Consiglio di Stato, Sez. 4, 09 luglio 2012, n. 4049 - Infermità e causa di servizio


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello nr. 3798 del 2012, proposto dal signor R.D.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Antonini e Vincenzo Del Duca, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Ferrari, 2,

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza nr. 8201/2011 emessa dal T.A.R. del Lazio, Sezione Prima-bis, il 28 settembre 2011 e depositata il 25 ottobre 2011, con conseguente annullamento dei due decreti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nr. 1594/11, posizione 68760/A, emesso il 23 febbraio 2011 e notificato al ricorrente in data 11 maggio 2011, con cui sono state respinte le richieste di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo proposte dal ricorrente rispettivamente in date 16 febbraio 2007 e 28 maggio 2007, e nr. 1595/11, posizione 68760/C, emesso anch'esso il 23 febbraio 2011 e notificato al ricorrente in data 11 maggio 2011, con cui è stata respinta la richiesta di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo proposta dal ricorrente in data 29 gennaio 2009, e pertanto per l'annullamento del provvedimento posizione 39625/2008 del 6 giugno 2009, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con cui si asseriva che "le infermità NON sono dipendenti dal Causa di Servizio", e del provvedimento posizione 42460/2009 del 1 ottobre 2010, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con cui si asseriva che "la infermità NON è dipendente dal Causa di Servizio", per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione della somma dovuta a titolo di equo indennizzo e per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai decreti impugnati, ancorché ignoto al ricorrente, nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal signor D.G. a causa del ritardo della p.a. nell'emettere un provvedimento finale, ai sensi dell'art. 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l'avv. Umberto Verdacchi, su delega dell'avv. Antonini, per l'appellante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

FattoDiritto



1. Il signor R.D.G., in servizio nell'Arma dei Carabinieri col grado di Appuntato Scelto, ha impugnato - chiedendone la riforma previa sospensione dell'esecuzione - la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il diniego opposto a una sua istanza di riconoscimento di causa di servizio ed equo indennizzo per patologie ("spondilartrosi diffusa cervico-dorso-lombare osteofitogena con discopatie multiple ed ernia discale L4-L5 ed impegno funzionale clinicamente evidente", "bronchite cronica", "gastrite con lieve duodenite") insorte durante il periodo di servizio.

Più specificamente, trattasi di tre separate istanze relative alle tre patologie suindicate, tutte respinte su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, e dopo che invece la competente Commissione Medica Ospedaliera si era espressa nel senso della dipendenza delle affezioni dal servizio.

L'appello è affidato a un unico articolato motivo, col quale si denuncia violazione di legge, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia ed eccesso di potere (in relazione alla asseritamente insufficiente e inidonea motivazione addotta a sostegno del diniego), con richiesta di apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di apprezzare la dipendenza delle patologie dal servizio per lungo tempo svolto dall'istante in qualità di "idraulico".

Inoltre, l'appellante ha riproposto la censura di violazione degli artt. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e 14, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, e la conseguente domanda di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2-bis della stessa L. n. 241 del 1990.

Si è costituito il Ministero della Difesa, opponendosi con atto formale all'accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 19 giugno 2012, fissata per l'esame della domanda incidentale di sospensiva, il Collegio ha avvertito ritualmente le parti della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.

2. Infatti, l'appello si appalesa infondato e pertanto meritevole di reiezione.

3. In particolare, non possono trovare positiva delibazione le doglianze dell'appellante, il quale dal contrasto fra il parere del Comitato di Verifica, sul quale si è fondato il rigetto delle istanze, e l'opposto avviso in precedenza espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera desume l'esistenza, nella specie, di un dovere motivazionale particolarmente intenso in ordine alla conclusione della ritenuta non dipendenza dal servizio delle patologie accusate.

Al contrario, la consolidata giurisprudenza in materia è nel senso di ritenere che la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei componenti del Comitato, organo nel quale sono presenti professionalità mediche, giuridiche ed amministrative, e la più completa istruttoria da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta; con la conseguenza che l'Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare le ragioni della preferenza accordata al parere obbligatorio reso dal Comitato (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2011, nr. 6180; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2011, nr. 1115; id., 17 ottobre 2008, nr. 5054; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007, nr. 6333).

Ne discende, fra l'altro, che la semplice non coincidenza tra il parere del Comitato e l'avviso espresso dalla C.M.O., proprio in ragione del ben diverso livello di approfondimento rimesso a ciascun organo, è inidonea a configurare un vizio del provvedimento di diniego suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo.

Al riguardo, va rammentato che il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, nr. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, nr. 2959; id., 6 maggio 2010, nr. 2619).

Più in generale, si è affermato che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo , il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, nr. 404; id., 9 marzo 2010, nr. 3827).

Ne discende anche che non vi è alcuno spazio per un accoglimento dell'istanza istruttoria, con la quale la parte appellante chiede all'organo giurisdizionale di sovrapporre una propria valutazione medico-legale, espressa per il tramite del C.T.U., a quella riservata all'Amministrazione, e quindi di esercitare un non consentito sindacato di merito tout court.

4. La conferma delle conclusioni raggiunte dal primo giudice in ordine alla legittimità dell'impugnato diniego comporta anche la reiezione della domanda di risarcimento del danno "da ritardo", espressamente riproposta nell'appello.

Infatti, la Sezione è dell'avviso che - pur dopo l'introduzione nella L. n. 241 del 1990 dell'art. 2-bis, relativo alla risarcibilità del danno da inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi - resti tuttora valido il principio per cui condizione per la predetta risarcibilità è la spettanza all'interessato del provvedimento favorevole richiesto, non potendo pertanto instarsi per il ristoro di un pregiudizio derivante dalla mera inutile decorrenza del termine procedimentale, laddove - come nel caso che occupa - sia positivamente dimostrato che in ogni caso l'atto auspicato non sarebbe stato adottato (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 15 settembre 2005, nr. 7; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2012, nr. 2535).

In ogni caso, quand'anche si aderisse all'opposto indirizzo che qualifica il tempo procedimentale come un valore ex se suscettibile di lesione e ristoro, è a dirsi che nella specie alcun principio di prova l'istante ha fornito in ordine a se e quale pregiudizio egli avrebbe subito per effetto della mera decorrenza del termine previsto dall'art. 14 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché alla relativa quantificazione.

5. In considerazione del tenore meramente formale delle difese svolte dall'Amministrazione nel presente grado del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le relative spese di lite.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.