Tipologia: CCNL
Data firma: 21 gennaio 1939
Validità: 01.02.1939 - 31.01.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello e Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Maglieria, Operai
Fonte: G.U. 28 novembre 1939, n. 276, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Art. 9. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 11. - Sospensione ed interruzioni di lavoro.
Art. 12. - Ricuperi.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Passaggio di mansioni.
Art. 18. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 19. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 20. - Deposito cauzionale.
Art. 21. - Lavoro a cottimo.
Contratto collettivo interconfederale, 20 dicembre 1937
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 22. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 23. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 24. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 25. - Malattia.
Art. 26. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
Art. 27. - Casse Mutue Malattia.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Lavoro a domicilio.
Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 31. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Visite d’inventario e personali.
Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Norme speciali.
Art. 41. - Contratto integrativo.
Art. 42. - Disposizioni transitorie.
Art. 43. - Categorie.
Art. 44. - Lavoro degli uomini al posto delle donne e viceversa.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Art. 46. - Deposito.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria della maglieria, 21 gennaio 1939

L’anno 1939-XVII, il giorno 21 del mese di gennaio in Milano, presso la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello; tra la Federazione stessa [...], assistito da: [...] Unione Fascista Industriali della provincia di Ancona, [...] Unione di Ferrara, [...] Unione di Milano, [...] Unione di Genova e dagli Industriali [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], assistito da: [...]Unioni dei Lavoratori dell’industria di Ferrara e di Vercelli, [...] Unione Lavoratori di Milano, [...] Unione Lavoratori di Genova, con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative, fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia) che adoperano qualsiasi fibra con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina.

Art. 3. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’Azienda.

Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934 n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936 n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione di tale legge.

Art. 6. - Apprendisti.
а) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda con lo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio;
b) l’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 21. Eventuali deroghe potranno essere concordate, caso per caso dalle competenti organizzazioni locali.
La durata massima dell’apprendistato per ciascuna categoria di lavorazione sarà determinata nel contratto nazionale integrativo del presente di cui al seguente art. 41.
[...]
d) la durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 26 aprile 1934 n. 633, sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
e) la durata massima dell’apprendistato che verrà determinata come stabilito al comma b), sarà ridotta: 
di due terzi per i licenziati dalle scuole "tecniche industriali ad indirizzo della categoria;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle Scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata, purché inferiori ai due anni, istituiti in base alla apposita legge;
f) per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi, presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una Interruzione superiore a 18 mesi.
g) nel caso che l’apprendista, durante il periodo di apprendistato o alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo di apprendistato, effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista. Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni di lavoro dall’inizio del primo periodo di apprendistato o se è intercorsa una interruzione di rapporto di lavoro superiore a 18 mesi;
h) durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato;
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937-XV n. 1768, ferme restando le disposizioni sul Sabato Fascista.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 7 del presente contratto.
Per il lavoro straordinario che non ecceda le 48 ore settimanali o le otto ore giornaliere i datori di lavoro verseranno, in conformità dell’art. 10 del R.D.L. 29 maggio 1937-XV n. 1768, il contributo del 10 % salvo diverse disposizioni in proposito. Detto contributo sarà dovuto, giusta disposizione ministeriale, anche nel caso di superamento ili orario previsto dall’art. 4 della menzionata legge.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le otto ore giornaliere, la percentuale di maggiorazione sarà stabilita dal contratto nazionale integrativo del presente di cui al seguente art. 41.
Nel contratto integrativo del presente di cui al seguente art. 41 saranno anche stabilite:
а) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto fra le 22 e le 6) non compreso in regolari turni periodici;
b) la percentuale di maggiorazione dovuta per il lavoro notturno (cioè quello compiuto tra le 22 e le 6) compreso in regolari turni periodici;
c) la percentuale di maggiorazione per il lavoro compiuto nei giorni di riposo o festivi di cui agli art. 13 e 14 del presente contratto.
Le percentuali di cui al presente articolo, che saranno calcolate sulla effettiva retribuzione percepita dal lavoratori non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Dette percentuali sono però cumulabili con quelle previste per il lavoro a più squadre e per quello' in turni a scacchi di cui all’art. 9.

Art. 9. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezza ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed, in ogni caso, a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (cinque ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e di 18 ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti, sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
I lavori preparatori e complementari sono i seguenti: lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: messa a regime dei generatori a vapore, degli apparecchi di riscaldamento, lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro dell’opificio, lavori preparatori relativi alla distribuzione degli attrezzi, all'inizio del lavoro, agli operai, lavori di verifica per la messa in marcia dei motori, delle trasmissioni, delle macchine e degli apparecchi.
Lavori necessari per mettere gli apparecchi, i macchinari e gli impianti in condizione di sicurezza e di buona conservazione durante i periodi di riposo e cioè: spegnimento dei forni, fermata dei motori e dei relativi impianti, messa in condizione di sicurezza dei forni e degli apparecchi a pressione, smaltimento dei liquidi, pulitura delle vasche, dei recipienti e delle macchine. Lavori stretta- mente necessari per lo sgombro dei prodotti, delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante le interruzioni del lavoro.
Il contratto nazionale integrativo del presente di cui al seguente art. 41 determinerà i limiti di tempo in cui i lavori predetti dovranno essere effettuati.
Il lavoro effettuato entro i limiti che saranno come sopra stabiliti, sarà retribuito a regime salariale normale.

