Tipologia: CCNL
Data firma: 27 maggio 1946
Validità: 01.06.1946 - 31.05.1947
Parti: Associazione Italiana degli Industriali della Ceramica ed Abrasivi, Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica, Associazione Toscana degli Industriali del Vetro e della Ceramica e Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini
Settori: Chimici, Ceramica ecc., Industria, Operai

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario. Lavoro festivo. Lavoro notturno.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Festività.
Art. 11. - Sospensione del lavoro.
Art. 12. - Interruzione del lavoro.
Art. 13. - Riduzione di lavoro e turni.
Art. 14. - Recuperi.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trapasso di azienda. Caso di fallimento.
Art. 18. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 19. - Malattia.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Utensili e materiali.
Art. 24. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
Art. 25. - Paghe basi orarie.
Art. 26. - Lavoro a cottimo.
Art. 27. - Apprendistato.
Art. 28. - Lavori discontinui.
Art. 29. - Passaggio di mansioni.
Art. 30. - Conteggio paga.
Art. 31. - Deposito cauzionale.
Art. 32. - Reclami e controversie.
Art. 33. - Calcolo indennità.
Art. 34. - Preavviso.
Art. 35. - Indennità di licenziamento.
Art. 36. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Licenziamento per punizione.
Art. 39. - Trattenute per risarcimento di danni.
Art. 40. - Istruzione professionale.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 44. - Applicazione della regolamentazione salariale.
Art. 45. - Casi di miglioramenti e di aumenti concessi in anticipo sulle paghe.
Art. 46. - Decorrenza e durata.
Art. 47. - Industria abrasivi.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e minimi salariali in vigore al 15 maggio 1946, 27 maggio 1946

Tra l’Associazione Italiana degli Industriali della Ceramica ed Abrasivi, l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica, l’Associazione Toscana degli Industriali del Vetro e della Ceramica, […] con l’intervento del […] Segretario Generale dell’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini […], è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all’industria della ceramica, dei refrattari, del grès e delle terrecotte.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali, obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni di legge e quella per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia,

Art. 8. - Lavoro straordinario. Lavoro festivo. Lavoro notturno.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere e per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 10 ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato di domenica o durante le festività infrasettimanali come previsto dall’articolo 10.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
La maggiorazione festiva non verrà corrisposta agli operai che godono di riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale d’attesa e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in altro giorno compensativo.

Art. 14. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro le due settimane immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 21. - Ferie.
Il periodo di ferie pagate spettanti all’operaio, sarà in relazione all’anzianità di servizio e cioè per anzianità inferiore ai 5 anni gli saranno concesse ogni anno dieci giorni di ferie pagate, godibili dopo il primo anno di lavoro.
Per gli operai che avranno prestato servizio per oltre 5 anni, le ferie saranno di dodici giorni.
Agli effetti esclusivi delle ferie, l’anzianità maturata presso la stessa Azienda o altra azienda della categoria sarà utilmente computata per la concessione del maggior periodo feriale di dodici giorni.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa delle ferie.

Art. 23. - Utensili e materiali.
L’operaio riceverà dal suo capo tutti gli utensili e il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione di questi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione e potrà farsi rilasciare ricevuta degli attrezzi di sua proprietà che eventualmente mettesse a disposizione dello stabilimento.

Art. 24. - Conservazione degli utensili e dei materiali.
L’operaio è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà, in conseguenza, mediante trattenuta sul salario, delle perdite e dei danni eventuali che non derivano da uso e logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.
L’operaio non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 26. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[…]

Art. 27. - Apprendistato.
È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire qualificato, mediante un addestramento pratico.
Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di 4 anni.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
L’età massima dei lavoratori dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti è fissata in 17 anni compiuti, salvo che non risulti applicabile il comma precedente.
[…]

Art. 28. - Lavori discontinui.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le dieci ore giornaliere.
[…]

Art. 32. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti, fermo restando quanto è stabilito per il tentativo di conciliazione delle controversie individuali al punto C) dell’articolo 4 dell’accordo Buozzi-Mazzini del 2 settembre 1943.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme potranno essere punite:
a) con una multa fino a un massimo di tre ore di paga;
b) con la sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
c) con il licenziamento in tronco ai sensi dell’art. 38.
[…]
Le multe potranno essere inflitte all’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione, od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
i) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività la Direzione ha la facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 38. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità di licenziamento gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione grave ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[…]
e) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della direzione di oggetti per proprio uso, o per conto di terzi;
[…]
g) recidiva nella medesima mancanza di cui all’articolo precedente che abbia già dato luogo a due sospensioni entro l’anno.
Nei casi previsti dalle lettere b), d) e f) l’operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale alla ditta.

Art. 40. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Iniziative interaziendali atte a istituire scuole professionali dovranno avere il massimo appoggio.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalla Direzione per certe eventualità, sempreché non modifichino il presente contratto di lavoro e non siano con esse in contrasto.
Tali norme, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nella tabella dell’ingresso dello stabilimento e nell’interno dell’officina e dove si effettua la paga.

Art. 47. - Industria abrasivi.
Dall’osservanza del presente contratto sono escluse le ditte esercenti l’industria degli abrasivi che sarà disciplinata da un apposito Contratto Nazionale.