Tipologia: Contratto normativo salariale
Data firma: 26 luglio 1946
Validità: 01.08.1946 - 31.07.1947
Parti: Associazione Interregionale degli Industriali del Vetro di Milano e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini
Settori: Chimici, Mosaici vetrosi, Operai, Industria

Sommario:

Art. 1 . - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Sospensione del lavoro.
Art. 12. - Interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Trapasso di azienda - Caso di fallimento.
Art. 15. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 16. - Malattia.
Art. 17. - Assenze.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Utensili e materiali.
Art. 21. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
Art. 22. - Paghe basi orarie.
Art. 23. - Lavoro a cottimo.
Art. 24. - Lavori discontinui.
Art. 25. - Passaggio di mansioni.
Art. 26. - Conteggio paga.
Art. 27. - Deposito cauzionale.
Art. 28. - Reclami e controversie.
Art. 29. - Calcolo indennità.
Art. 30. - Preavviso.
Art. 31. - Indennità di licenziamento.
Art. 32. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Licenziamento per punizione.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 36. - Norme speciali.
Art. 37. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 38. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 39. - Casi di miglioramenti e di aumenti concessi in anticipo sulle paghe.
Art. 40. - Decorrenza e durata.
Art. 41. - Norma transitoria.

Contratto normativo salariale per gli operai, 26 luglio 1946

In Milano, fra l’Associazione Interregionale degli Industriali del Vetro di Milano […], rappresentata da […] Associazione degli Industriali di Venezia, […]Associazione Industriali di Varese; con l’intervento […] dell’Associazione Interregionale del Vetro e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti e Affini […], rappresentata, per delega del Segretario Generale […], dal […] segretario del Sindacato Vetrai di Murano, assistita dalla […] Segreteria della Camera del Lavoro di Venezia e dal […], Vice segretario del Sindacato Vetro della Camera del Lavoro di Varese e […] dalla Commissione di fabbrica della ditta Vetrital di Venezia, […] Commissione interna del Vetredil di Castellanza, e […] della ditta Sarim di Venezia, è stato stipulato il seguente contratto di lavoro da valere per gli operai dell’industria dei mosaici vetrosi.
Tale contratto ha per ora carattere interregionale, in quanto si applica alle sole industrie esercenti la suddetta attività in Alta Italia. Esso diventerà automaticamente nazionale non appena l’Associazione Nazionale degli Industriali del vetro e della ceramica di Roma, competente per il Centro-Sud, e non presente alle trattative, avrà dato la sua approvazione.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere e per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 12 ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato in domenica o durante le festività infrasettimanali come previsto dall’articolo 10.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
La maggiorazione festiva non verrà corrisposta agli operai godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale d’attesa e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in altro giorno compensativo.

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Ferie.
Il periodo di ferie pagate spettanti all’operaio, sarà in relazione all’anzianità di servizio e cioè per anzianità inferiore ai 5 anni, gli saranno concessi ogni anno 8 giorni di ferie pagate, godibili dopo il primo anno di lavoro.
Per gli operai che avranno prestato servizio per oltre 5 anni, le ferie saranno di 10 giorni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa delle ferie.

Art. 20. - Utensili e materiali.
L’operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione di questi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione e potrà farsi rilasciare ricevuta degli attrezzi di sua proprietà che eventualmente mettesse a disposizione dello stabilimento.

Art. 21. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni, e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenute sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso e logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 23. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
[…]

Art. 24. - Lavori discontinui.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le dodici ore giornaliere.
[…]

Art. 28. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti, fermo restando quanto è stabilito per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali al punto G) dell’articolo 4 dell’accordo Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme potranno essere punite:
а) con una multa fino ad un massimo di tre ore di paga;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) cori il licenziamento in tronco ai sensi dell’articolo 34.
Le multe saranno versate al fondo della Cassa Mutua Malattia.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio che:
а) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento, o al materiale di lavorazione, od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
d) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggior gravità o recidività la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 34. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione grave ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[…]
e) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso, o per conto di terzi;
[…]
g) recidiva nella medesima mancanza di cui all’articolo precedente che abbia già dato luogo a due sospensioni;
h) introduca persone estranee nello stabilimento senza regolare permesso.
Nei casi previsti dalle lettere b), d) e f) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale alla ditta.

Art. 36. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalla Direzione per certe eventualità, sempreché non modifichino il presente contratto collettivo di lavoro e non siano con esse in contrasto.
Tali norme, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nell’interno dell’officina o dove si effettua la paga.