Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 24 marzo 1943
Validità: 21.04.1943 - 20.04.1944
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive
Settori: Chimici, Industria mineraria
Fonte: G.U. 8 settembre 1943, n. 196, p. II

Sommario:

Lavoro a cottimo.
Calcolo del riposo per la consumazione del pasto in sottosuolo.
Lavori all’interno eseguiti in soggezione d’acqua.
Calcolo della retribuzione per la corresponsione delle ferie, della gratifica natalizia, del salario nelle quattro festività retribuite, della indennità sostitutiva del preavviso e della indennità di anzianità.

Contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria mineraria (integrativo del contratto nazionale 9 maggio 1937: lavoro a cottimo, calcolo dei riposi per la consumazione del pasto in sottosuolo, lavoro eseguito con soggezione di acqua e altro), 24 marzo 1943

Addì 24 marzo 1943 in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti le Industrie Estrattive [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del contratto collettivo nazionale per gli addetti all’industria mineraria in data 9 maggio 1937.

Lavoro a cottimo.
Il contratto interconfederale 20 dicembre 1937 sulla disciplina del lavoro a cottimo si applica con le seguenti precisazioni, in considerazione delle particolari caratteristiche del lavoro minerario.
[...]
Le Imprese dovranno comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi delle tariffe di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario.
[...]

Calcolo del riposo per la consumazione del pasto in sottosuolo.
Premesso che:
а) per i lavoratori nel sottosuolo delle miniere e delle cave la durata del lavoro si computa dall’entrata all’uscita dei pozzi, delle discenderie e gallerie di accesso al sottosuolo;
b) le brevi soste, anche se superiori ai quindici minuti, concesse all’operaio, nei lavori molto faticosi, allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro, sono considerate come lavoro effettivo;
c) in molte miniere, il tempo concesso all’operaio del sottosuolo per la consumazione del pasto, non viene detratto dall’orario normale di lavoro; al fine di attuare un trattamento uniforme, ferme restando, naturalmente, le disposizioni legislative richiamate alle lettere a) e b), si stabilisce che i riposi intermedi, anche se predeterminati, che siano concessi all’operaio per la consumazione del pasto in sottosuolo, non verranno detratti dal computo dell’orario effettivo di lavoro.

Lavori all’interno eseguiti in soggezione d’acqua.
Con riferimento all’art. 21 del contratto nazionale 9 maggio 1937, per gli addetti all’industria mineraria, si stabilisce che, nei lavori all’interno, l’aumento sulla paga ad economia o sulle tariffe di cottimo dovuto all’operaio in caso di soggezione d’acqua, dovrà essere corrisposto tino a quando l’impresa non avrà provveduto, con adeguata protezione, ad eliminare il detto particolare disagio in cui si svolge il lavoro.