Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 luglio 2012, n. 12259 - Condizione invalidante ed evento traumatico: onere della prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'Avv. (Omissis), che lo rappresenta e difende, sia congiuntamente sia disgiuntamente, con l'Avv. (Omissis) come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale Dott. (Omissis), Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti (Omissis) e (Omissis) e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso la sede dell'Istituto come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 925/08 dell'8.05.2008/4.08.2008 (RG n. 182/2007);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.06.2012 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. (Omissis) per delega dell'Avv. (Omissis), per il ricorrente e l'Avv. (Omissis) per l'INAIL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FattoDiritto
1. La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza n. 925 del 2008, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Teramo, ha rigettato la domanda di (Omissis), intesa ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro, occorsogli in data (Omissis), in conseguenza del quale l'interessato asseriva di avere perduto la vista all'occhio destro, e ciò a causa della rottura accidentale di un bicchiere di vetro nel proprio bar ristorante (Omissis).
La Corte territoriale è giunta alla conclusione negativa per l'infortunato sulla base della CTU di secondo grado, secondo la quale dall'esame obiettivo effettuato e dalla documentazione agli atti non era possibile ricondurre in concreto la condizione invalidante all'evento traumatico, denunciato come avvenuto sul luogo di lavoro. In sostanza l'interessato, secondo la Corte, non aveva ottemperato all'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto.
(Omissis) ricorre per cassazione affidandosi a un solo motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex articolo 378 c.p.c..
2. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta carenza ed erroneità della motivazione, nonchè sua incoerenza ed illogicità.
Sostiene al riguardo che l'impugnata sentenza non ha considerato la deposizione dell'unica testa escussa (socia della società a responsabilità limitata, di cui esso ricorrente era il rappresentante legale) e il contrasto tra le diagnosi del pronto soccorso dell'Ospedale di (Omissis) con la certificazione successiva del reparto di Oftalmologia dell'Università (Omissis).
Il ricorso è inammissibile, come pure rilevato dall'INAIL nel controricorso, per l'inosservanza del principio di autosufficienza: infatti non sono trascritti nè i certificati richiamati - e peraltro non risulta essere stata rispettata la prescrizione del deposito dei documenti sui quali il ricovero si fonda ex articolo 369 c.p.c. - nè la deposizione testimoniale nè le parti della consulenza tecnica di ufficio, che sarebbero state, ad avviso dello stesso ricorrente, erroneamente interpretate.
3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 40,00 per esborsi, oltre euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.