Tipologia: CCNL
Data firma: 24 febbraio 1943
Validità: 01.03.1943 - 28.02.1945
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Varie e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica
Settori: Chimici, Lampade, valvole ecc., Industria
Fonte: G.U. 8 settembre 1943, n. 209, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Tirocinio (apprendistato).
Art. 7. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 8. - Risarcimento per danni alle macchine e agli utensili.
Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro e recuperi.
Art. 11. - Sabato fascista.
Art. 12. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Riduzione di lavoro e adozione turni.
Art. 14. - Assenze.
Art. 15. - Trattamento di malattia.
Art. 16. - Chiamata per obbligo di leva.
Art. 17. - Richiami della M.V.S.N. e nella G.I.L.
Art. 18. - Richiamo alle armi e arruolamenti volontari.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Giorni festivi.
Art. 21. - Ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell’impero, della Marcia su Roma e dell’Anniversario della Vittoria.
Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 23. - Percentuali di maggiorazione per i turni di lavoro.
Art. 24. - Computo delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, notturno e per turni regolari periodici.
Art. 25. - Tabelle categorie.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Mansioni promiscue.
Art. 28. - Maggiorazioni salariali per benemerenze fasciste.
Art. 29. - Cottimi.
Art. 30. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 31. - Sprechi e recuperi.
Art. 32. - Pagamento del salario e deposito cauzionale.
Art. 33. - Indumenti di lavoro.
Art. 34. - Trasferte.
Art. 35. - Trasferimento da uno stabilimento all’altro dello stesso imprenditore.
Art. 36. - Disciplina.
Art. 37. - Punizioni.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Art. 40. - Ferie.
Art. 41. - 53ª settimana (gratifica natalizia).
Art. 42. - Provvidenze demografiche.
• Congedi matrimoniali.
• Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
• Trasferimento del capo famiglia.
Art. 43. - Maggiorazioni di anzianità per meriti combattentistici.
Art. 44. - Preavviso per licenziamento e dimissioni.
Art. 45. - Indennità di licenziamento e riconoscimento anzianità retroattiva.
Art. 46. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e di vecchiaia.
Art. 47. - Indennità in caso di morte.
Art. 48. - Calcolo ferie, indennità sostitutiva del preavviso e delle indennità di licenziamento.
Art. 49. - Trapasso, trasformazione, cessazione di azienda.
Art. 50. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 51. - Sicurezza ed igiene.
Art. 52. - Restituzione e documenti di lavoro.
Art. 53. - Istruzione professionale.
Art. 54. - Littoriali del lavoro.
Art. 55. - Norme speciali e regolamenti interni.
Art. 56. - Norme generali.
Art. 57. - Reclami e controversie.
Art. 58. - Condizioni di maggior favore.
Art. 59. - Durata di validità del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali e cooperative esercenti l’industria delle lampade elettriche, valvole termojoniche, tubi luminescenti e recipienti termostatici e per le maestranze da esse dipendenti, 24 febbraio 1943

