Cassazione Penale, Sez. 4, 05 giugno 2012, n. 21850 - Produzione di cemento e infortunio: lavoratore investito da una betoniera procedente a marcia indietro




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 2362/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 12 febbraio 2009 il Tribunale di Trapani in composizione monocratica dichiarava (Omissis) e (Omissis) colpevoli in ordine al reato di lesioni colpose in danno di (Omissis) e li condannava, il (Omissis), alla pena di euro 619 di multa, la (Omissis) alla pena di mesi 2 di reclusione e alla pena di euro 2000 di ammenda per i reati contravvenzionali concernenti la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro a lei contestati.

I fatti riguardavano l'incidente occorso all'interno dell'azienda "3 P Costruzioni", la cui legale rappresentante era la (Omissis), al marito della stessa, (Omissis), il quale veniva investito dalla betoniera intenta a procedere a marcia indietro condotta dal (Omissis), che così operava su indicazione dello stesso (Omissis), capo cantiere della ditta di produzione di cemento.

Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello i difensori degli imputati.

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3.10.2011, oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (Omissis) in ordine alle contravvenzioni che le erano state contestate perchè estinte per intervenuta prescrizione; rideterminava quindi la pena inflitta alla stessa in euro 619 di multa; confermava nel resto e condannava il (Omissis) al pagamento delle spese del grado.

Avverso la predetta sentenza (Omissis), a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c). Lamentava sul punto il ricorrente che il processo era stato fissato per l'udienza dell'8.01.2010. In tale data, essendo restati gli imputati contumaci, era presente in udienza il difensore di fiducia del (Omissis), avv. (Omissis). L'udienza veniva rinviata al giorno 3 maggio 2011. In tale data peraltro l'udienza veniva ancora rinviata al 3 ottobre 2011. Osservava il ricorrente che dal verbale dell'udienza del 3 maggio non risultavano presenti i difensori di fiducia e che non risultava effettuata la notifica del rinvio nè agli imputati, nè ai difensori che, quindi, erano rimasti assenti alla successiva udienza del 3 ottobre, con grave violazione del diritto di difesa.

2) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'articolo 590 c.p.p., comma 3. Lamentava il ricorrente che il giudice non avrebbe verificato l'attendibilità della persona offesa (Omissis) che, comunque, aveva vari ruoli (capo cantiere, datore di lavoro, marito della (Omissis)). L'incidente sarebbe avvenuto per un inaspettato e non previsto comportamento del capocantiere (persona offesa) che, invece di restare in piedi, come era corretto, in tutta sicurezza, sulla piattaforma sita in cima alla betoniera, all'ultimo momento, mentre la betoniera retrocedeva, e mentre l'imputato era nell'assoluta impossibilità di vederlo, imprudentemente si piegava per "infilare" il capo nell'imboccatura della betoniera. Il (Omissis) quindi si era limitato ad adempiere all'ordine del (Omissis) di andare a marcia indietro, sapendo che, per prassi consolidata, il (Omissis) si trovava in piedi sulla piattaforma.

Tali doglianze erano invero contenute nell'atto di appello, ma erano rimaste completamente ignorate.

3) Violazione di legge in relazione all'articolo 590 c.p., in quanto il suo comportamento sarebbe comunque caratterizzato da colpa generica, e non già da violazione di specifiche norme sulla sicurezza del lavoro, e quindi il reato di lesioni colpose contestatogli sarebbe perseguibile a querela della persona offesa, querela che non era stata proposta.

4) Violazione di legge in relazione all'articolo 175 c.p., in quanto, avuto riguardo ai parametri di cui all'articolo 133 c.p., avrebbe dovuto essergli concesso il beneficio della non menzione.

Diritto



Osserva la Corte che il terzo motivo di ricorso è fondato.

L'articolo 590 c.p.p., u.c., dispone infatti che "il delitto (di lesioni colpose) è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". Ne consegue che la procedibilità di ufficio ha carattere oggettivo e non riguarda la posizione del colpevole, bensì il riferimento del fatto addebitato alla violazione di norme disciplinanti gli infortuni sul lavoro (cfr, sul punto, Cass., Sez.4, Sent. n.37666 del 2.07.2004, Rv.229151).

Tanto premesso si osserva che nella fattispecie che ci occupa, come emerge chiaramente dalla lettura del capo di impugnazione e della sentenza impugnata, a (Omissis) è stato contestato il reato di lesioni colpose in danno di (Omissis) a titolo di colpa generica, essendo stata contestata la violazione del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 21 e 22 soltanto alla coimputata (Omissis), nè è risultata da parte dell'odierno ricorrente la violazione di specifiche norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto il reato ascritto all'odierno ricorrente è procedibile a querela della persona offesa, che invece non risulta essere stata proposta e quindi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di (Omissis) perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa per mancanza di querela.

In conseguenza di tale decisione gli ulteriori motivi di ricorso proposti devono ritenersi assorbiti.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (Omissis) perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa per mancanza di querela.