Tipologia: Accordo applicativo del decreto legislativo 81 /2008 e smi
Data firma: 23 dicembre 2011
Parti: Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e Cgil, Cisl, Uil Emilia-Romagna
Settori: Artigianato, Emilia-Romagna
Fonte: CGIL

Sommario:

Premessa
1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
2) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale

3) Organismi Paritetici OPRA e OPTA
4) Risorse
5) Formazione


Accordo applicativo del decreto legislativo 81 /2008 e smi

Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai e Cgil, Cisl, Uil dell’Emilia-Romagna

Visto
Il D.lgs 81/2008
L’Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3 settembre 2011
La convenzione sottoscritta tra Eber ed Ebna

Premesso
- Gli accordi regionali interconfederali vigenti Le parti come sopra costituite:
Sottoscrivono il presente Accordo Interconfederale di attuazione del decreto legislativo 81/2008 a smi, in sostituzione all'Accordo del 28 novembre 1996 e smi, dando seguito alle positive esperienze di relazioni sindacali già realizzate in materia di prevenzione su salute e sicurezza sul lavoro.
Il presente Accordo si applica; nelle aziende o unità produttive associate a Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.
Sono interessate all’adesione tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del presente accordo.
L’accordo è valido per un primo triennio di applicazione sperimentale.
Il presente Accordo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili di riferimento

1) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del d.lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali che occupano sino a 15 dipendenti del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
Nell’ambito dell’esercizio del diritto dei lavoratori, in merito all’individuazione del rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37 c. 12 del d.lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili solo qualora le Parti Sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale.
In tali imprese va comunque salvaguardato il diritto dei lavoratori ad avere un proprio rappresentante interno.
In tal senso le Parti Regionali definiranno entro il 29 febbraio 2011 un regolamento di elezione degli RLS e degli RLST, privilegiando la figura del RLS aziendale nelle imprese con oltre 15 dipendenti.
Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione ed i collaboratori familiari.
Le imprese non artigiane aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente accordo che non applicano contratti collettivi firmati dalle stesse Parti sono comprese nel campo di applicazione e aderiranno al sistema della bilateralità artigiana secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale.
Vengono istituiti gli RLST formalizzati dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo, così come definito di seguito.
Gli RLST sono eletti da tutti i lavoratori delle imprese aderenti al sistema durante apposite assemblee preferibilmente aziendali o inter-aziendali, convocate secondo quanto previsto dai CCNL di riferimento e programmate nel periodo specificatamente identificato, su liste fomite dalle OO.SS. di bacino, nelle modalità che si andranno a realizzare in ogni bacino secondo gli indirizzi dati dalle Parti a livello regionale.
Contestualmente si procederà, ove se ne realizzeranno le condizioni, alle elezioni dei Rappresentanti aziendali.
Gli RLST restano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Gli RLST che cessano la loro attività nel corso del triennio vengono sostituiti.
Le funzioni degli RLST rientrano nell’ambito più generale del sistema di rappresentanza dei lavoratori e l’incompatibilità ai sensi dell’art. 48 c. 8 d.lgs. 81/08 si concretizza con funzioni sindacali di carattere contrattuale nell’ambito delle stesse realtà aziendali e/o di bacino in cui svolge funzioni di rappresentanza per la sicurezza e come componente di organismi paritetici previsti dal presente accordo, salvo diverse disposizioni normative in materia.
Le OO.SS Regionali confermano, in via transitoria e fino a nuova definizione, gli RLST operanti a livello regionale al momento della definizione del presente accordo.
Entro il 30/06/2012, e comunque fino al completamento delle procedure di rinnovo, le OO.SS. e successivamente al massimo ogni tre anni, in rapporto alle risorse disponibili e al numero delle imprese aderenti al sistema in ogni bacino, forniranno per ogni bacino i nominativi degli RLST da proporre alle elezioni previste al punto precedente.
Eventuali sostituzioni di RLST in corso di mandato saranno effettuate dalla O.S. di appartenenza con comunicazione all’OPRA che provvederà operativamente a dare corso alle formali sostituzioni.
A regime, alla fine di ciascun anno, le OOSS provvederanno congiuntamente a comunicare all'Opra e all'Opta gli RLST nel numero e nei nominativi.
Entro il primo trimestre del 2012 verranno altresì rilevate, da parte dell’ OPRA, le imprese che hanno comunicato all'Inail il nominativo dell'RLS aziendale.
L’OPRA attraverso gli OPTA, provvederà a comunicare, all’atto dell’individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda, nel rispetto dei Regolamenti assunti dall’OPRA, all’Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST.
In occasione di suddetta comunicazione al datore di lavoro sarà inviata una scheda, del RLST o degli RLST a cui fare riferimento, i loro recapiti in bacino e le attribuzioni ex artt. 48 e 50 del d.lgs. 81/08 e smi.
In attesa delle schede realizzate da OPNA in collaborazione con gli OPR continueranno ad essere utilizzate le schede predisposte in sede OPRA.
I contenuti di tale scheda dovranno essere comunicati tempestivamente dal datore di lavoro ad ogni lavoratore secondo le modalità definite dal regolamento regionale.
Periodicamente ed almeno alla fine di ogni anno, l’OPRA rileverà da EBER le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle norme vigenti in tema di informazione e consultazioni (art. 50, comma 1, lett. b), c), d), e) del d.lgs. 81/2008 e smi) del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, vengono assolti di norma in sede di bacino, con le modalità previste dal presente accordo per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, se del caso affiancata dal servizio di prevenzione e protezione e/o da soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro.
Le linee di indirizzo e gli obiettivi per il programma di attività in sede di bacino viene convenuto dall’OPRA in accordo con gli OPTA e, in quest’ambito, gli RLST predispongono le attività (visite, presenze in sede, ecc,) in modo permanente e/o periodico, dandone tempestiva comunicazione alla struttura di bacino. Periodicamente in sede di bacino vengono svolti incontri tra l’OPTA e gli RLST che relazionano sull’attività svolta utilizzando il sistema informativo predisposto in sede OPRA. In attesa di quanto sarà realizzato da OPNA in collaborazione con gli OPR continueranno ad essere utilizzate le schede predisposte in sede OPRA.
Gli accessi alle imprese (art. 50 c. l lett. a) d.lgs. 81/08 e smi da parte degli RLST, anche al di fuori della programmazione periodica, sono comunicati all’OPTA, alle Parti datoriali e alle imprese con un preavviso di almeno 6 gg.
L’esercizio dell’attribuzione di cui art. 50 c. l lett. a) d.lgs. 81/08 e smi, potrà avvenire alla presenza dell’Associazione datoriale cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato.
Le informazioni relative alle imprese aderenti al sistema, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, alle macchine e agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali, nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmesse alle sedi di bacino, secondo le schede e le modalità previste dai Regolamenti OPRA in accordo e relazione con il sistema Nazionale, e nel rispetto dei contenuti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
L’OPRA predisporrà un sistema informatico atto a rendere disponibili le informazioni pervenute nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Gli RLST, qualora dipendenti delle imprese aderenti al Sistema, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva per gli impegni presi dalla O.S. a cui appartengono in rapporto al sistema.
Nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno dell'RLST, le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i tempi dell’attività utilizzando le risorse dedicate e comunicandolo all’OPNA.
Qualora gli RLST siano scelti tra i lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il presente Accordo, verrà loro riconosciuto un periodo di aspettativa non retribuita o distacco, ai sensi della normativa vigente, per l’intera durata del loro mandato, su richiesta della Organizzazione Sindacale che li ha individuati, salvo rinuncia o revoca del mandato stesso.
Durante il periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro senza che ciò comporti, in ogni caso, alcun onere diretto o indiretto per l’impresa di appartenenza.
I costi relativi alla retribuzione e agli oneri assicurativi e contributivi saranno a carico dell’O.S. che lo ha individuato.
Il datore di lavoro può assumere con contratto a tempo determinato in sostituzione del lavoratore distaccato.
Le OO.SS firmatarie del presente Accordo sono impegnate affinché gli RLST, acquisiscano attraverso la formazione promossa dal sistema e finanziata dalle risorse a disposizione dello stesso, le competenze per l'esplicazione del proprio ruolo.

2) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
Nel caso di aziende che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di norma eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ove presenti.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni. 
Il verbale è trasmesso senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro lo trasmette all’Opra/Opta, anche per il tramite della Associazione di appartenenza, anche ai fini del recupero della quota di cui al punto 4.2 sub 3.1
Il datore di lavoro comunica all'Inail il nominativo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a).
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva. La durata dell'incarico a di 3 anni.
Per l'espletamento del ruolo previsto dall'art. 50 del d.lgs. 81/2008 e smi, al rappresentante per la sicurezza vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l’espletamento degli adempimenti previsti all'art. 50, comma 1, lett. a), h), m), o):
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
m. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Vengono inoltre imputate a tale monte-ore le attività inerenti alle funzioni svolte al di fuori dell'azienda; l’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzativo dell'impresa. Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulate.
In applicazione dell’art. 50, comma 1, lettere e) e f) del D.Lgs. 81/2008 e smi, al rappresentante verranno fomite le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni relative a tutti gli infortuni e alle malattie professionali.
L’RLS riceve, su richiesta, copia del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione (i Duvri - Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Impresa - sono riferiti ai contratti di appalto o d'opera stipulati dall'azienda). Al ricevimento dei documenti l'RLS rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data dell’evento.
L'RLS ha inoltre diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Le consultazioni del rappresentante per la sicurezza si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività. 
Il datore di lavoro, pertanto, consulta l'RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
L'RLS è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.
Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso, con un ordine del giorno scritto:
- nelle aziende che occupano oltre 15 lavoratori, almeno una volta all'anno, direttamente dal datore di lavoro;
- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza richiedere la convocazione di tale riunione.
Di dette riunioni viene redatto verbale
L’impresa sopra i 15 dipendenti i cui lavoratori non siano nella possibilità di eleggere il proprio rappresentante la sicurezza per mancanza di candidature, dovrà inviare una dichiarazione all’OPRA, il quale interesserà le OO.SS. sul territorio, nella quale viene esplicitata la richiesta di adesione al sistema paritetico per la sicurezza promosso dal presente accordo.

