Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 aprile 2012, n. 6562 - Medico odontoiatra in regime libero professionale, Università e morte per epatite


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -

Dott. MANNA Antonio - Consigliere -

Dott. MELIADO' Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19634/2010 proposto da:


eredi di xxx - ricorrenti -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA - controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1814/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2010 r.g.n. 10699/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO';

udito l'Avvocato ROBERTO DI SALVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Fatto


Con sentenza in data 3/10.3.2010 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da M.G., C.M. e C.D., nella qualità di eredi di Ca.Ma., nei confronti della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli per il risarcimento del danno connesso all'invalidità permanente sofferta dal de cuius, medico odontoiatra in regime libero professionale, affetto da epatite C. Osservava in sintesi la corte territoriale che doveva escludersi la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, atteso che la L. n. 245 del 1990, che aveva istituito la Seconda Università di Napoli, stabilendo lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I Facoltà di medicina, lungi dall'onerare il nuovo Ateneo dalle pregresse situazioni debitorie, aveva previsto il subentro dello stesso solo nei rapporti relativi al funzionamento della I Facoltà di medicina che fossero in corso alla data di inizio dell'anno accademico 1992/1993 e che analoghe considerazioni dovevano svolgersi per la relativa Azienda ospedaliera, la quale era subentrata esclusivamente nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università all'atto della sua costituzione e fino alla loro scadenza. Soggiungeva, per il resto che, comunque, doveva escludersi, nel merito, la fondatezza della domanda, stante la mancanza del prescritto nesso causale tra il comportamento omissivo addebitato agli enti convenuti ed il danno residuato al Ca..

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso M. G., C.M. e C.D. con sei motivi. Resistono con controricorso la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, la quale ultima ha anche depositato memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti prospettano violazione della L. n. 245 del 1990, art. 2 comma 12, e art. 10, comma 2, del D.M. 25 marzo 1991, art. 4, del D.L. n. 502 del 1992, art. 4, comma 5, degli artt. 102, 106, 107, 110, 111, 113 e 175 c.p.c., ed, al riguardo, osservano che, prevedendo il decreto istitutivo della I Facoltà di Medicina della Seconda Università degli Studi di Napoli, il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici relativi al funzionamento della stessa in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1992- 1993, non poteva di certo escludersi la funzionalità della prestazione di servizio del de cuius rispetto alle attività assistenziali, scientifiche e didattiche della Facoltà di Medicina, anche in considerazione del fatto che l'illecito extracontrattuale era continuato anche dopo l'anno accademico 1992-1993 e che, comunque, l'obbligazione risarcitoria non era stata soddisfatta.

Osservavano, altresì, che avevano fatto istanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Università Federico II e dell'Azienda Universitaria Ospedaliera della stessa, ma che tale istanza era stata disattesa.

Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1218 e 2050 c.c., art. 112 c.p.c., del D.P.R. 27 aprile 1955, art. 12, degli artt. 3, 28, 32, 35, 38, 41 e 97 Cost., della L. n. 245 del 1990, art. 2, comma 12, e art. 10, comma 2, del D.M. 25 marzo 1991, art. 4, del D.L. n. 502 del 1992, art. 4, nonchè vizio di motivazione ed osservano come la corte territoriale avesse "riduttivamente" qualificato l'oggetto della domanda come obbligazione extracontrattuale e che, sebbene fosse stato proposto sul punto appello incidentale, la corte territoriale aveva ritenuto tale qualificazione come res indicata. Con il terzo motivo, proposto ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2050, 2056, 1221, 1223, 1225 e 1173 c.c., artt. 40 e 41 c.p.c., artt. 112 e 113 c.p.c., artt. 3, 28, 32, 35, 38, 41 e 97 Cost.) e per vizio di motivazione ed osservano che, si configurasse l'azione come contrattuale o extracontrattuale, non poteva in alcun caso escludersi la responsabilità degli enti convenuti per il contagio dell'infezione da epatite C, sofferta dal de cuius, dal momento che la scienza medica conosceva sin dagli anni '70 l'epatite A e B, nonchè dai primi anni '80 l'esistenza di un virus nè A, nè B, ma soprattutto conosceva la via ematica di trasmissione dell'infezione; ragion per cui, se fossero stati utilizzati strumenti protettivi per evitare il contagio dell'epatite B (occhiali e visiere), si sarebbe evitato anche il contagio dell'epatite C. Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2700 c.c., artt. 116 e 113 c.p.c.) e vizio di motivazione, rilevano che la corte territoriale, aderendo alle conclusioni delle indagini tecniche espletate, aveva ritenuto "possibile ma non probabile" il nesso causale fra l'attività svolta nell'Ateneo e la malattia sofferta, non considerando che, dalle testimonianze acquisite, era emerso che il Ca., e gli altri sanitari del reparto dentistico, utilizzavano guanti e mascherine di carta, che non costituivano un efficace barriera rispetto al contagio da sangue infetto, essendo sprovvisti di occhiali e visiere, mai forniti dal Policlinico, ed ancora che lo stesso svolgeva circa l'80 per cento della sua attività all'interno delle strutture della Facoltà: sicchè doveva ritenersi del tutto probabile che il contagio fosse avvenuto a causa del servizio reso. Con il quinto motivo, prospettando violazione degli artt. 3, 32, 35, 41 e 97 Cost., nonchè vizio di motivazione, i ricorrenti osservano che, per essere il de cuius stabilmente inserito nell'organizzazione del 1 policlinico e soggetto al potere organizzativo e gerarchico della relativa direzione di reparto e sanitaria, allo stesso (avuto riguardo alla duplicità di azioni, contrattuale ed extracontrattuale, proposte) doveva applicarsi la tutela dell'art. 2087 c.c., ed, in caso contrario, ritenere sussistente la violazione degli indicati precetti costituzionali.