Addì, 24 febbraio 1943-XXI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Varie [...], assistito [...] dai direttori delle Unioni Fasciste degli Industriali delle Provincie di Alessandria, Como, Pavia e Vicenza, [...] delle Unioni di Torino e Milano, con l’intervento dei rappresentati industriali [...] per la «Philips» di Alpignano, [...] per la «Philips» di Monza, [...] per la «Nitens» di Novi Ligure, [...] per la «Osram» di Milano e [...] della «Radio» di Torino e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le azioni industriali e cooperative esercenti l’industria delle lampade elettriche, valvole termoioniche, tubi luminescenti e recipienti termostatici e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 2. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli minori ai 18 anni, si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia, il lavoratore prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 6. - Tirocinio (apprendistato).
а) È apprendista colui che avendo superato i 14 anni di età, è occupato con lo scopo di acquistare, mediante addestramento pratico, la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.
b) Il periodo di tirocinio cessa in ogni caso al compimento del 20° anno di età.
c) Gli imprenditori hanno l’obbligo di assumere gli apprendisti pel tramite degli uffici di Collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Sarà data, ai sensi dell’art. 6 del R, Decreto Legge 21 settembre 1938-XIV, n. 1906, la preferenza a quelli che sono provvisti di una licenza di scuola tecnica di indirizzo corrispondente all’azienda presso cui saranno assunti, o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di corsi di primo addestramento previsti dal RDL 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
A parità di titoli previsti dal comma precedente, saranno prescelti gli orfani dei caduti di guerra o per la causa nazionale, gli appartenenti a famiglia numerosa e gli iscritti alla Gioventù Italiana del Littorio.
[...]
f) La durata massima dell’orario normale di lavoro per gli apprendisti in essa compreso il tempo per gli insegnamenti cui essi partecipano nei corsi per la propria formazione professionale è quella stabilita dagli articoli 10 e 11.
g) L’imprenditore ha l’obbligo di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio.
h) Agli apprendisti non deve essere fatto compiere, ai sensi di legge, lavoro notturno.
i) I periodi di durata massima del tirocinio restano così fissati:
in anni due per gli apprendisti palloncinisti; in anni uno per gli apprendisti addetti alla fabbricazione delle valvole termoioniche e dei tubi luminescenti;
in mesi sei per gli addetti alla fabbricazione delle lampade elettriche e recipienti termostatici.
1) Nel caso che l’apprendista, durante il periodo di tirocinio o alla fine di esso, venga adibito nella stessa azienda - senza interruzione del rapporto - ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di tirocinio sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista, a meno che il passaggio non abbia luogo su richiesta scritta dell’interessato.
m) Il periodo di addestramento già compiuto in una azienda, sarà computato presso una nuova azienda, sia ai fini del completamento del periodo prescritto di tirocinio, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi e si tratti di mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere addetti nella nuova azienda.
[...]
o) I periodi di tirocinio saranno ridotti:
1) di 2/3 per i licenziati di scuola tecnica di indirizzo corrispondente al mestiere per il quale viene compiuto il tirocinio;
2) di 1/3 per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente al mestiere per il quale viene compiuto il tirocinio;
3) di 1/4 per coloro che abbiano frequentato i corsi di primo addestramento previsti dal RDL 21 giugno 1938-XVI, n. 1380.
p) i periodi di riduzione del tirocinio di cui al comma precedente saranno computati anche agli effetti della determinazione della paga oraria degli apprendisti.
[...]
r) Nel caso in cui l’apprendista consegua e quindi presenti il titolo scolastico durante il periodo di tirocinio, si considererà ai soli effetti della durata dell’apprendistato, come se il titolo stesso fosse stato presentato all’atto dell’assunzione,
Il tirocinio sarà quindi determinato in relazione al titolo conseguito e in ogni caso non potrà cessare che almeno tre mesi dopo la presentazione del titolo, purché detto periodo non aumenti i periodi di durata massima del tirocinio.
[...]
t) L’imprenditore ha l’obbligo di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell’art. 21 del RDL 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, sui corsi predetti.
u) La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
v) Gli apprendisti che all’entrata in vigore del presente contratto non abbiano ancora compiuto i 20 anni di età continueranno il loro tirocinio fino al compimento del 20° anno e verranno retribuiti considerando i periodi di riduzione derivanti da licenza o frequenza di scuole o corsi professionali ed i periodi di tirocinio già compiuti presso l’azienda cui sono occupati.
[...]
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo valgono per gli apprendisti, le altre norme del presente contratto.

Art. 7. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Il lavoratore riceverà dall’imprenditore tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni.
Il lavoratore - sempre che sia stato messo in condizioni di poter conservare quanto gli viene affidato - è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli armadietti, i disegni, ed in genere tutto ciò che è a lui affidato.

Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.

