Cassazione Penale, 18 giugno 2012, n. 24082 - Infortunio mortale e mancata nomina del coordinatore della progettazione da parte del committente


 

 

Responsabilità del legale rappresentante della B. Srl, committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura di un capannone, nonché di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla stessa copertura, per infortunio mortale cagionato per colpa generica e specifica, quest’ultima consistita nella violazione dell’art. 3 co. 3 lett. B. del D.lgs n. 494/96 (omessa designazione di un coordinatore per la progettazione).

La B. srl aveva appaltati i suddetti lavori alla E. srl che a sua volta aveva subappaltato parte del lavoro alla S. snc: in fatto, è accaduto che, nel pomeriggio del 20 dicembre 2006, il C. dipendente della predetta s.n.c., di cui sono titolari L.M. e P.M. separatamente giudicati, mentre era intento al proprio lavoro, che si svolgeva sulla copertura del suddetto capannone, nel transitare sulla lastra ondulata di vetroresina di un lucernaio posto sul tetto di pertinenza di un capannone confinante, di proprietà della E. srl a causa del cedimento di detta lastra, è precipitato al suolo da una altezza di dieci metri, riportando gravissime lesioni che hanno determinato la morte.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.


La Corte afferma che nel caso di specie la compresenza, pur non contemporanea, di due diverse imprese, emergeva chiaramente, tra l’altro, dalla natura degli interventi appaltati, relativi al ripristino della copertura del capannone ed all’installazione sulla stessa di impianto fotovoltaico. Pertanto, è stato anche osservato che, almeno per un certo periodo, si trovavano contestualmente presenti in cantiere sia il personale della "S." che i tecnici di cantiere della "E." che a quel personale davano assistenza.


Dunque, l’omessa e doverosa nomina, da parte del B., del coordinatore per la progettazione ha avuto un preciso ruolo causale nella determinazione del mortale infortunio.








Fatto

 



"1- Con sentenza del 6 ottobre 2008, il Gup. del Tribunale di Torino ha ritenuto B.D. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di C.S.C. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, lo ha condannato alla pena sospesa alle condizioni di legge, di mesi dieci di reclusione.

Secondo l’accusa condivisa dal tribunale il B., legale rappresentante della "B. Srl", committente dei lavori di progettazione, fornitura e posa in opera della copertura del capannone della "B" sito in San Mauro Torinese, nonché di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico da installare sulla stessa copertura, lavori appaltati alla "E. srl" per colpa generica e specifica, quest’ultima consistita nella violazione dell’art. 3 co. 3 lett. B. del D.lgs n. 494/96 (omessa designazione di un coordinatore per la progettazione), ha cagionato la morte del C. dipendente della "s. snc" alla quale "E." aveva subappaltato parte dei lavoro (quelli di ripristino del tetto del capannone).

In fatto, è accaduto che, nel pomeriggio del 20 dicembre 2006, il C. dipendente della predetta s.n.c., di cui sono titolari L.M. e P.M. separatamente giudicati, mentre era intento al proprio lavoro, che si svolgeva sulla copertura del suddetto capannone, nel transitare sulla lastra ondulata di vetroresina di un lucernaio posto sul tetto di pertinenza di un capannone confinante, di proprietà di altra ditta ("E. srl") a causa del cedimento di detta lastra, è precipitato al suolo da una altezza di dieci metri, riportando gravissime lesioni che hanno determinato la morte.

Ha ritenuto il primo giudice che il B. dovesse esser dichiarato responsabile della morte del lavoratore , avendo rilevato nella condotta dell’imputato precisi profili di colpa specifica e generica, I primi individuati, nei termini descritti nel campo di imputazione, nella violazione dell’art. 3, co. 3 B del richiamato D.lgs, in relazione alla mancata nomina di un coordinatore per la progettazione, avendo quel giudice ritenuto applicabile al caso di specie la predetta disposizione di legge in considerazione della pluralità di imprese impegnate, pur non contemporaneamente nel cantiere i cui lavori comportavano forti ed evidenti rischi per gli operatori poiché gli stessi si svolgevano a notevole altezza dal suolo.

La mancata designazione del coordinatore aveva spiegato, secondo il primo giudice; chiara efficienza causale nella determinazione dell’infortunio poiché aveva provocato gravi carenze sotto il profilo della sicurezza.

Ciò, da un lato, perché non erano, state disciplinate le modalità di accesso alla copertura da parte dei lavoratori e non era intervenuta una pianificazione coordinata della prassi di sconfinare anche a causa dell’accumulo giornaliero di materiale, sul tetto del capannone dell’ E., dall’altro perché non erano stati realizzati (in mancanza del piano operativo di sicurezza e della necessaria figura di riferimento) i presidi di sicurezza collettivi (ponteggi) e individuali (cinture), indispensabili per prevenire il rischio di cadute dall’alto.

