Categoria: 1948
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Tipologia: CCNL
Data firma: 12 ottobre 1948
Validità: 01.10.1948 - 01.07.1950
Parti: Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell’Abbigliamento su Misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, Sindacato Provinciale Industriali dell’Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino e Fila, Fuilla
Settori: Tessili, Confezioni su misura

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione degli operai.
Art. 6. - Mutamento di mansione.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Scuole professionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Orario settimanale (Pomeriggio del sabato).
Art. 12. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Giorni festivi e trattamento economico.
Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 17. - Lavoro a cottimo.
Art. 18. - Corresponsione della retribuzione - Contestazione e reclami relativi alla retribuzione.
Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Trattamento nei casi di malattia od infortunio.
Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
Art. 28. - Commissioni interne.
Art. 29. - Regolamento interno.
Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 31. - Assenze.
Art. 32. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 33. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 34. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 37. - Abiti da lavoro.
Art. 38. - Trasferte.
Art. 39. - Trasferimenti.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità in caso di morte.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell’azienda.
Art. 46. - Lavori discontinui.
Art. 47. - Lavoro a domicilio.
§ 1. - Definizione del lavorante a domicilio

§ 2. - Libretto personale di controllo
§ 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio
§ 4. - Retribuzione
§ 5. - Maggiorazioni della retribuzione
§ 6. - Lavoro notturno e festivo
§ 7. - Pagamento della retribuzione
§ 8. - Fornitura materiale
§ 9. - Norme generali
Art. 48. - Certificato di lavoro.
Art. 49. - Reclami e controversie.
Art. 50. - Norme generali.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Tabelle dei minimi di paga base oraria
Accordo per le mense aziendali, 29 ottobre 1948
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

Contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, 12 ottobre 1948

In Milano, tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell’Abbigliamento su Misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti […], con l’intervento della Associazione Industriale Lombarda […], il Sindacato Provinciale Industriali dell’Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento - Fila […], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali […], partecipando alle trattative la Fuilla (Federazione Unitaria Italiana Liberi Lavoratori dell’Abbigliamento) […], è stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza dei sindacati stipulanti.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e d'ei fanciulli le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.

Art. 3. - Visita medica.
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l’integrità e l’idoneità fisica dell’operaio, potrà essere disposta dalla Direzione dell’azienda che si varrà all’uopo di un medico di sua fiducia.

Art. 5. - Classificazione degli operai.
[…]
Sartorie su misura per signora:
[…]
Apprendisti di 1ª assunzione:

età di assunzione: durata massima dell’apprendistato:
fra i 14 e i 16 anni anni 4
fra i 16 e i 18 anni anni 3 ½
fra i 18 e i 20 anni anni 2 ½

[…]
Sartorie su misura per uomo:
[…]
Apprendisti di 1ª assunzione

età di assunzione: durata massima dell’apprendistato:
fra i 14 e i 16 anni anni 2 ½
fra i 16 e i 18 anni anni 2

Donne:
[…]
Apprendisti di prima assunzione:

età di assunzione: durata massima dell’apprendistato:
fra i 14 e i 16 anni anni 3
fra i 16 e i 18 anni anni 2
fra i 18 e i 20 anni anni 1

[…]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
È considerato «apprendista» il lavoratore che, assunto da una azienda in età compresa fra i 14 ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati.
а) La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata, per singolo settore, dall’art. 5 del presente contratto.
b) La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all’attività che l’apprendista è chiamato a svolgere; della metà per chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all’attività dell’apprendista.
c) Il servizio prestato, antecedentemente all’assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purché esista analogia di mansioni e non siano trascorsi più di 12 mesi tra la fine di un periodo e l’inizio del successivo.
d) All’uopo, nel libretto di lavoro dell’interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall’assunzione, l’apprendista sia dalla azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sarà interamente computato ai fini indicati dal capo verso a).
f) L’apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque minarne la resistenza fisica, né impiegato in attività diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale.
g) Durante il periodo di tirocinio, l’apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad' economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovrà essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capo verso a).
[…]

Art. 8. - Scuole professionali.
L’istituzione di corsi di istruzione professionale od il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici sociali ed economici che potranno derivarne.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali.
La tabella, indicante l’orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l’orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell’azienda, sarà fatta normalmente prima dell’anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l’orario normale di cui all’art. 16 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 11. - Orario settimanale (Pomeriggio del sabato).
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l’orario settimanale potrà farsi luogo al ricupero al normale regime di retribuzione, prolungando l’orario negli altri giorni della settimana.