3) Organismi Paritetici OPRA e OPTA
In attuazione degli artt. 2, comma 1 lett. e), 37, 51, e 52 del d.lgs. n. 81/2008 e smi è costituita una rete di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tale rete può operare anche ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 8, 10,11,12 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Gli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello regionale sono cosi articolati:
a. Organismi Paritetici Regionali Artigianato - Opra
b. Organismi Paritetici Territoriali Artigianato - Opta
L'Opra e gli Opta operano sulla base di Statuti e regolamenti.
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell'Art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi, specifici organismi paritetici tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente Accordo.
Le Parti a livello regionale costituiscono l’OPRA quale associazione senza fini di lucro non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice Civile, che opererà in regime di convenzione con la struttura di EBER operativa nell’ambito della bilateralità artigiana.
L'Opra costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione del diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi.
L'Opra svolge funzioni di:
• promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro
• promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione
• monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale promozione, monitoraggio e coordinamento della rete, regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività degli RLST.
L’Opra riceve dalI'Ente Bilaterale Regionale tutti i dati relativi alle aziende e al numero dei lavoratori aderenti al sistema, secondo l'articolazione territoriale.
L’OPRA trasmette all’OPNA i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli organismi territoriali.
Per svolgere le funzioni di supporto all'attività degli RLST, l’Opra predispone, di concerto con EBER, il sistema informativo regionale, contenente:
- i dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia di quelle con RLST che quelle con RLS aziendale)
- le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, devono inviare al RLST inerenti anche alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva da predisporre da parte dell’Opna, entro 3 mesi dalla firma del presente Accordo.
L’Opra assolve inoltre ai compiti di comunicazione dei nominativi degli RLST e le eventuali variazioni nei confronti:
• delle aziende di riferimento
• dell'Inail
• dell'Organo di vigilanza
• dell’Opna
Le Parti sottoscriventi il presente accordo definiranno entro il 29/02/2012 lo statuto e il regolamento dell’OPRA
L’OPRA per la gestione a livello di bacino delle funzioni, compiti e attività previste, si articola con proprie articolazioni a livello territoriali (OPTA).
Lo Statuto dell’OPRA attribuirà le necessarie autonomie operative e le modalità di costituzione e funzionamento.
Le attività dell’articolazione territoriale saranno, ove necessario, incluse nei Regolamenti OPRA.
L'Opta è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST a carico del datore di lavoro, previsti all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono assolti di norma presso la sede degli Opta. 
Gli Opta partecipano alla definizione e attuano le azioni a supporto delle imprese, individuate nei piani annuali dell’OPRA.
Gli Opta trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli Opra al fine della relazione sull'attività svolta nei confronti dell’OPNA.
Gli Opta sono impegnati a risolvere le difficoltà che possano insorgere sugli interventi programmati per l’accesso in azienda da parte degli RLST.
Gli Opta collaborano alla raccolta e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza nell'ambito del sistema, rendendo disponibili i dati provinciali, i progetti e le buone prassi e partecipano, anche mediante l'Opra, alle attività di Osservatorio sugli infortuni, sugli infortuni mortali e gravi e sulle malattie professionali, promosse dall'Opna.
Gli Opta favoriscono l’individuazione della domanda proveniente dalle imprese aderenti al sistema, promuovono, in collaborazione con l'Opra, la definizione dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate nei piani annuali di attività e partecipano alle specifiche attività di formazione promosse dall'Opra.

4) Risorse
Le risorse necessarie a garantire l’attività del presente accordo sono definite da:
Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA del 12 maggio 2010;
• Conseguente convenzione tra EBER ed EBNA;
• Accordi Regionali sottoscritti dalle Parti.
Le risorse raccolte da EBNA, al netto delle sole spese di esazione pro quota, previste ai sensi della convenzione Ebna/lnps del 2 febbraio 2010, verranno trasferite in maniera automatica, con cadenza mensile, nel conto corrente di pertinenza indicato da EBER.
Tali risorse saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale.

5) Formazione
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché di quello Territoriale viene svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per quanto attiene la formazione degli altri soggetti della sicurezza di cui al presente Accordo Interconfederale, le Parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla data di definizione dell'Accordo Stato - Regioni sull'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, al fine di armonizzare, le disposizioni con i contenuti del presente Accordo Interconfederale.

Bologna, 23 dicembre 2011