Se vi fosse stata una preventiva pianificazione delle opere sotto la direzione di un coordinatore per la progettazione l'area interessata ai lavori sarebbe stata confinata in modo adeguato e sarebbero state apprestate le misure di sicurezza necessarie a fronteggiare il rischio di cadute nel vuoto degli operai.

Lo stesso giudice ha infine rilevato come la mancata previsione di sicure modalità di accesso alla copertura del capannone e l’assenza di protezioni anti caduta, rendessero immediatamente percepibile da parte del committente l'elevata pericolosità dei lavori, con conseguente insorgenza, a carico dello stesso, dell'obbligo di intervenire presso l'appaltatore per la realizzazione di adeguate misure di sicurezza.

2- Su appello proposto dall'imputato; la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 21 ottobre 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata ha ridotto a sei mesi di reclusione la pena inflitta dal primo giudice confermando nel resto.

La corte territoriale, dunque ha ribadito la responsabilità dell’imputato, avendo respinto le censure sul punto articolate nei motivi di appello, incentrate su due diverse considerazioni: a) che il B. non era tenuto a nominare il coordinatore perché non era consapevole del parziale subappalto dei lavori alla "S." (la cui relativa, facoltà non era prevista nel contratto d'appalto) e dunque della presenza di due imprese nel cantiere, b) che in ogni caso mancava il requisito della contemporanea presenza nel cantiere di due imprese diverse posto che i lavori subappaltati; cioè gli interventi di ripristino della copertura, erano eseguiti in maniera, autonoma ed- in tempi diversi rispetto a quelli riguardanti l'installazione dell'impianto fotovoltaico, che avrebbero avuto inizio solo in una fase, successiva, cioè dopo che fossero stati completati i lavori di ripristino del tetto,

3- Avverso detta sentenza propone; ricorso, per il tramite del difensore, il B., che dopo aveva contestato l'ordine con il quale il giudice del gravame, ha affrontato le censure proposte nell'atto d'appello, poiché; a giudizio dello stesso, andava affrontato prima il tema della consapevolezza dell'imputato dell'esistenza di un contratto di subappalto e solo in seguito, accertata tale consapevolezza, si sarebbe dovuto affrontare il problema della applicabilità; della norma antinfortunistica ritenuta violata- sostiene:

a) Il difetto di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla consapevolezza dell’imputato del parziale subappalto delle opere in proposito, si sostiene che il giudice del gravame non avrebbe considerato che il subappalto non era stato previsto nel contratto di appalto, ne era stato realizzato che la ditta "E." era stata selezionata con attenzione ed era certamente in grado di eseguire perfettamente tutte le opere appaltate, comprese quelle relative al ripristino della copertura del capannone, che gli operai della ditta subappaltatrice operavano dietro direzione dei dirigenti della "E." con i quali soltanto l'imputato si rapportava e che non vi erano in cantiere: strumenti o mezzi recanti il logo della "E." che potessero rivelare la presenza di altra ditta;

b) L'erronea applicazione dell’art. 3 co 3 B9 del D.lgs n. 494/96, laddove il requisito della presenza-"anche contemporanea" in cantiere di più imprese, previsto dalla norma, è stato ritenuto sussistente anche nei casi, come quello in esame di interventi autonomi o successivi di imprese, per l’esecuzione di lavori del tutto differenti;

c) Il vizio di motivazione laddove i giudici del gravame hanno ritenuto sussistenti gli estremi della colpa in capo al B. per non avere Io stesso verificato l’idoneità tecnico professionale dell'impresa prescelta, nonché il rispetto della normativa antinfortunistica; tale addebito; oltre che; estraneo al capo d'imputazione, che non ha individuato nella condotta dell'imputato profili di colpa generica ma solo la mancata nomina del coordinatore per la progettazione, sarebbe altresì infondato.

Il B. si sostiene nel ricorso, aveva, invero, appaltato i lavori, ad un'impresa tecnicamente e professionalmente capace di eseguire i lavori appaltati, mentre lo stesso-non potrebbe dirsi della "S.", scelta dalla società appaltatrice, rimasta estranea al giudizio penale. Quanto ai mezzi di protezione si sostiene, ancora, che i lavori si svolgevano sul tetto del capannone, non sulla facciata (per cui il ponteggio era necessario), e che le cinture di sicurezza erano a disposizione dei lavoratori; si rileva, infine, che l’imputato non si è mai, ingerito nell'esecuzione dei lavori, circostanza per nulla considerata dai giudici del gravame.