Art. 13. - Recupero delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell’attività lavorativa convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all’interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge citata, comporta l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un’altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge con-sentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 16. - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
1) È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell’articolo 9, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell’articolo stesso.
2) È considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festività nazionali contemplate nell’art. 15.
3) È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[…]

Art. 17. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere tra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[…]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l’operaio e l’azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell’ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all’esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell’ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto Organo tecnico è ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni.
[…]

Art. 19. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattualmente prevista per l’uomo. Nella lavorazione a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con l’applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono destinati in zone riconosciute malariche compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
È in facoltà del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non può, di per sé solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 22. - Ferie.
Il lavoratore che da almeno dodici mesi consecutivi si trovi alle dipendenze di un’impresa, avrà diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata è fissata in appresso, durante il quale egli percepirà la retribuzione globale di fatto.
а) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno una anzianità non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti;
b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore per tutti coloro che hanno una anzianità superiore agli otto anni compiuti.
[…]
Il lavoratore non può rinunciare, né tacitamente né esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed1 igienici per i quali esse furono istituite.
Parimenti l’impresa non potrà non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennità sostitutiva, all’infuori dei casi previsti dal comma 4°.
[…]

Art. 25. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sarà conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio.
Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all’assenza, compresa l’indennità di contingenza.
Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto è disposto dal presente articolo s’intenderà integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.

Art. 27. - Disciplina o obblighi disciplinari.
L’operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduità il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.

Art. 28. - Commissioni interne.
Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, è fatto richiamo alla disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 29. - Regolamento interno.
Laddove già esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potrà derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle commissioni interne.
Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell’interno della fabbrica dovrà essere rispettato dalle maestranze.

Art. 30. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante l’orario di lavoro l’operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 34. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all’operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l’operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell’azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l’operaio potrà essere chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento.
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all’interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovrà essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato, cucirino, aghi, spilli, ecc.).
[…]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l’operaio non potrà fare uso, diverso da quello che gli è indicato per l’esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, ne assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate.
[…]

Art. 36. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l’azienda come l’operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell’igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, d'elle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore, nell’interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l’amministrazione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l’esempio che da essa deriva, l’ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell’adozione della sanzione punitiva un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L’ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell’osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All’ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitore, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l’ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l’effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell’interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all’azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l’esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell’andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) che contravvenga al divieto di fumare nell’interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]
3) La particolare gravità o la recidività delle mancanze, potrà, infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell’indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscano legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennità di preavviso ma non dell’indennità di anzianità, le mancanze di cui in appresso:
[…]
b) Abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) Litigi di particolare gravità o seguite da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[…]
e) In generale, la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all’azienda.
Al licenziamento con perdita dell’indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[…]
c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell’interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all’azienda;
d) in caso di insubordinazione nei confronti dell’impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l’insubordinazione, per la poca gravità degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell’insubordinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l’esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 47. - Lavoro a domicilio.
§ 1. - Definizione del lavorante a domicilio

E da considerarsi lavorante a domicilio chi, nella propria abitazione o in locali non appartenenti al datore di lavoro né sottoposti alla sua sorveglianza, esegue lavoro retribuito per conto di uno o più datori di lavoro, ricevendo d'agli stessi le materie prime e gli accessori. Inoltre, il lavorante a domicilio, per essere considerato tale, sarà impegnato a non eseguire, per conto proprio o per conto di privati o di committenti non propriamente datori di lavoro, lavori che determinino una condizione di concorrenza nei confronti dei datori di lavoro, come non potrà assumere o comunque valersi di personale salariato o in altra forma retribuito.