Art. 10. - Orario di lavoro e recuperi.
La durata del lavoro, è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni contemplate dal RDL 29 maggio 1937 n. 1768 e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista, di cui all’articolo successivo.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del RDL 29 maggio 1937, n. 1768, e cioè i lavori necessari per la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti di lavorazione e sussidiari e per la loro buona conservazione durante le interruzioni di lavoro, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro fino ad un massimo di un’ora giornaliera, e saranno retribuiti con il salario normale.
Nei casi di forza maggiore il lavoro può essere prolungato, nei limiti strettamente necessari, e sempre che avvenga nei termini dell’art. 6 del RDL 29 maggio 1937-XV, n. 1768.
È consentito il recupero a regime normale - entro il periodo massimo di due settimane dalla sospensione - dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore; nonché di quelli preventivamente concordati dalle associazioni sindacali locali, purché i prolungamenti di orario non eccedano un’ora al giorno.
Il numero delle ore straordinarie non può eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali, salvo i casi previsti dall’art. 9 del RDL 29 maggio 1937, n. 1768, e ferme restando le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939, limitata- mente al periodo della loro applicabilità.
L’orario di lavoro con la indicazione dell’orario di inizio e di termine del lavoro nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro deve essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati.
L’orario normale di lavoro dei lavoratori addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, ma che sono connesse e attinenti alla lavorazione è di 54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere.
Per tutti gli altri lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tale limite viene stabilito nella misura massima di 12 ore giornaliere.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 11. - Sabato fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del Sabato Fascista, valgono le norme di cui al RDL 20 giugno 1935, n. 1010 ed al contratto collettivo stipulato in data 17 maggio 1935 tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria ed al contratto interconfederale del 22 luglio 1935.
Nei giorni di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate.
Le ore di lavoro non compiuto nel pomeriggio di sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate i lavoratori contemplati nelle esclusioni appresso indicate. In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni:
a) personale addetto ad attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative 1, 2 e 3 approvate con decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
b) personale addetto ad attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia, riparazioni impianti, in guanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza pericolo per il personale e danno per l’esercizio;
c) personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti;
d) personale addetto alla riparazione e rifornimento di navi la cui permanenza nei porti non potrà essere protratta.
La deroga si intenderà senz’altro estesa a quelle categorie per le quali verrà eventualmente ammessa per disposizioni legislative oppure per accordi interconfederali o interfederali.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109 varranno le norme previste nella legge stessa.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Al lavoratore è dovuto un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana con decorrenza, ove non sia adibito ai turni, da una mezzanotte all’altra,
Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere dato la domenica salvo le deroghe di legge.
L’indicazione del giorno di riposo settimanale compensativo dovrà essere notificata al lavoratore entro e non oltre la domenica lavorativa.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 10 del presente contratto.
È lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 22 e le 6. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]
Le ore di lavoro straordinario, che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere né le 8 ore giornaliere né le 48 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione del 10 %.
[...]

Art. 23. - Percentuali di maggiorazione per i turni di lavoro.
Ai lavoratori che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, è dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.
Il lavoratore adibito in regolari turni periodici alternantisi nelle 24 ore, sarà compensato, per il lavoro eseguito di notte, con la maggiorazione del 15 %.
Agli effetti della maggiorazione di cui sopra, si considera lavoro notturno quello eseguito nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
[...]

Art. 29. - Cottimi.
Per le lavorazioni a cottimo si osserveranno in dipendenza del contratto collettivo interconfederale del 20 dicembre 1937, le seguenti disposizioni:
[...]
b) ai lavoratori interessati dovranno essere comunicate per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
n) ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nello stabilimento il lavoratore sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, il lavoratore stesso deve essere retribuito a cottimo;
[...]
p) è proibito agli imprenditori di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’imprenditore e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari;
q) qualora sorga controversia circa l’obbligatorietà del cottimo o circa l’applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il tentativo di conciliazione tra le associazioni Sindacali sarà effettuato osservando le norme stabilite dal contratto interconfederale stipulato il 13 ottobre 1942-XX.

Art. 33. - Indumenti di lavoro.
L’imprenditore dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori oltre gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge e quelli dei quali esso medesimo ne prescrivesse l’uso, anche i seguenti:
- Tute o similari, agli addetti ai laboratori chimici, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura e argentatura;
- Tute o vestaglie o similari e cuffie, agli addetti alla carbonizzazione dei bulbi;
- Pantaloni, agli addetti alle piazze a soffio.
L’imprenditore dovrà provvedere al cambio degli indumenti, a presentazione di quelli ridotti inservibili.
L’imprenditore provvederà a porre i lavoratori in condizioni di poter custodire e conservare igienicamente gli indumenti personali e di lavoro.