Conclude, quindi, il ricorrente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.



 

Diritto





Il ricorso è infondato

-1- Certamente inesistente è il vizio di violazione di legge proposto con il secondo motivo di ricorso, in relazione al quale occorre osservare - tralasciando l’esame delle osservazioni articolate dal ricorrente circa la metodologia espositiva seguita nella sentenza impugnata, legittimamente scelta dall’estensore e comunque certamente non censurabile e priva di rilievo ai fini che oggi interessano - che giustamente è stato ritenuto violato dall’imputato il disposto dell’art. 3 co. 3 d.l. vo 494/96. In proposito, il giudice del gravame, richiamando quanto sul punto già sostenuto nella sentenza di primo grado, ha giustamente ritenuto infondata la tesi dell’imputato secondo cui alla fattispecie in esame sarebbe estranea la disposizione di legge sopra richiamata riportandosi alla lettera della norma, che espressamente impone al committente l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (ed i cui lavori comportino particolari rischi), anche nei casi in cui essa non sia contemporanea. In particolare, nella sentenza impugnata è stato ricordato che nel caso di specie la compresenza, pur non contemporanea, di due diverse imprese, emergeva chiaramente, tra l’altro, dalla natura degli interventi appaltati, relativi al ripristino della copertura del capannone ed all’installazione sulla stessa di impianto fotovoltaico. Pertanto, è stato anche osservato che, almeno per un certo periodo, si trovavano contestualmente presenti in cantiere sia il personale della "S." che i tecnici di cantiere della "E." che a quel personale davano assistenza; circostanza, segnalata, secondo quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dallo stesso imputato, dalla quale la corte territoriale ha giustamente dedotto che, quantomeno per un certo periodo, il personale delle due aziende operava addirittura contestualmente nello stesso cantiere; ciò che ancora più evidenzia l’infondatezza della censura in esame.

-2- Ugualmente infondati sono anche i vizi motivazionali dedotti con il primo e il terzo motivo di ricorso. A tale proposito, occorre anzitutto osservare che questa Corte ha constantemente osservato che il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter argomentativo seguito dal giudice per prevenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rilevare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta. Orbene, nel caso di specie chiaramente inesistenti si presentano i dedotti vizi motivazionali, atteso che il complesso argomentativo che caratterizza la sentenza impugnata si presenta del tutto coerente sotto il profilo logico, è saldamente ancorato alle emergenze probatorie in atti e resiste alle censure del ricorrente, pertanto ripetitive di tematiche già sottoposte all’esame dei giudici del merito che le hanno congruamente esaminate e risolte; di guisa che, sotto tale profilo, il ricorso si pone ai limiti della inammissibilità. In realtà, riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, la corte territoriale ha attentamente esaminato ogni questione sottoposta al suo giudizio e, dopo aver ricostruito i fatti, ha adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

In particolare, essa ha ribadito che l’omessa e doverosa nomina, da parte del B., del coordinatore per la progettazione ha avuto un preciso ruolo causale nella determinazione del mortale infortunio e che del tutto presuntuose erano le protese d’innocenza dell’imputato, fondate su una presunta ignoranza della presenza in cantiere di una pluralità di imprese.

In proposito, il giudice del gravame ha osservato, argomentando in termini del tutto coerenti sotto il profilo logico, che la prolungata e quotidiana presenza in cantiere dell’imputato ed i continui contatti dello stesso con le maestranze impegnate nei lavori - genericamente negati dal ricorrente - non lasciavano dubbi in ordine alla consapevolezza dello stesso della presenza della S. ha altresì, condivisibilmente sostenuto che, ove anche tale consapevolezza egli non avesse avuto, si sarebbe trattato di ignoranza inescusabile, perché frutto di un’omissione colposa, in vista della posizione di garanzia che comunque assume il committente che, ove anche non si ingerisca nell’esecuzione dei lavori, assume su di sé a responsabilità (condivisa con l’appaltatore) per la violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza. Non potrebbe per altro negarsi, nel caso di specie, la palese e grave violazione delle norme prevenzionali, ove si consideri che i lavori si svolgevano a notevole altezza dal suolo senza alcuna copertura del prevedibile rischio di caduta dall’alto e che la totale assenza delle doverose misure di sicurezza era evidente e palesemente percepibile da chiunque. Circostanza, quest’ultima, che, a prescindere dall’individuazione della ditta che concretamente era impegnata nei lavori di ripristino del capannone, ancor più evidenzia la condotta colpevolmente omissiva dell’imputato, che ha consentito l’inizio e la prosecuzione dei lavori malgrado l’evidente condizione di grave rischio in cui operavano le maestranze.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.