§ 2. - Libretto personale di controllo
Tutti i lavoratori a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
…omissis….

§ 3. - Responsabilità del lavorante a domicilio
Con la sottoscrizione della parte la (Consegna del lavoro di cui all’art. 2), il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro, la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

§ 4. - Retribuzione
а) i lavoranti a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale previsto dal presente contratto e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa d'i cottimo pieno costituita dai medesima elementi che compongono la retribuzione degli operai interni […]
e) La compilazione e l’approvazione delle tariffe di cottimo ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni.

§ 8. - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro.
[…]

§ 9. - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
Si richiamano in particolare le disposizioni relative alle assicurazioni sociali ed alla assistenza di malattia.

Art. 49. - Reclami e controversie.
A prescindere dalle funzioni e dagli interventi delle commissioni interne o dei delegati d’impresa, previsti dagli accordi interconfederali controversie individuali ed i reclami che ne conseguissero, da parte di uno o più lavoratori, saranno risolti nell’ambito aziendale secondo le norme stabilite d'alla direzione dell’azienda e le vigenti consuetudini. Non intervenendo un accordo, la controversia sarà sottoposta all’esame delle rispettive associazioni territoriali per l’esperimento del tentativo di amichevole composizione.
Le controversie di carattere collettivo che insorgessero circa l’interpretazione e la pratica applicazione dei contratti di lavoro, saranno deferite alle organizzazioni sindacali, in sede provinciale od in sede nazionale a seconda della natura della controversia, per la loro definizione.

Art. 50. - Norme generali.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto non intendono sostituire le condizioni personali più favorevoli in atto, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Accordo per le mense aziendali, 29 ottobre 1948
In Milano, tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell’abbigliamento su Misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti […], con l’intervento della Associazione Industriale Lombarda […], il Sindacato Provinciale Industriali dell’Abbigliamento della Unione Industriale della Provincia di Torino […] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento Fila […], con l’intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali […], partecipando alle trattative la Fuilla […], si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1. - Le aziende sartoriali di confezioni su misura nel territorio di competenza dei Sindacati stipulanti, ovunque sia possibile utilizzare convenientemente le assegnazioni degli Enti preposti alla alimentazione, istituiranno ed organizzeranno delle mense per la somministrazione di un piatto caldo nei giorni di effettivo lavoro.

Art. 2. - Ove la costituzione delle mense ed il loro funzionamento trovino ostacolo obiettivo nella situazione di fatto, sarà corrisposta limitatamente ai giorni od alla frazione dei giorni di lavoro effettivo una indennità sostitutiva di L. 30 giornaliere.

Art. 3. - L’indennità di cui sopra è dovuta anche ai lavoratori di quelle aziende che, avendo costituita la mensa, si trovassero nella provvisoria impossibilità di farla funzionare, ed a quei lavoratori che non possono usufruire della mensa per esigenza di lavoro.

Art. 4. - Nessuna indennità è dovuta al lavoratore che rinuncia alla mensa, laddove questa è regolarmente costituita e funzionante.

Art. 5. - Ove esistano condizioni più vantaggiose a favore dei lavoratori queste dovranno essere mantenute.

Art. 6. - Se la materia di cui al presente accordo venisse disciplinata da un concordato interconfederale o da corrispondenti istituzioni governative, le parti si rimetteranno senz’altro alle determinazioni che in detto concordato o disposizioni saranno comunque fissate, decadendo automaticamente quanto convenuto con il presente accordo.

Art. 7. - Il presente accordo, a conferma della situazione in atto, decorrerà dal 1° ottobre 1948 e scadrà il 31 gennaio 1949. Successivamente e qualora una delle parti non abbia dato disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, l’accordo si intenderà confermato per un uguale periodo di tempo.