Tipologia: Contratto disciplina dell'apprendistato
Data firma: 1° marzo 1943
Validità: 15.10.1943 - 14.10.1944
Parti: Federazione Naz. Fasc. dei costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini, Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani e Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Industria, Apprendistato
Fonte: B.D.M.C., fasc. 312, del 15 ottobre 1943 - all. 2976

Sommario:

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Età di assunzione.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Durata del tirocinio.
Art. 6. - Documentazione dei titoli.
Art. 7. - Interruzioni del tirocinio.
Art. 8. - Tirocinio presso altre aziende.
Art. 9. - Trattamento salariale.
Art. 10. - Fondo per l’addestramento professionale.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Obblighi di lavoro.
Art. 13. - Frequenza dei corsi di istruzione professionale.
Art. 14. - Norme generali.
Art. 15. - Norme transitorie.
Art. 16. - Decorrenza e durata.
Accordo integrativo, 5 aprile 1943

Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’apprendistato nella industria edilizia, 1° marzo 1943

Addì 1° marzo 1943, in Roma tra la Federazione Naz. Fasc. dei costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini [...], la Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani [...] e la Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell’Edilizia [...], sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il Regno per gli apprendisti dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative disciplinate dal Contratto Naz. Fasc. 24 luglio 1936 per gli addetti all’industria edilizia ed affini pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 31 dicembre 1936, Fascicolo 146, all. 1036.

Art. 1. - Definizione dell’apprendista.
Agli effetti del presente contratto è apprendista colui che è occupato presso una delle aziende di cui alla premessa allo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato (muratore, carpentiere, ferraiolo, minatore di galleria, armatore di galleria, pittori, decoratori, etc.).

Art. 2. - Assunzione.
L’imprenditore ha l’obbligo di assumere, a termine di legge, gli apprendisti per il tramite degli Uffici di Collocamento, che provvederanno all’avviamento, osservando le preferenze di cui al 2° e al 3° comma dell’art. 6 del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906.

Art. 3. - Età di assunzione.
Può essere assunto come apprendista chi non abbia superato i1 18° anno di età.

Art. 5. - Durata del tirocinio.
La durata del periodo di tirocinio è stabilita in tre anni, ad esclusione degli addetti ai lavori di pittura, decoratura, stuccatura e verniciatura per i quali viene stabilito in quattro anni se il tirocinio si inizia prima dei 16 anni di età.
Per coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
а) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola artigiana di tipo corrispondente alla attività esplicata dall’apprendista, o titolo equipollente;
b) frequenza dei corsi di primo addestramento previsti dal R.D.L. 2 giugno 1938, n. 1380;
c) il periodo di tirocinio dovrà essere ridotto rispettivamente a 18 e 30 mesi.

Art. 6. - Documentazione dei titoli.
Per avere diritto ad essere ammesso al beneficio della diminuzione del periodo dell’apprendistato di cui al precedente articolo, l’apprendista dovrà presentare all’atto dell’assunzione o quando ha conseguito il titolo scolastico stabilito, se questo è ottenuto durante il rapporto di lavoro il titolo scolastico originale o certificato autentico equipollente.

Art. 7. - Interruzioni del tirocinio.
Qualora tra il precedente rapporto di lavoro ed il nuovo, e anche nel corso di uno stesso rapporto si sia verificata una interruzione, verrà applicata agli effetti del computo del periodo di tirocinio, la tabella seguente:

Periodi di apprendistato Franchigia Interruzione Riduzioni
Fino a 6 mesi 15 giorni da 15 a 60 giorni
oltre i 60 giorni
60%
perde tutto
Da 6 a 12 mesi 30 giorni oltre il periodo di franchigia 60%
Da 12 a 18 mesi 45 giorni id. 50%
Da 18 a 24 mesi 60 giorni id. 40%
Da 24 a 30 mesi 120 giorni id. 30%
Oltre 30 mesi - - non perde nulla


Riduzione del periodo di apprendistato già effettuato in conseguenza di interruzioni
La franchigia va dedotta dal periodo di interruzione dopo applicata a detto periodo la percentuale di riduzione.

Art. 8. - Tirocinio presso altre aziende.
Ferme restando le riduzioni dovute ad interruzioni di cui all’art. 7, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista dovrà documentare, all’atto dell’assunzione i periodi di tirocinio già compiuti e la frequenza dei corsi di formazione professionale che siano obbligatori ai sensi di legge.
In caso di risoluzione del rapporto sarà rilasciato all’apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti.

