Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 giugno 2012, n. 10122 - Infortunio sul lavoro ad assistente di stazione e aggravamento


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso la sua residenza anagrafica, rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- (Omissis) S.P.A., (già (Omissis) S.P.A. SOCIETà DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1376/2009 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/12/2009 r.g.n. 542/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

è comparso l'Avvocato TAMAGNINI SIMONE;

udito l'Avvocato (Omissis) per (R.F.I.);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega LA PECCERELLA LUIGI per (I.N.A.I.L.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



(Omissis) dipendente delle (Omissis) con qualifica di assistente di stazione esponeva al giudice del lavoro di Reggio Calabria di avere subito un infortunio nel (Omissis) e che gli era stato riconosciuto un grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro nella misura del 17%, con la costituzione della relativa rendita. Esponeva di aver subito un aggravamento e pertanto chiedeva che la percentuale di inabilità fosse incrementata al 30%.

Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 27.4.2001 rigettava la domanda. Sull'appello del (Omissis) la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 20.11.2009 rigettava l'appello. La Corte territoriale rilevava che la sentenza non era nulla perchè emessa in forma più sintetica ex articolo 281 sexies c.p.c. e comunque che nella parte motivazionale della sentenza erano state indicate tutte le ragioni di fatto e diritto.

Nel merito ricordava che il CTU di primo grado chiamato a chiarimenti aveva sottolineato come non si fosse verificato alcun aggravamento.

Ricorre il (Omissis) con quattro motivi, resistono l'INAIL e la (Omissis) con controricorso; la (Omissis) ha prodotto memoria difensiva. Prima dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato una "comparsa di costituzione di nuovo difensore", la procura speciale al quale, in quanto apposta a margine della comparsa medesima, deve ritenersi inammissibile ratione temporis. La possibilità di apposizione della procura speciale in tale atto è stata infatti introdotta unicamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, comma 9, lettera a), con riguardo ai giudizi instaurati a decorrere dal 4.7.2009 (articolo 58, comma 1 della predetta legge).

Diritto



La difesa di parte ricorrente ha richiesto rinvio per acquisire il fascicolo di ufficio, allo stato mancante (nonostante la richiesta di acquisizione ritualmente proposta) onde consentire alla Corte di verificare ex actis la nullità della sentenza di primo grado; il rinvio non appare necessario per quanto si dirà in relazione al secondo motivo di ricorso concernente la pretesa nullità della sentenza di primo grado.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per vizi relativi alla costituzione del giudice: un membro del Collegio, che era stato nominato come relatore al posto di altro Magistrato, al momento della detta sostituzione era in servizio presso altro Ufficio.

Il motivo appare infondato in quanto assolutamente generico e sfornito di qualsiasi prova di ordine documentale apparendo inammissibile e non rispettoso del principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione il mero riferimento a non meglio specificati "atti del Consiglio superiore della Magistratura".

Con il secondo motivo si allega la violazione degli articoli 161 e 162 c.p.c. e la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'articolo 132 c.p.c.: l'articolo 281 sexies c.p.c., richiamato nella sentenza impugnata, si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'approvazione della norma mentre la controversia era precedente.

Il motivo appare infondato. Anche se effettivamente si deve concordare circa l'inapplicabilità alla fattispecie dell'articolo 281 sexies per i motivi indicati in ricorsola altresì osservato come la questione relativa alla pretesa nullità della sentenza impugnata fosse stata ormai assorbita con l'atto di appello con il quale si erano poste anche censure di merito effettivamente esaminate dalla Corte territoriale, stante il carattere devolutivo del giudizio di appello; peraltro neppure in ricorso si sostiene che si tratti di un caso di nullità/inesistenza della sentenza di primo grado, implicante il rinvio necessario della controversia al primo giudice e quindi appare operante il principio generale dell'assorbimento della nullità in mezzo di gravame (cfr. cass. n. 260/2011; n. 8156/1990). La causa è stata ormai decisa nel merito dalla Corte di appello che ha esaminato le censure concernenti la fondatezza della domanda, per cui si rende del tutto superfluo il chiesto rinvio perchè la Corte possa esaminare la sentenza di primo grado.

Con il terzo motivo si deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e grave insufficienza della motivazione sul quantum. Non si era considerata la cartella clinica dell'Istituto ortopedico del mezzogiorno d'Italia di Reggio Calabria del 27.12.1987 e le successive conferme di diagnosi per cui l'accertata spondilodiscortrosi era conseguenza dell'infortunio del (Omissis) e la discopatia con insorgenza di ernia discale era a sua volta conseguenza di quest'ultima malattia. Si era certamente verificato un aggravamento della situazione che aveva portato al riconoscimento dell'inabilità permanente nella misura del 17%.

Il motivo appare infondato: va ricordato l'orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice" (cass. n. 9988/2009; 8654/2008; 16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove mere censure di fatto limitandosi ad invocare documentazione medica già esaminata dai consulenti medici nominati nelle fasi di merito; non viene lamentata l'omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalle nozioni correnti della scienza medica. Peraltro il motivo appare meramente ripetitivo di quanto già dedotto in appello non prendendo in alcuna considerazione la documentazione medica espressamente richiamata in sentenza e cioè la TAC del 1989 e la REM del 1997 che escludono la presenza di ernie discali.

Con l'ultimo motivo si allega la violazione degli articoli 24, 101 e 11 Cost.. Le moltissime irregolarità del processo testimoniano come i detti precetti costituzionali non siano stati osservati. La (Omissis) si era costituita in giudizio senza esservi tenuta o autorizzata.

Il motivo appare del tutto generico offrendo solo doglianze non specifiche circa pretese irregolarità procedurali ai danni del ricorrente: per quanto riguarda la doglianza in ordine alla costituzione della (Omissis) risulta dalla sentenza di appello che la stessa era costituita in primo grado e non emerge nè dalla sentenza nè dal ricorso che la questione sia stata dedotta con uno specifico motivo di appello.

Va conseguentemente rigettato il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come al dispositivo in favore della parti intimate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano quanto alla RFI spa in euro 30,00 per esborsi ed in euro 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CPA e spese generali e quanto all'INAIL in euro 30,00 per esborsi oltre euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali.