indennità al personale imbarcato su natanti con o senza motore per lavori fuori bordo, eseguiti oltre un miglio marino dalla bocca del porto stesso per le ore di effettivo lavoro: 10%;
b) rischio mine per i lavori fuori dal porto alla distanza dalla bocca del porto di mezzo miglio marino, per le ore di effettivo lavoro: 12%;
c) al personale imbarcato su natanti, durante il trasferimento da un porto all'altro e che non sia posto in ruolo su disposizione del codice marittimo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento o la maggiorazione del 15% sulla retribuzione globale limitatamente al periodo di navigazione compreso tra l'uscita da un porto e l'entrata in un altro.
Le indennità di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili in caso di lavoro eseguito oltre un miglio dalla bocca del porto.
Le indennità di cui ai punti b) e c) sono cumulabili in caso di trasferimento. 
Agli operai che si trovano su natanti viene retribuita come lavorativa anche l'eventuale ora di riposo se trascorsa sul natante per motivi di sevizio.
Le indennità percentuali di cui alle lettere a) e b) sono da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004, compreso l'Edr.
Per i lavori sotto acqua vale quanto previsto all'art. 20 Gruppo D, secondo comma del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 6 Indennità di disagio
È confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004., compreso l'Edr.
È prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra.
Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto.
Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e c) del vigente CCNL sono determinate nei valori massimi in esso stabiliti (46%, 26%, 18%). 
Le Parti concordano inoltre che gli operai che in provincia di Savona lavorano nelle condizioni di disagio elencate nell’art. 20, gruppo A del CCNL, spettano le indennità percentuali indicate nella Tabella Unica Nazionale, non sussistendo motivazioni territoriali per "situazioni extra”.

Art. 9 Indennità di Mensa
L'impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket- pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
Il pasto sarà costituito da un 1° piatto, 2° piatto, frutta, pane e bevanda analcolica.
Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto l'impresa corrisponderà una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 8,00 giornaliere.
[...]
Le Parti concordano che gli autisti sono considerati personale di cantiere ai sensi dell'indennità di mensa in quanto il particolare servizio rende particolarmente difficoltoso istituire o avvalersi del servizio mensa fisso.
[...]
Le Parti si impegnano a intervenire presso le organizzazioni sindacali degli altri settori industriali, rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, per ottenere la possibilità di accesso da parte delle maestranze edili alle mense aziendali delle industrie presso le quali le imprese edili hanno cantieri in corso.

Art. 14 Enti Paritetici
Le Parti confermano gli Enti Paritetici costituiti con specifici accordi provinciali, ne confermano l’unicità, l’autonomia, i rispettivi Statuti e Regolamenti e ne ribadiscono il ruolo centrale e l'importanza per il settore dell'edilizia, con particolare riguardo alla formazione e alla sicurezza e igiene del lavoro. 
La Parti concordano di aumentare i propri sforzi in materia di formazione continua svolta dall'Ente Scuola e confermano l'impegno del CPT quale riferimento nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il finanziamento degli Enti Paritetici è assicurato con quota parte del Contributo Unificato di cui all’art. 18.

Art. 16 Dispositivi di protezione individuale e vestiario
DPI

Le Parti ribadiscono contrattualmente quanto già imposto in sede di T.U. per la Sicurezza, per cui il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico e contrattuale di fornire a tutti i lavoratori i DPI necessari relativi alla lavorazione specifica cui verranno addetti.
In caso di consunzione o impossibilità di utilizzo del DPI dato al lavoratore, l'azienda sostituirà il DPI a fronte della riconsegna - ove possibile - del DPI non più utilizzabile o atto allo scopo.
Le Parti ribadiscono come previsto dal T.U. per la Sicurezza che i lavoratori, oltre a dover utilizzare correttamente i DPI consegnati, devono mantenere in buono stato e custodire sotto la propria responsabilità i DPI consegnati.