Art. 10. - Fondo per l’addestramento professionale.
Al fine di incoraggiare l’afflusso dei giovani lavoratori verso l’industria edilizia verrà costituito presso la Federazione Nazionale Costruttori un «Fondo Nazionale per l’addestramento professionale». Tale fondo sarà alimentato oltre che dalle somme che potranno esservi destinate dalla Federazione Nazionale Costruttori Edili, o da altre elargizioni e donazioni, da un contributo a carico delle aziende rappresentate dalla Federazione Nazionale Costruttori nella misura del 2 % dei salari. Il contributo dovrà essere versato a decorrere dal 21 aprile 1943 alla scadenza di ogni periodo di paga. Il «Fondo» provvederà ad attuare tutte quelle provvidenze atte ad incoraggiare l’afflusso dei lavoratori nell’industria edilizia e la loro istruzione ed addestramento professionale attraverso la corresponsione di premi durante o alla fine dell’apprendistato, contributi per l’istruzione, l’addestramento professionale, ecc. Le modalità per l’amministrazione ed il funzionamento del «Fondo» saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dagli accordi vigenti per l’industria edilizia e si intende in essa compreso il tempo per gli insegnamenti che si svolgeranno nei corsi per la formazione professionale dei lavoratori previsti dall’articolo 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380, sui corsi predetti.

Art. 12. - Obblighi di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
а) di curare o di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio;
c) di accordare all’apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380, sui corsi predetti;
d) di dare notizia, sia durante che alla fine di ogni anno, del profitto acquisito alla famiglia dell’apprendista, perché questa possa collaborare efficacemente all’educazione e formazione professionale dell’apprendista.

Art. 13. - Frequenza dei corsi di istruzione professionale.
L’apprendista di età inferiore ai 18 anni che non sia in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento (o, secondo il nuovo ordinamento, di licenza di scuola professionale o di scuola artigiana) ai sensi dell’art. 21 del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380, dovrà frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori istituiti in conformità del decreto stesso.

Art. 14. - Norme generali.
Per quanto non è contemplato dal R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906 sulla disciplina dell’apprendistato e dal presente contratto valgono per gli apprendisti le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1936 e dei relativi accordi aggiuntivi o modificativi.
Il presente contratto sostituisce le norme che eventualmente già disciplinassero il trattamento degli apprendisti nell’industria edilizia a mezzo dei contratti provinciali vigenti per la categoria. Rimangono in vigore nei confronti degli apprendisti già in servizio alla data di stipulazione del presente contratto i salari contrattuali di fatto da essi percepiti in misura eventualmente superiore a quella derivante dall’applicazione del presente contratto.

Art. 15. - Norme transitorie.
In merito alla richiesta della Federazione Nazionale degli Artigiani relativa alla determinazione di un periodo di apprendistato non retribuito per gli apprendisti delle aziende da essa rap
presentate giusta il disposto dell’art. 8, ultimo comma del R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, le Federazioni interessate si riservano di esaminare e superare la questione stessa entro tre mesi.
Le parti convengono inoltre che, fino a quando non saranno intervenute particolari intese al riguardo, per gli apprendisti degli artigiani sarà mantenuto inalterato il trattamento salariale in atto ciò per i primi sei mesi, dopo i quali varranno senz’altro i minimi previsti dal presente contratto.

Accordo integrativo
L’anno 1943, addì 5 del mese di aprile in Roma: tra la Federazione Naz. Fasc. dei Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini [...], la Federazione Naz. Fasc. degli Artigiani [...], la Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell’Edilizia [...], sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di produzione e lavoro [...], ad integrazione di quanto stabilito con l’art. 5 del contratto 1° marzo 1943 per la disciplina dell’apprendistato nell’industria edilizia, è stato convenuto quanto segue:
La durata del periodo di tirocinio è stabilita:
a) in tre mesi per gli apprendisti muniti di licenza di scuola tecnica industriale con indirizzo specializzato edile; ,
b) in sei mesi per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei corsi triennali di qualificazione per edili, previsti dal R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380.
c) in dodici mesi per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei corsi biennali di qualificazione per edili previsti dal R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380;
d) in diciotto mesi per gli apprendisti che siano in possesso di diploma dei corsi annuali di qualificazione per edili, previsti dal R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380.