Art. 36. - Disciplina.
I lavoratori, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinenti, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 37. - Punizioni.
Per le infrazioni al presente contratto di lavoro, l’imprenditore potrà applicare le seguenti punizioni:
1) multa (al massimo 3 ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento senza indennità né preavviso ai sensi dell’art. 39.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati l’imprenditore potrà, previa contestazione della mancanza, applicare la multa dandone comunicazione al lavoratore:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
c) che anche per disattenzione, guasti il materiale dell’azienda o il materiale di lavorazione o non avverta subito il proprio capo o chi per esso degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nell’azienda bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
h) che introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, all’igiene, alla morale e alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidività l’imprenditore potrà adottare il provvedimento della sospensione.

Art. 39. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione dal lavoro, dalla paga e senza indennità né preavviso, previa contestazione della mancanza i lavoratori colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nei locali dell’azienda o al materiale di lavorazione;
c) rissa nei locali dello stabilimento;
d) lavorazione e costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso e per conto di terzi;
[...]
h) omissioni e negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione;
i) fumare nei luoghi dove l’imprenditore per ragioni di sicurezza, lo abbia espressamente vietato mediante appositi cartelli.
l) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’art. 38 che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei 6 mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nelle medesime mancanze che abbiano dato luogo a due sospensioni.

Art. 40. - Ferie.
I lavoratori che hanno una anzianità di 12 mesi presso l’azienda anche se maturati presso più stabilimenti dello stesso imprenditore, avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a sei giorni (48 ore).
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 42. - Provvidenze demografiche.
In relazione alle disposizioni ed agli accordi interconfederali in vigore, i lavoratori beneficeranno delle seguenti provvidenze:

Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto per un periodo di 5 mesi durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]

Art. 50. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro quando anche consenta la continuazione della normale attività, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, o a chi per esso, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso a sensi del RDL 19 agosto 1935-XIII, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte dall’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
Ove i lavoratori siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 51. - Sicurezza ed igiene.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 53. - Istruzione professionale.
Gli imprenditori, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori, e tenendo conto delle esigenze tecniche della produzione, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale.
Detti corsi, giusta le vigenti disposizioni di legge e le direttive emanate dall’Inapli saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione dei lavoratori qualificati e corsi di perfezionamento.
I lavoratori che abbiano conseguito il certificato di idoneità in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione ai fini seguenti:
1) Designazione di rappresentanze aziendali o di categoria ai prelittoriali e littoriali del lavoro;
2) Formazione di eventuali graduatorie di ammissione a corsi aziendali e successivi;
3) Promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi di primo addestramento e di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli apprendisti, di età non inferiore ai 17 anni - che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente allo stabilimento presso il quale lavorano e che non risiedano a più di tre chilometri di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso - sono tenuti a chiedere la iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli se ammessi e gli imprenditori presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso ai sensi dell’art. 8 del RDL 21 settembre 1938-XVI, n.1906.

Art. 55. - Norme speciali e regolamenti interni.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori dovranno uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalla direzione per certe eventualità, sempreché non modifichino il presente contratto collettivo di lavoro e non siano con esso in contrasto e non portino comunque limitazioni o decadenza per i diritti o per l’esercizio dei diritti previsti dal presente contratto.
Tali norme, ove non abbiano carattere generale dovranno essere affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nell’interno dello stabilimento dove si effettua la paga.

Art. 56. - Norme generali.
Per quando non è contemplato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge e le norme stabilite dai contratti interconfederali ed interfederali in vigore, integrate e sostituite da quelle di successiva emanazione, sempreché riguardino le aziende regolate dal presente contratto.
I riferimenti alle leggi ed agli accordi interconfederali e interfederali in vigore e alle disposizioni del presente contratto si considereranno integrate o sostituite da quelle di successiva emanazione sempre che riguardino gli imprenditori regolati dal presente contratto.

Art. 57. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termine dell’art. 5 del RDL 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro quindici giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate delle competenti associazioni e in caso di mancato, accordo, prima di adire la magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934 n. 163.