Cassazione Penale, Sez. 4, 14 maggio 2012, n. 18140 - Condutture elettriche ad alta tensione e omissione dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza


 

 

 


Responsabilità di un assistente tecnico dell'Enel per il reato di cooperazione nelle lesioni colpose gravi in relazione ad un infortunio occorso ad un operaio dipendente di una srl, che, a seguito di contratto di appalto, eseguiva lavori di ristrutturazione delle linee elettriche.

L'imputato, essendosi attivato per il ripristino di una cabina elettrica, aveva trascurato di chiedere e ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza imposte dal fatto che si doveva operare su condutture elettriche ad alta tensione.


Tale comportamento omissivo aveva fatto sì che l'operaio, salito sul palo e raggiunta l'altezza delle condutture ove doveva operare, veniva raggiunto da folgorazione della potenza di 20.000 volts, riportando gravi lesioni (necrosi e amputazione della mano dx).

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

La Corte afferma che il ricorrente trascura di considerare il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro e, più in generale, nei confronti del titolare della posizione di garanzia non sarebbe escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che (in ipotesi) abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacchè al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, comma 1, lettera f). A tale regola, si potrebbe fare eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore ma tali comportamenti abnormi non sono comunque ravvisabili quando il comportamento, pur imprudente, del lavoratore non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e nell'utilizzo degli strumenti di lavoro ai quali è addetto.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

1) RESPONSABILE CIVILE;

avverso la sentenza n. 1206/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 09/06/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Fatto



(Omissis) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole (unitamente a (Omissis), non ricorrente) del reato di cooperazione nelle lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, in relazione ad un infortunio occorso a (Omissis).

L'addebito era articolato valorizzando la qualità soggettiva di assistente tecnico dell'Enel posseduta dal (Omissis), come tale onerato della posizione di garanzia nei confronti del (Omissis), operaio dipendente della ditta (Omissis) srl, che, per conto dell'(Omissis), a seguito di contratto di appalto, eseguiva lavori di ristrutturazione delle linee elettriche.

Nello specifico, l'addebito di colpa causalmente rilevante ai fini della verificazione dell'incidente, era spiegato sulla base del comportamento omissivo rimproverabile (per quanto interessa) al (Omissis), il quale, essendosi attivato per il ripristino di una cabina elettrica, aveva trascurato di chiedere e ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza imposte dal fatto che si doveva operare su condutture elettriche ad alta tensione.

Tale comportamento omissivo aveva fatto sì che l'operaio (Omissis), salito sul palo e raggiunta l'altezza delle condutture ove doveva operare, veniva raggiunto da folgorazione della potenza di 20.000 volts,riportando gravi lesioni (necrosi e amputazione della mano dx).

Con il ricorso si contesta l'affermato giudizio di responsabilità, che si assume fondato solo sulla posizione di garanzia assunta dall'imputato, mentre si prospetta la mancata applicazione del principio dell'affidamento, nello specifico richiamabile in ragione del fatto che trattavasi di un caso in cui un soggetto (il (Omissis)) aveva prestato la propria opera con la "collaborazione" di subordinati destinatari di ordini dal significato "chiaro ed univoco".

Si sostiene, allora, senza per vero specificare quale "ordine" il (Omissis) avrebbe impartito al lavoratore infortunato, che l'imputato doveva essere ritenuto non responsabile per avere legittimamente fatto affidamento sull'esecuzione di tale ordine, in quanto l'esecuzione dell'opera rientrava tra le competenze e le mansioni normalmente svolte.

L'incidente in conclusione si sarebbe verificato solo in ragione del comportamento negligente dello stesso infortunato.

Diritto



Il ricorso è manifestamente infondato, a fronte di una doppia conforme decisione di condanna, laddove è desumibile, con specifico riguardo alla sentenza di secondo grado, una lineare e non illogica ricostruzione dell'evento e dei profili di colpa: per quanto interessa, quelli ravvisati a carico dell'imputato (Omissis).

Risulta spiegato in particolare il ruolo efficiente nella verificazione dell'occorso delle inosservanze cautelari addebitate al (Omissis), senza che si possa affermare essersi trattata di una condanna basata solo sulla considerazione generica della posizione di garanzia.

Il ricorso è per vero comunque generico, perchè si risolve in una apodittica invocazione dell'applicazione del principio di affidamento, che risulta non conferentemente richiamato.

Da un lato perchè il "principio di affidamento", che è coerente applicazione del principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni, mentre non risponde, invece, dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi, non è utilmente richiamabile quando l'affidante (come nello specifico, secondo la lineare ricostruzione della sentenza) risulti già in colpa, per avere non osservato le regole cautelari rientranti nella propria sfera di competenza.

Dall'altro perchè, anche a non voler considerare che la "negligenza" dell'infortunato è solo genericamente evocata in ricorso, senza l'aggancio a specifiche situazioni fattuali prese in considerazione in sentenza o illogicamente non considerate in sentenza, il ricorso si fonda su un improprio rilievo da attribuire a tali pretese negligenze. Infatti, trascura il ricorrente di considerare il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l'addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro e, più in generale, nei confronti del titolare della posizione di garanzia non sarebbe escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che (in ipotesi) abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacchè al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest'ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18, comma 1, lettera f). A tale regola, si potrebbe fare eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41 c.p., comma 2), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l'infortunio), che, per l'effetto, è addebitarle materialmente e giuridicamente al lavoratore (tra le tante, Sezione 4, Cass., 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; nonchè, di recente, Sezione 4, 8 giugno 2010, Rigotti). Ciò potrebbe però verificarsi in presenza (solo) di comportamenti "abnormi" del lavoratore, come tali non suscettibili di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro: ma tali comportamenti abnormi non sono comunque ravvisabili quando il comportamento, pur imprudente, del lavoratore non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e nell'utilizzo degli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l'osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr, Sezione 4, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri; nonchè, Sezione feriale, 12 agosto 2010, Mazzei ed altro). Situazione che qui risulta evidente, giusta la ricostruzione fattuale dell'incidente.

Del resto, va ancora decisivamente soggiunto che, in caso di infortunio sul lavoro, non sarebbe consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l'interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l'evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo (Sezione 4, 25 marzo 2011, D'Acquisto). Situazione quest'ultima anch'essa evidente, giusta la ricostruzione operata in sentenza del comportamento trascuratamente omissivo dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13 giugno 2000, n, 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in euro mille, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.