Vestiario
A titolo sperimentale, la Cassa Edile provvederà alla fornitura del vestiario solo ai lavoratori nei confronti dei quali non ha provveduto l’impresa di appartenenza. 
Le imprese che provvedono in proprio alla fornitura del vestiario devono darne comunicazione alla Cassa Edile di Savona.
Per quanto riguarda le imprese che non provvedono in proprio alla fornitura del vestiario, entro il mese di giugno e di dicembre di ciascun anno la Cassa Edile della Provincia di Savona garantirà a tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate nel successivo comma, la fornitura gratuita degli elementi del vestiario individuati da una specifica Commissione Paritetica costituita da sei membri nominati all'interno del Comitato di Gestione della Cassa Edile, tra cui il Presidente e il Vice Presidente. Detta Commissione deve deliberare entro il 30 marzo di ogni anno.
La fornitura di giugno compete agli operai che nel mese di dicembre di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 31 dicembre abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (Ape).
La fornitura di dicembre compete agli operai che nel mese di giugno di ciascun anno si trovano alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Savona, in regola con il versamento dovuto per la prestazione di cui trattasi e che, alla data del 30 giugno abbia maturato, anche in più circoscrizioni, nei dodici mesi o nei sei mesi precedenti, rispettivamente almeno 800 ore o 400 ore di lavoro ordinario, anche se lavorate presso più imprese del settore, purché regolarmente denunciate alla Cassa Edile, calcolate secondo i criteri previsti dal regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (Ape).
Ai soli effetti del diritto di ottenere la prestazione sono assimilate alle ore di lavoro ordinario anche le ore di assenza per malattia, per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'Inps e dall'Inail e, su richiesta del lavoratore, nel caso di ripresa dell'attività lavorativa presso impresa iscritta alla Cassa Edile, 88 ore per ogni mese intero di servizio militare e 88 ore di assenza per congedo matrimoniale.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla distribuzione del vestiario si provvede mediante quota parte del Contributo Unificato di cui all’art. 18.

Art. 19 Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile
[...]
Le aliquote premiali sono le seguenti:
- il Contributo per l'Ape è stabilito nella misura del 3%; 
- il Contributo Unificato è stabilito nella misura del 2,20%;
- il Contributo per la Cassa Edile a carico del lavoratore è stabilito nella misura dello 0,10%.
A. Per beneficiare di tale riduzione le imprese devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
[...]
2) negli ultimi 12 mesi, non aver ricevuto un Durc negativo, fatti salvi comprovati errori di emissione;
[...]
6) aver espressamente dichiarato la disponibilità all’accesso nei propri cantieri da parte dei tecnici del CPT di Savona per la consulenza gratuita prestata da questi ultimi in materia di sicurezza e prevenzione;
7) aver espressamente dichiarato la disponibilità all’accesso nei propri cantieri da parte dei promotori della Cassa Edile di Savona;
[...]
9) aver provveduto in proprio alla corretta fornitura del vestiario e dei DPI;
10) aver iscritto presso la Scuola Edile di Savona i lavoratori assunti dopo il 1 ottobre 2011 che per la prima volta fanno ingresso nel settore edile ai corsi di formazione di 16 ore previsti dagli articoli 87 e 91 del CCNL 18 giugno 2008;
11) aver ottemperato agli obblighi di legge relativi alle visite mediche periodiche;
12) una volta sottoscritto il Protocollo di Legalità attualmente in corso di definizione presso la Prefettura di Savona, Ufficio Territoriale del Governo, copia del quale sarà scaricabile dal sito della Cassa Edile di Savona, aver aderito allo stesso.
[...]

Art. 20 Igiene e ambiente di lavoro
Ferme restando le norme di legge, si conviene che nei cantieri nei quali l'impresa occupi oltre n. 8 dipendenti e quando abbiano una prevedibile durata superiore a 4 mesi e abbiano una precisa localizzazione, l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:
- un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;
- un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi invernali.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, tali misure potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale o monoblocco prefabbricato purché diviso. 
I cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienico- sanitari, con acqua corrente e di attrezzature atte a consentire ai lavoratori di riscaldare le vivande.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Infine le Parti, allo scopo di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si impegnano ad individuare, per il tramite del Comitato Paritetico territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, idonei strumenti tecnici e finanziari al fine di non gravare eccessivamente sugli investimenti delle imprese.

