Cassazione Civile, Sez. Lav., 20 luglio 2012, n. 12709 - Aggravamento della patologia per effetto delle posizioni incongrue e degli sforzi cui era stato costretto dalle mansioni assegnate




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) S.P.A. (Omissis), (Omissis) S.R.L. (Omissis);

- intimati -

avverso la sentenza n. 387/2009 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/10/2009 R.G.N. 276/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza depositata in data 23 ottobre 2009, la Corte d'appello di Brescia, confermando la sentenza n 42/07 del Tribunale di Crema, ha respinto la domanda proposta da (Omissis) nei confronti della (Omissis) s.p.a., in contraddittorio con la terza chiamata (Omissis), al fine di ottenere: a) la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivati dall'aggravamento della patologia alle anche della quale era portatore, per effetto delle posizioni incongrue e degli sforzi cui era stato costretto dalle mansioni assegnate; b) l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal momento che le sue assenze erano state determinate dalla malattia professionale.

La Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva accertato che il netto peggioramento della coxartrosi primaria registrato negli ultimi quindici anni era già intervenuto nel 2000, dal momento che i radiogrammi del 13 dicembre 2000 erano nettamente sovrapponibili a quelli de 28 gennaio 2005 e che la RMN del febbraio 2006 aveva confermato che nessun aggravamento si era registrato rispetto al 2005. Da tali premesse discendeva che le mansioni svolte presso la (Omissis) s.p.a. dal 1 ottobre 2003 al 10 febbraio 2005 non avevano provocato alcun aggravamento della patologia. Il consulente aveva anche escluso l'esistenza di un nesso causale tra l'aggravamento riscontrato nel 2008 e e mansioni svolte sino al febbraio 2005 e aveva aggiunto, all'esito del sopralluogo, che le mansioni assegnate al (Omissis) non comportavano la movimentazione manuale di carichi onerosi per l'articolazione delle anche e che venivano svolte con ritmi di lavoro non continui.

Avverso tale sentenza il (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c., cui risultano allegati due documenti.

Diritto



1. Con il primo motivo di ricorso, il (Omissis) lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; omessa considerazione dei rilievi scientifici del c.t.p. dott. (Omissis) in punto di diagnosi dell'aggravamento della coxartrosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - violazione dell'articolo 2087 c.c..

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, recependo in modo acritico le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, non aveva considerato le critiche formulate dal consulente di parte, quanto alla mancata valutazione dei disturbi dolorosi e funzionali, quali elementi idonei rivelare che, nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, si era registrato un aggravamento della patologia del (Omissis).

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, omissione di accertamenti strumentali fondamentali per una corretta diagnosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - violazione dell'articolo 2087 c.c., per non avere considerato che la gravità del quadro radiografico non è sempre rapportabile allo stadio clinico della coxartrosi, mentre le principali manifestazioni di quest'ultima sono da cogliere nel dolore e nelle limitazioni funzionali.

3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, - violazione dell'articolo 2087 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato la compatibilità delle mansioni con la patologia, tenendo conto non solo della movimentazione dei carichi, ma della combinazione tra siffatta movimentazione e la prolungata posizione eretta tenuta dal lavoratore.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia sulla detraibilità dal periodo di comporto delle assenze del (Omissis) imputabili a responsabilità del datore di lavoro; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -violazione dell'articolo 2087 c.c..

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.

Essi sono inammissibili.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.