Cassazione Penale, Sez. 3, 28 maggio 2012, n. 20273 - Ponteggio privo di parapetti e mancanza di visite mediche


 

 

 

Responsabilità del titolare di un'impresa edile per aver utilizzato un ponteggio metallico privo di parapetti per lavori da eseguirsi a quota maggiore di 2 metri sul livello del suolo, nonchè per avere impiegato i lavoratori (Omissis) e (Omissis) senza valutare adeguatamente, in mancanza di visita medica, la loro idoneità alle mansioni svolte.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., u.c..

Condannato in primo grado, propone appello: l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., u.c. - Ricorso inammissibile.


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. LOMBARDI Alfredo - rel. Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza in data 02/02/2011 del Tribunale di Siracusa;

visti gli atti, il provvedimento Impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Fatto



1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha affermato la colpevolezza di (Omissis) in ordine ai reati: a) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 122 e 159; b) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera c) e articolo 55, a lui ascritti perchè, quale titolare dell'omonima impresa edile, utilizzava per lavori da eseguirsi a quota maggiore di 2 metri sul livello del suolo un ponteggio metallico privo di parapetti, nonchè per avere impiegato i lavoratori (Omissis) e (Omissis) senza valutare adeguatamente, in mancanza di visita medica, la loro idoneità alle mansioni svolte.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato e l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell'articolo 568 c.p.p., u.c..

Con un unico, articolato, motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed errata valutazione delle risultanze probatorie.

Si deduce che i fatti di cui all'imputazione sono stati commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con la conseguenza che l'imputazione di cui al capo a) era prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 24, comma 1 e articolo 77 e quella di cui al capo b) Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 16, comma 2 e articolo 89. Le fattispecie previste dalle leggi precedentemente vigenti erano punite con sanzioni meno gravi rispetto alle analoghe ipotesi di reato contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con la conseguenza che ai fatti di cui all'imputazione dovevano essere applicate le disposizioni più favorevoli vigenti all'epoca della loro commissione.

Nel prosieguo si deduce che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto (Omissis) e (Omissis) lavoratori dipendenti del (Omissis), trattandosi di persone che eseguivano i lavori autonomamente nel loro interesse, quali comodatali del terreno sul quale venivano eseguiti Interventi di manutenzione.

Diritto



1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che la pena stabilita dal giudice di merito per il più grave reato di cui al capo a) rientra nei parametri della previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 77, comma 1, lettera a), in relazione all'articolo 24, comma 1, con riferimento alla pena pecuniaria, alternativamente prevista dalla norma, mentre l'aumento applicato per la continuazione è inferiore anche alle pene pecunia rie previste per le varie ipotesi di omissione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 89.

Sicchè non sussiste alcuna violazione di legge nella determinazione della pena, mentre la richiesta di diminuzione della stessa è inammissibile in sede di legittimità.

2.2 Il secondo motivo è esclusivamente di merito e, peraltro, l'accertamento del fatto che i nominati (Omissis) e (Omissis) lavoravano alle dipendenze del (Omissis) ha formato oggetto di motivazione esaustiva, immune da vizi logici, che non costituisce motivo di censura in questa sede.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.