Art. 21 Disciplina degli autisti
Fermo restando quanto già previsto dall’art. 31 del vigente CCNL, si stabilisce quanto segue:
1) L’autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell’automezzo affidatogli siano effettuate correttamente;
2) L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore. 
È a carico del datore di lavoro, l’onere di provare:
■ la gravità delle responsabilità del lavoratore;
■ l’ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l’osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l’obbligo per il datore di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
3) L’autista è responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza;
[...]
5) A declino di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all’azienda, la quale ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate;
[...]
5) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell’orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l’orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.

Art. 25 Casse Edili Alternative
Le Parti concordano che non è attuabile un sistema alternativo di Casse Edili per la Provincia di Savona e pertanto si impegnano a non assumere o partecipare ad iniziative volte alla loro costituzione.

Art. 26 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art. 87 del CCNL e nell’all. 12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010.
Il RLST è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Savona.
Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,45%, da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL 20 maggio 2004 compreso l'Edr, ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.

Art. 27 Validità e durata
Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1 ottobre 2011, fatte salve le diverse decorrenze espressamente specificate nel presente accordo.
Esso avrà la durata e scadenza prevista dal CCNL di riferimento.
[...]

Regolamentazione per gli impiegati
Indennità sostitutiva di mensa - Impiegati

[...]
Non è preclusa agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l'indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
[...]

Accordo sindacale collegato al rinnovo del contratto integrativo
Il giorno 1 agosto 2011, alle ore 9,30, presso la sede dell’Unione Industriali della Provincia di Savona si sono riunite le Organizzazioni Sindacali sotto indicate: la Sezione Imprenditori Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Savona [...], la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, Feneal-Uil, Sindacato Territoriale di Savona [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini Filca-Cisl, Sindacato Territoriale di Savona [...], la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini Fillea-Cgil, Sindacato Territoriale di Savona [...], le parti concordano di siglare in data odierna la bozza di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale al CCNL. In considerazione del particolare momento di crisi attraversato dal settore e dei contenuti fortemente innovativi del nuovo contratto, l’efficacia dello stesso è subordinata all’approvazione delle assemblee dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle rispettive Organizzazioni nazionali.
Nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, ferme restando le reciproche autonomie contrattuali, si conferma che i contenuti di detto Contratto Provinciale, come sempre in passato, saranno gli unici applicabili a tutte le imprese del settore delle costruzioni della Provincia di Savona e ai relativi dipendenti.
Inoltre:
- vista l’esigenza di incrementare gli sforzi diretti alla diffusione della cultura della legalità a tutela e garanzia dei lavoratori, nonché del corretto esplicarsi della libera concorrenza fra gli operatori economici;
- ritenuto opportuno intervenire al fine di favorire la tutela della legalità e trasparenza nei rapporti di lavoro nonché della regolarità contributiva ed assicurativa sui luoghi di lavoro e continuare l’opera di contrasto del lavoro sommerso,
si conviene quanto segue:

Promotori
In via sperimentale per un anno, la Cassa Edile della Provincia di Savona si doterà di un promotore che dovrà procedere, sulla base delle direttive impartite dalle Parti, a verificare e promuovere la corretta applicazione delle vigenti norme contrattuali nazionali e territoriali in materia di Cassa Edile presso le Imprese iscritte e non iscritte alla Cassa Edile di Savona.
Le Parti si impegnano ad intervenire presso il Prefetto al fine di ottenere in capo al promotore, nell’esercizio delle sue funzioni, il riconoscimento della qualifica di Pubblico Ufficiale, in considerazione del ruolo di funzione pubblica attribuito dalla legge alla Cassa Edile nell’ambito del controllo della regolarità contributiva delle Imprese preordinato al rilascio del Durc.
In caso di risultati positivi a consuntivo, le Parti si riservano di elevare il numero dei promotori a tre.
Le Parti procederanno ad individuare la professionalità ritenuta idonea a svolgere le funzioni sopra citate sulla base di indiscutibili requisiti di esperienza, affidabilità e qualità tecniche e morali.