Con l'ultimo motivo, infine, i ricorrenti reiterano le considerazioni svolte in seno all'appello incidentale con riferimento al riconoscimento di un maggior danno (biologico, patrimoniale, morale ed esistenziale).

2. Il primo motivo del ricorso è fondato limitatamente alla posizione della Seconda Università di Napoli.

Giova, al riguardo, premettere che la Seconda Università di Napoli è stata istituita dalla L. n. 245 del 1990, art. 10, nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università previsto dalla legge suddetta ("Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990"), che ha autorizzato l'istituzione di nuove università e corsi di laurea e contestualmente stabilito che il piano stesso dovesse indicare il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonchè i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture, ed ancora che l'istituzione di nuove università statali potesse avvenire mediante trasferimento da altre università di strutture già esistenti (art. 2).

Con riferimento a quest'ultima situazione la legge ha stabilito espressamente che "...La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite" (art. 2, comma 12) ed, in coerenza con tali disposizioni, sè è previsto lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla Seconda Università, "con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali" (art. 10 comma 2). L'art. 4 del decreto ministeriale 25.3.1991 ha, quindi, disposto che "La seconda Università di Napoli subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Università Federico II relativi al funzionamento della prima facoltà di medicina e chirurgia in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1992-1993".

3. La corte territoriale ha ritenuto che la successione del nuovo ateneo nei rapporti contrattuali riferibili alla preesistente università ed ancora in corso alla data di inizio dell'anno accademico 1992-1993 dovesse essere limitata ai rapporti collegati "sotto il profilo funzionale con attività devolute alla nuova università", e con esclusione, pertanto, delle situazioni debitorie pregresse, in quanto idonee a far sorgere una responsabilità patrimoniale non collegata funzionalmente alla necessità di proseguire l'attività in capo al nuovo ateneo.

Tale interpretazione delle norme richiamate, ed, in particolare, della L. n. 245 cit., art. 2, comma 12, e del D.M. 25 marzo 1991, art. 4, non può essere, tuttavia, condivisa in quanto incompatibile con il significato letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e con le caratteristiche che assume il fenomeno della successione dei rapporti contrattuali in caso di cessione e di trasferimento di complessi aziendali e, comunque, di passaggio di attività e di funzioni pubbliche.

Sotto il primo aspetto, non pare dubbio che il riferimento ai "rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite" costituisca una mera variante terminologica del riferimento ai "contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda", che si rinviene nell'art. 2558 c.c., in tema di successione nei contratti dell'azienda ceduta e che vale ad esprimere, con riferimento ai contratti di durata, l'inerenza del contratto alle finalità produttive dell'impresa o dell'ente subentrante nelle funzioni pubbliche.

Situazione che sicuramente ricorre nel caso del dante causa degli odierni ricorrenti, avendo lo stesso instaurato con la preesistente università e proseguito con il nuovo ateneo un rapporto di collaborazione libero professionale, inerente all'esercizio delle attività istituzionali dell'ente, e, quindi, strumentale e necessario per il funzionamento delle strutture trasferite.