Art. 12. - Ricuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché quelli dovuti a soste concordate tra le parti saranno recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta l’interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo le eccezioni previste dalla Legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla percentuale di aumento stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’Azienda un anno di anzianità consecutiva, godranno annualmente di sei giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.

Art. 21. - Lavoro a cottimo.
La disciplina del lavoro a cottimo è regolata dal contratto collettivo interconfederale 20 dicembre 1937, qui di seguito trascritto:

Contratto collettivo interconfederale, 20 dicembre 1937
Art. 1.
- Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi dalle presenti disposizioni.

Art. 2. - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga ad economia, maggiorata della percentuale di cottimo, stabilita dai singoli contratti collettivi di lavoro.

Art. 3. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovrà poi essere comunicato agli operai, per ogni singolo cottimo, la quantità del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno rimanere in possesso degli operai perché essi possano sempre computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potrà procedere alla variazione delle tariffe di cottimo, in proporzione delle variazioni di tempo, che le modifiche stesse avranno determinato.
La variazione delle tariffe in tal caso dovrà intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente articolo.

Art. 4. - Il periodo di assestamento di cui sopra è, per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi tra le Organizzazioni sindacali - potrà avere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore al 90 % del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all’entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovrà intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti, si intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.

Art. 5. - Qualora gli operai interessati nell’ambito di una tariffa di cottimo subiscano, nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine, una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, l’Organizzazione dei lavoratori ha facoltà di intervenire presso l’Organizzazione dei datori di lavoro per accertarne le cause.
Se risulterà - in base agli accertamenti che saranno compiuti dalle due Organizzazioni - che la discesa del guadagno sia stata determinata, in tutto o in parte, da cause non imputabili agli operai, le Organizzazioni determineranno la quota di guadagno che dovrà venire reintegrata e la ditta dovrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo al provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall’applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 6. - Per guadagno medio orario complessivo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiute nello stesso periodo.

Art. 7. - Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L’effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.

Art. 8. - È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 9. - Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di quindici giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti».
La percentuale di cottimo di cui all’art. 2 del contratto interconfederale sopra riportato sarà fissata nel contratto nazionale integrativo del presente prevista dal seguente art. 41.
Ai lavoratori a cottimo, che vengano adibiti a lavorare ad economia per eseguire il «campionario» o il «lavoro di scampoli», sarà corrisposto, per il periodo necessario alla esecuzione di tali lavori, un salario non inferiore al minimo di paga per il lavoro ad economia, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo.

Art. 26. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
Per il trattamento all’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in istato di gravidanza o puerperio, nonché per le altre provvidenze di carattere demografico valgono le norme stabilite dalle due Confederazioni.