Compiti dei Promotori
L’ambito esclusivo di competenza è la verifica della regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori nei confronti della Cassa Edile, in conformità alle norme di legge e contrattuali.
In attesa che vengano definiti in sede nazionale gli indici di congruità, saranno prioritariamente oggetto di attenzione le situazioni che evidenziano a giudizio delle Parti rapporti di congruità apparentemente molto bassi.
In particolare:
1) Verifiche di imprese con un numero di dipendenti non congruo con l’appalto aggiudicato;
2) Verifiche delle imprese che dichiarano un numero non congruo di ore lavorate;
3) Verifiche di imprese con un organico non congruo rispetto al numero di cantieri dichiarati;
4) Verifiche di imprese segnalate dagli organismi competenti, dalle Associazioni Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali;
5) Verifiche di imprese appaltatrici di opere pubbliche con ribasso d’asta anomalo;
6) Verifiche effettuate secondo un campionamento statistico;
7) Verifiche sul controllo dei dati che emergono dalla Commissione CIG per pioggia sui versamenti inerenti il periodo;
8) Verifiche presso imprese che risultano morose o inadempienti verso Cassa Edile;
9) Verifiche presso le imprese subappaltatrici;
10) Verifiche della sussistenza del regime di trasferta presso i cantieri delle imprese di fuori provincia;
11) Supporto alla verifica delle richieste di riduzione o esenzione dell’Evr aziendale.
Dette verifiche saranno effettuate presso i cantieri e le sedi delle imprese, e non soltanto sulla base della documentazione presente in Cassa Edile.

Regolamento di funzionamento
1. Il promotore è assunto con contratto a progetto e coordinato dal Direttore della Cassa Edile di Savona;
2. Il promotore, nell’ambito dell’intervento, predispone nota descrittiva degli elementi emersi, contenente:
- tempo e luogo dell’accertamento;
- generalità e qualifica del verbalizzante;
- generalità e residenza del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido;
- descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- norme violate ed elementi di prova acquisiti;
- eventuali dichiarazioni del trasgressore.
3. Il promotore è tenuto alla segretezza delle informazioni. È possibile prevedere procedimenti disciplinari ed in caso di recidiva la sospensione;
4. Il promotore sarà dotato di tesserino di identificazione;
5. Il promotore può rapportarsi con RSU e RLS o RLST per raccogliere informazioni inerente l’azienda, l’organico e i cantieri;
6. È fatto divieto al promotore avere rapporti con organi di stampa e TV o comunque soggetti terzi senza l’espressa autorizzazione della Cassa Edile;
7. Il promotore deve avere cura di evitare di nuocere all’interesse e all’immagine della Pubblica Amministrazione, delle imprese, dei lavoratori, della Cassa Edile e delle Organizzazioni costituenti;
8. È fatto divieto assoluto di accettare qualsiasi compenso;
9. Il promotore non può in alcun modo svolgere attività di proselitismo e propaganda sindacale, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni o vertenze di tipo sindacale. Può, invece partecipare, ove richiesto dai lavoratori, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti le normative riguardanti la Cassa Edile:
10. Le spese di missione sono soggette a rimborso a piè di lista, secondo le tabelle ACI, con un massimale mensile stabilito dalle Parti.

Prestazioni aggiuntive Cassa Edile
Le Parti concordano che le prestazioni della Cassa Edile aggiuntive rispetto alle funzioni
istituzionali verranno preventivamente esaminate e discusse dalle Parti Sociali.

Enti Paritetici
Le Parti, in attuazione di quanto previsto nell’allegato 8 al vigente CCNL – “Razionalizzazione della gestione degli Enti Paritetici”, che al primo e secondo comma recita: “ Le parti riconoscono la necessità di porre in essere interventi mirati alla razionalizzazione dell’operato degli stessi sul piano dei costi, del funzionamento del sistema e del rispetto delle regole contrattuali, in relazione all’esigenza di rendere sempre più omogeneo l’operato degli Enti Paritetici territoriali”, si impegnano ad incontrarsi, almeno una volta all’anno e ogniqualvolta si rendesse opportuno su richiesta di una delle Parti, con la partecipazione delle Presidenze degli Enti Paritetici, per:
• la determinazione degli indirizzi sulle politiche di settore degli Enti;
• la determinazione annuale delle aliquote in funzione dei programmi previsionali degli Enti;
• le eventuali relative modifiche che in corso d'esercizio si rendessero necessarie per esigenze sopravvenute;
• il coordinamento delle iniziative congiunte e dell’attività degli Enti.
Le Parti, nel determinare quanto sopra, confermano l’individualità dei tre Enti Paritetici, ribadendo l’intenzione di non dare luogo a un Ente Unico.