Categoria: 1940
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 marzo 1940
Validità: 01.02.1940 - 31.01.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro e della Ceramica, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica
Settori: Chimici, Ceramica ecc., Industria
Fonte: B.D.M.C. 29 luglio 1940 , fasc. 240 - all. 2225

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sabato fascista.
Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Sospensione di lavoro.
Art. 13. - Interruzione del lavoro.
Art. 14. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Utensili e materiali.
Art. 17. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
Art. 18. - Malattia.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Provvidenze demografiche.
Art. 24. - Istruzione professionale.
Art. 25. - Apprendistato.
Art. 26. - Classificazione maestranze.
Art. 27. - Passaggio di mansioni.
Art. 28. - Mansioni promiscue.
Art. 29. - Conteggio paga.
Art. 30. - Cottimi.
Art. 31. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 32. - Preavviso.
Art. 33. - Indennità di licenziamento.
Art. 34. - Benemerenze fasciste.
Art. 35. - Benemerenze combattentistiche.
Art. 36. - Disciplina e gerarchia.
Art. 37. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per punizione.
Art. 41. - Deposito cauzionale.
Art. 42. - Calcolo indennità.
Art. 43. - Trasferte.
Art. 44. - Trasferimenti.
Art. 45. - Trapasso di azienda, caso di fallimento.
Art. 46. - Reclami e controversie.
Art. 47. - Norme speciali.
Art. 48. - Compiti degli accordi integrativi.
Art. 49. - Norme derogative per i dipendenti delle aziende artigiane.
Art. 50. - Decadenza dei contratti integrativi.
Art. 51. - Durata del contratto.
Allegato al Contratto Nazionale della Ceramica - Tabella dell’inquadramento delle categorie
Contratto collettivo interaziendale di lavoro per le maggiori aziende industriali della ceramica (integrativo del contratto collettivo nazionale 24 marzo 1940-XVIII per l’industria della ceramica)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della ceramica, abrasivi, materiali refrattari e gres, 24 marzo 1940

Addì 24 marzo 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Vetro e della Ceramica [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica [..], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria della ceramica, abrasivi, materiali refrattari e gres compresi in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per i lavoratori addetti alla decorazione con vetrina e vernici piombifere e per quelli addetti alle lavorazioni con sostanze mercurifere l’operaio prima dell’assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’Azienda.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge e ferme restando le disposizioni del sabato fascista.

Art. 7. - Sabato fascista.
L’orario normale di lavoro dovrà avere termine nei giorni di sabato non oltre le ore 13 salvo le esenzioni stabilite d’accordo fra le associazioni stipulanti.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
Si considera lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
L’operaio adibito in regolari turni periodici alternantisi nelle 24 ore, sarà compensato, per il lavoro eseguito di notte, con una maggiorazione sulla retribuzione da stabilirsi nei contratti integrativi.
[...]
Il lavoro straordinario che non ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere sarà retribuito con una maggiorazione del 10 % sulla retribuzione ai sensi del contratto collettivo interconfederale del 20 novembre 1938.
Detta maggiorazione sarà dovuta anche in caso di superamento di orario previsto dall’art. 4 del R. D. L. 29 maggio 1937, n. 1768. Per il lavoro straordinario diurno, notturno e festivo che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, per il lavoro notturno e quello festivo, le percentuali di maggiorazione saranno stabilite dai contratti integrativi del presente contratto. La percentuale di maggiorazione per il lavoro eseguito la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali nei casi consentiti dalla legge, non sarà corrisposta agli operai che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana. [...]

Art. 10. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perduto a causa di forza maggiore e per interruzione di lavoro concordato tra le Associazioni Sindacali interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 16. - Utensili e materiali.
L’operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
L’operaio è responsabile della manutenzione degli utensili che gli vengono regolarmente consegnati e di cui rilascia ricevute.
Egli dovrà essere messo in condizioni di poterli conservare e dovrà inoltre interessarsi di far prendere nota alla Direzione degli attrezzi di sua proprietà che eventualmente mettesse a disposizione dello stabilimento.

Art. 17. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia.
Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenute sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà portare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 20. - Ferie.
All’operaio saranno concesse per ogni anno sei giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[...]

Art. 23. - Provvidenze demografiche.
Per il trattamento degli operai che contraggono matrimonio e per quello delle operaie in istato di gravidanza o di puerperio valgono le norme di cui gli accordi interconfederali in vigore.

Art. 24. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Aziende pertanto si impegnano sin d’ora a prendere, d’accordo con i rappresentanti dei Lavoratori, le disposizioni necessarie per attuare le iniziative che dalle rispettive Confederazioni o dall’Ente Nazionale, appositamente dalle stesse costituito, saranno deliberate per assicurare, aumentare e perfezionare le capacità produttive delle maestranze.

Art. 25. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato, mediante un addestramento pratico.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di anni tre.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi presso altre Aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova Azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato, ai fini della durata dell’apprendistato sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi.
L’età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti è fissata in anni 17 compiuti, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
Per il periodo di prova, l’orario di lavoro, il preavviso e l’indennità di licenziamento per gli apprendisti si fa riferimento agli articoli 5, 6, 32, 33 e 49 del presente contratto.
La rimanente disciplina dell’apprendistato formerà oggetto di un apposito contratto collettivo che le parti si riservano di stipulare.

Art. 30. - Cottimi.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od; a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffe di cottimi) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nelle aziende, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidata sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici o l’accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni Sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame delle controversie. Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza. Contro le decisioni dell’Organo tecnico di cui sopra è ammesso l’appello al Ministero delle Corporazioni soltanto da parte delle Confederazioni ed entro il termine di 15 giorni dalla decisione. Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero, in sede di appello divengono obbligatorie per le parti.

Art. 36. - Disciplina e gerarchia.
L’operaio nei rapporti di lavoro dipenderà dai rispettivi superiori secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere i rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di cordialità verso i colleghi e dipendenti.

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme di cui all’art. 47 possono essere punite:
1) con la multa fino ad un massimo di tre ore del minimo contrattuale;
2) con la sospensione dal lavoro fino ad un massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo eseguisca con negligenza;
d) che guasti, anche per disattenzione il materiale dello stabilimento od il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti agli apparecchi a lui affidati
o di evidenti irregolarità dell’andamento degli apparecchi stessi, od occulti scarti di lavorazione;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi o introduca bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
g) che introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro, che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento, senza l’autorizzazione del superiore, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’art. precedente che abbia dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella medesima mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni.
Nei casi previsti dalle lettere d) ed f) l’operaio è tenuto a risarcire l’eventuale danno arrecato alla ditta ai sensi dell’art. 37.

Art. 46. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori. Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame dalle competenti associazioni professionali dei datori di lavoro e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia delle controversie a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 47. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalla Direzione per certe eventualità, sempreché non modifichino il presente contratto collettivo di lavoro e non siano con esso in contrasto e non portino comunque limitazione o decadenza per diritto o per l’esercizio dei diritti previsti dal presente contratto. Tali norme, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nell’interno dell’officina o dove si effettua la paga.