Art. 29. - Lavoro a domicilio.
Consegna e riconsegna del lavoro:
Per la consegna e riconsegna del lavoro viene istituito mio speciale libretto personale a madre e figlia per la registrazione delle operazioni di consegna e riconsegna del lavoro, secondo le seguenti norme:
а) il libretto stampato e numerato sarà consegnato al datore di lavoro dall’Unione Industriali (o dall’Organizzazione Artigiana per gli artigiani) la quale apporrà un proprio contrassegno all’atto della consegna;
b) il libretto sarà formato a madre e figlia e numerato progressivamente;
c) la madre sarà conservata dal datore di lavoro mentre la figlia sarà consegnata al lavoratore all’atto dell’ordinazione.
Tanto la madre quanto la figlia non possono portare alcuna correzione. In caso di errore la bolletta deve essere annullata e quindi sostituita;
a) tanto la madre quanto la figlia devono portare le seguenti indicazioni:
Consegna del lavoro da eseguire:
1) data dell’ordinazione;
2) quantità della materia da lavorare consegnata;
3) specie e quantità del lavoro da eseguire e misura;
4) retribuzione unitaria fissata per ogni tipo;
5) data di riconsegna del lavoro.
Riconsegna del lavoro eseguito:
1) quantità del lavoro eseguito per ogni tipo;
2) retribuzione corrisposta al lavoratore;
3) quantità della materia prima eventualmente restituita;
4) indicazione delle eventuali ritenute, previdenza sociale ecc.;
b) in sede di esame di eventuale controversia le associazioni sindacali hanno diritto di esaminare il libretto personale (madre e figlia).
Retribuzione:
Le tariffe di cottimo piena per i lavoratori a domicilio dovranno essere fissate in modo da garantire a tali operai un guadagno non inferiore (a parità di tempo e di lavorazione) a quello fissato dalle tabelle salariali per le corrispondenti categorie di operai lavoranti a cottimo nell’interno delle aziende.
Maggiorazione del guadagni:
I guadagni conseguiti dai lavoranti a domicilio, saranno maggiorati del 7 % comprensivo del compenso per ferie ed indennità di licenziamento.
Lavori eseguiti in giorni festivi e di notte:
Per i lavori assegnati alla vigilia di un giorno festivo o nel giorno festivo da consegnarsi al mattino del susseguente giorno feriale; e per i lavori assegnati la sera da riconsegnarsi al mattino successivo, le tariffe di cottimo saranno maggiorate delle stesse percentuali previste per il lavoro. notturno e festivo per gli operai interni.
Tali percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esecuzione del lavoro:
L’operaio assume nei confronti della ditta la responsabilità di tutto il materiale affidatogli, nonché quella per l’esatta esecuzione e riconsegna del lavoro in conformità delle istruzioni ricevute.
Modalità del pagamento delle retribuzioni:
La retribuzione del lavoro a domicilio sarà effettuata, di massima, alla consegna del lavoro eseguito o al più tardi al sabato successivo. In questo ultimo caso il lavoratore potrà richiedere un congruo acconto.
Casse mutue malattia:
In armonia a quanto previsto dal contratto interconfederale 3 gennaio 1939-XVII i datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere anche i lavoranti a domicilio alla Mutua Provinciale Interprofessionale di assistenza per malattia, relativa alle maestranze regolate dal presente contratto nazionale di lavoro.

Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario, nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.

Art. 32. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove tale divieto sia disposto ed introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 34. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, parimenti non può lasciare lo stabilimento senza esserne debitamente autorizzato dalla Direzione o chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme contemplate nei regolamenti interni di cui al seguente art. 40 potranno essere» punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento senza preavviso né eventuale indennità;
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato' motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale in lavorazione ed il macchinario, e non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità all’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla morale alla disciplina, all’igiene;
g) contravvenzione al divieto di fumare.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infiggere la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Il licenziamento con immediata cessazione del lavoro e della paga senza indennità, potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 35 (assenze) nei seguenti casi:
a) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni irregolari di schede ed altre alterazioni dolose dei sistemi di controllo di presenza;
b) risse nella fabbrica;
c) insubordinazioni verso i superiori;
d) furti e danneggiamenti volontari; rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione; reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per le quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; atti che portino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro;
e) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposto all’esame delle competenti associazioni professionali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934 n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni della data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali, e in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 40. - Norme speciali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo dove si effettua la paga.

Art. 41. - Contratto integrativo.
Nell’intento di addivenire ad una, per quanto possibile, uniforme e completa regolamentazione nazionale del trattamento da farsi alle maestranze addette alle aziende alle quali il presente contratto si riferisce, le parti stipulanti si impegnano di incontrarsi al più presto per concordare un contratto collettivo nazionale integrativo del presente che abbia a contemplare quanto segue:
a) durata dell’apprendistato a termini dell’art. 6;
b) misura della retribuzione degli apprendisti a termini dell’art. 6;
c) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario; per il lavoro notturno; per il lavoro notturno compreso in turni periodici; per il lavoro festivo o nei giorni di riposo a termini dell’art. 8;
d) limiti di tempo per l’esecuzione dei lavori preparatori e complementari a termini dell’art. 10;
e) percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo a termini dell’art. 21;
f) minimi salariali.

Art. 42. - Disposizioni transitorie.
a) I contratti di lavoro attualmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto, saranno, limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando i detti contratti non saranno sostituiti da quello integrativo nazionale di cui all’articolo precedente o dai contratti integrativi provinciali previsti dal comma seguente;
b) in attesa della stipulazione del contratto nazionale integrativo del presente, di cui all'articolo precedente, potranno essere stipulati contratti integrativi provinciali disciplinanti la materia prevista dall’articolo precedente, ed anche quanto disposto dall’art. 19 del presente contratto. Tali contratti integrativi, nelle provincie già provviste di regolamentazione contrattuale, sostituiranno i contratti esistenti.

Art. 44. - Lavoro degli uomini al posto delle donne e viceversa.
Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali contemplano solo le paghe del personale femminile, saranno applicati i salari fissati per il personale maschile non qualificato, salvo diversi accordi, caso per caso, fra le competenti associazioni sindacali.
Qualora alle mansioni per le quali le tabelle salariali prevedono soltanto la paga per il personale maschile venga adibito personale femminile, questo verrà retribuito con la paga fissata per il personale maschile, salvo diversi accordi tra le competenti associazioni sindacali.