Ma, una volta appurato che il contratto del sanitario risultava coerente con tale finalità, in quanto appunto ricompreso fra le "dotazioni organiche" preesistenti assegnate al nuovo ateneo, non è possibile trarre dalla disposizione alcun ulteriore contenuto normativo incompatibile con la vicenda successoria perseguita dal legislatore, ed, in particolare, una delimitazione dei debiti ricollegabili alla posizione del personale trasferito.

Ed infatti, tale tesi non solo è priva di riscontro nel testo della norma (che, per come si è detto, segnala solo l'esigenza che i rapporti giuridici oggetto di trasferimento siano qualificati dalla loro inerenza alla realizzazione degli scopi istituzionali del nuovo ente), ma risulta anche incompatibile con la ricostruzione che per diffusa opinione, rinviene il fenomeno della successione fra enti con riferimento alle situazioni contrattuali trasferite, alla luce delle disposizioni generali dell'art. 2112 c.c., esteso dal D.L. n. 368 del 2001, art. 31, anche al trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende e strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, e dello stesso art. 2558 c.c..

Costituisce, infatti, affermazione comune che, non interferendo i mutamenti della titolarità dell'azienda o delle attività trasferite con i rapporti contrattuali già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, quest'ultimo subentra, salva diversa disposizione di legge, in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.

Con la conseguenza, fra l'altro, e solo a titolo esemplificativo, che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti il rapporto di lavoro per fatti antecedenti la cessione dell'azienda (v. Cass. n. 20221/2007), che l'imprenditore cessionario può ben succedere nel credito del cedente avente ad oggetto la negligente esecuzione della prestazione (v. Cass. n. 4873/1995), o ancora che il procedimento disciplinare, sospeso al tempo del trasferimento, può essere riattivato e concluso dall'amministrazione subentrante (v. Cass. n. 758/2006).

Il principio, di cui è espressione pure l'art. 2112 c.c., dell'inerenza del rapporto contrattuale al complesso aziendale ( o all'attività di competenza di un soggetto pubblico), al quale rimane legato in tutti i casi in cui questo, pur cambiando la titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa (o della funzione perseguita), fa sì che non risulti isolabile, quale debito preesistente, neppure l'obbligazione risarcitoria (contrattuale o extracontrattuale) che trovi titolo in fatti antecedenti il trasferimento, in quanto ricompresa nel novero delle posizioni attive e passive nel quale il cessionario subentra per effetto del trasferimento.

A tale conclusione, in realtà, si sarebbe potuto pervenire solo in presenza di una espressa disposizione in tal senso, ma non anche alterando la regola della continuità del rapporto contrattuale, con una artificiosa distinzione, all'interno dell'unitaria posizione lavorativa, fra rapporti giuridici che ineriscono o meno alle attività devolute alla nuova università, laddove la valutazione funzionale operata dal legislatore riguarda il rapporto contrattuale nella sua interezza, o, in altri termini, nel suo unitario status giuridico.

Va, quindi, conclusivamente ritenuto che la disposizione della L. n. 245 del 1990, art. 2, comma 12, che stabilisce che, nel caso di istituzioni di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti, la nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite, va interpretata nel senso che l'ente subentrante nella preesistente funzione pubblica succede nel complesso delle posizioni attive e passive inerenti i rapporti contrattuali strumentali alla realizzazione delle funzioni trasferite, ancorchè trovino titolo in fatti e situazioni maturati nel periodo precedente la cessione. Ne consegue, in accoglimento per tal parte del gravame, il riconoscimento della legittimazione passiva della Seconda Università di Napoli.

4. Il ricorso va, invece, rigettato nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli.

Ha osservato, al riguardo, la corte territoriale che, per effetto dell'art. 7, n. 3, lett. f, del protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Seconda Università di Napoli del 20.7.2004 (che ha costituito l'azienda come soggetto dotato di autonoma personalità giuridica), l'Azienda è subentrata esclusivamente "nei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere con l'Università all'atto della sua costituzione e fino alla loro scadenza", per cui nessuna legittimazione può riconoscersi in capo alla stessa per i rapporti di lavoro cessati (come nel caso) prima di tale data.

Tale affermazione, che adeguatamente giustifica la statuizione adottata, nemmeno risulta oggetto di specifica censura da parte dei ricorrenti.

5. Con riferimento, poi, agli ulteriori motivi, che la Corte deve esaminare, in considerazione della pronuncia resa anche nel merito dai giudici di appello, non appare meritevole di accoglimento il secondo motivo.

Ha, infatti, accertato la corte territoriale che l'azione proposta è stata espressamente qualificata dai ricorrenti come azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c., ed, a fronte di tale accertamento, le contestazioni mosse dai ricorrenti, che hanno, invece, dedotto che, nel ricorso introduttivo, la domanda era stata proposta anche come azione di responsabilità contrattuale, non risultano documentate attraverso la trascrizione degli atti processuali nel caso rilevanti, con conseguente violazione del canone di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, come noto, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Ne deriva l'inammissibilità della relativa censura.

6. Meritevole di accoglimento è, invece, il terzo motivo.

Ha ritenuto la corte partenopea di non potere condividere la valutazione del primo giudice, secondo cui l'adozione di adeguati strumenti precauzionali per la prevenzione della già nota epatite tipo B avrebbe impedito anche la trasmissione dell'epatite C, dal momento che, potendo la responsabilità da omissione sorgere, secondo l'ordinario criterio della colpa, ogni volta che il danno può essere prevenuto ed evitato, con giudizio ex ante fondato sulla prevedibilità dello stesso, doveva, nella fattispecie, constatarsi che le tre infezioni da virus tipo A, B e C costituiscono tre differenti eventi lesivi, per cui la responsabilità civile va accertata, sia relativamente al nesso causale che alla colpevolezza, con riferimento ad ognuno dei tre virus, e quindi alla prevedibilità degli stessi, con la conseguenza che, essendo stati conosciuti i virus HIV e HCV solo successivamente alla manifestazione, in capo al Ca., dell'infezione da HBV, doveva escludersi il nesso causale fra la condotta omissiva dell'Università e l'evento lesivo.

La corte partenopea, nell'operare tale valutazione, ha tenuto conto di quanto statuito da questa corte di legittimità nella sentenza n. 11609 del 2005, a proposito della responsabilità del Ministero della sanità per la raccolta e distribuzione di sangue infetto, la quale ha osservato che, fino a quando non erano conosciuti dalla scienza medica mondiale i virus dell'HBV (1978), HIV (1985), ed HCV (1988), proprio perchè l'evento infettivo da detti virus era già astrattamente inverosimile, in quanto addirittura sconosciuto, mancava il nesso causale tra la condotta omissiva del Ministero e l'evento lesivo, in quanto all'interno delle serie causali non poteva darsi rilievo che a quelle soltanto che, nel momento in cui si produsse l'omissione causante e non successivamente, non apparivano del tutto inverosimili, tenuto conto della norma comportamentale o giuridica che imponeva l'attività omessa. Hanno ritenuto, tuttavia, successivamente le SU (s. n. 576/2008), aderendo ai rilievi svolti da una parte della giurisprudenza di merito e della dottrina, che, nel caso, non sussistono, in realtà, tre eventi lesivi, come se si trattasse di tre serie causali autonome ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica, per cui unico è il nesso causale: trasfusione (o, il che è lo stesso, contatto) con il sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità.

Ne deriva (ha soggiunto la Corte) che, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati da sangue infetto.

Alla luce di tale principio va, pertanto, riesaminato il caso in esame e tenendo, altresì, conto di come la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè al criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, presenta, tuttavia, notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, vigendo nel processo civile la regola della preponderanza dell'evidenza, o del "più probabile che non", nel processo penale la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"(cfr SU n. 576/2008 cit.; Cass. n. 10741/2009; Cass. n. 16123/2010; Cass. n. 8430/2011 ed altre).

Alla luce di tali criteri, il giudice di merito dovrà accertare se, tenendo conto delle migliori conoscenze del momento, l'omissione di cautele doverose in relazione all'attività pericolosa svolta dall'ente pubblico, che comportava il rischio di contagio per contatto da sangue infetto, ed alle mansioni svolte dal sanitario, che a tale contatto risultava esposto, possa ritenersi, in assenza di altri fattori alternativi, causa dell'evento lesivo e se, per converso, la condotta doverosa, ove fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.

8. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.

9. In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli, mentre va accolto nei confronti della Seconda Università degli Studi di Napoli.

La sentenza va, dunque, cassata con riferimento alle censure accolte e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, il quale provvederà a nuovo esame alla luce dei criteri di interpretazione sopra indicati, regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra i ricorrenti e l'Azienda intimata, tenuto conto della novità della questione controversa e della complessità del quadro normativo in punto di legittimazione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso nei confronti della Seconda Università degli Studi di Napoli e lo rigetta nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università di Napoli, compensando le spese fra quest'ultima ed i ricorrenti; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2012