Corte di Appello di Ancona, Sez. Lav., 22 maggio 2012 - Beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al periodo ultradecennale di esposizione al rischio amianto


 

 

Fatto



1. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Macerata, ritenuto che il ricorrente era decaduto dalla facoltà di intimare i propri testimoni e, quindi, non aveva assolto all'onere, suo stesso incombente, di dimostrare i fatti delle rivendicate pretese; considerato che, comunque, erano rimaste totalmente sfornite di prova le circostanze fattuali relative alle mansioni concretamente esercitate da Q.G. all'interno della Società gestioni industriali di Civitanova Marche, nella decoibentazione delle carrozze ferroviarie, ha rigettato la domanda di riconoscimento - nei confronti dell'I.N.P.S. - dei benefici previdenziali della rivalutazione della posizione contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto.

2. Nel tempestivo appello proposto avverso tale decisione, il Q., articolati i motivi di gravame, ha concluso affinchè questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, riconosca al medesimo i benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione al periodo ultradecennale di esposizione al rischio amianto (per le sue mansioni di verniciatore in lavorazioni comportanti la sistematica trattazione dell'amianto, per la ristrutturazione e decoibentazione di carri ferroviari in ambienti ove erano presenti fibre di amianto aerodisperse per l'intero periodo lavorativo) nonchè il diritto ai corrispondenti accrediti contributivi, moltiplicando per il coefficiente 1,5 il periodo lavorato, in quantità superiore a 10 anni, con la condanna dell'I.N.P.S. alla rivalutazione contributiva; distratte le spese.

2.1. In via istruttoria l'appellante ha richiesto l'integrazione della prova per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con i testimoni ridotti dal Giudice con l'ordinanza del 14 febbraio 2004, nonchè gl'11 ottobre 2004, non essendovi stata acquiescenza al riguardo.

3. Nella resistenza dell'appellato I.N.P.S. (che ha concluso per la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese), raccolto l'interrogatorio libero dell'appellante, escussi alcuni testimoni, la causa è stata decisa come da dispositivo letto al termine della stessa udienza di discussione.

Diritto



4.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante nel censurare la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza impugnata deduce la violazione dell'art. 421 c.p.c., comma 2, che avrebbe, viceversa, consentito al Giudice del lavoro di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione dei mezzi di prova ritenuti necessari, anche perchè in costanza di intimazione di un solo testimone (a fronte dei tre ammessi dal Tribunale) si imponeva la rimessione in termini per l'intimazione degli altri testimoni sfuggiti nella redazione della intimazione per scusabile errore materiale.

4.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per la illogicità della decisone per la mancata considerazione delle linee guida, elaborate dal Ministero del lavoro per il caso della Società gestioni XXX, in relazione alla qualifica dell'appellante di operaio specializzato (passato alla 4^ categoria) addetto fino al 1987 a mansioni svolte con continuità nelle aree dello stabilimento connesse alla riparazione e bonifica dei rotabili ferroviari, con esposizione alle fibre di amianto aerodisperse.

Tanto più che dalla C.T.U. ambientale disposta all'interno della Società gestioni XXX (nell'ambito di distinto giudizio previdenziale promosso da altri operai nei confronti dell'I.N.P.S. sempre per i benefici contributivi derivanti dalla esposizione qualificata all'amianto) era emerso che in tutti i reparti (nove) l'esposizione all'amianto superava, fino al 31 dicembre 1987, la soglia dello 0,1 fibre al centimetri cubo, prevista per il riconoscimento della esposizione rilevante.

Su tale punto - stando alla prospettazione della parte appellante - è illogico il passaggio motivazionale della sentenza impugnata nel passo in cui considera priva di "...efficacia probatoria...",diretta o indiretta la documentazione prodotta dal ricorrente (compresa la relazione di C.T.U. disposta in gradi di appello, nella causa parallela) non avendo il Tribunale rilevato che l'analisi della C.T.U. (alla fine recepita dalla Corte a sostegno dell'accoglimento delle domande degli operai della Società gestioni XXX) si era estesa ad ogni reparto e, quindi, anche a quello in cui lavorava l'appellante.

4.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la illogicità della limitazione della prova per testimoni a soli tre nominativi rispetto ai sei chiesti nel ricorso introduttivo, avendo il ricorrente il diritto di dimostrare in giudizio il proprio assunto con ogni mezzo di prova, in virtù del diritto al giusto procedimento ai sensi dell'art. 11 Cost..

5. L'appello è fondato per le ragioni che di seguito si illustrano.

5.1. Nel procedere all'esame congiunto del primo e terzo motivo di gravame - strettamente connessi - non va trascurato che all'udienza dell'11 ottobre 2004 il difensore del ricorrente, adducendo l'errore scusabile capitato per un mero disguido nella parziale omissione nella lista dei testimoni formulata nella intimazione, chiedeva la rimessione in termini avendo intimato per quella udienza un solo testimone a fronte dei tre testimoni (a scelta del ricorrente) ammessi con ordinanza 14 - 16 febbraio 2004.

5.2. Nonostante la sostanziale adesione del difensore dell'I.N.P.S. a tale rimessione in termini (l'avvocato dell'I.N.P.S., infatti, premessa la coerenza dell'Istituto alla mantenuta linea difensiva orientata a "...non ostacolare il lavoratore attore...".

precisava formalmente di non formulare eccezione di decadenza in proposito) nel fissare ad altra udienza l'escussione del testimone intimato (e non comparso), rilevava d'ufficio la decadenza per gli altri testimoni non citati, rigettando per implicito l'istanza di rimessione in termini.

5.3. Questa Corte rileva che nella risalente formulazione dell'art. 104 disp. att. c.p.c., comma 1, applicabile "ratione temporis" (prima della novella che, attuata con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, nel sostituire il comma 1, ha - tra l'altro - inserito l'inciso ""...anche d'ufficio... "), in difetto di eccezione della controparte la decadenza per mancata intimazione di testimoni non era rilevabile d'ufficio, di talchè, nella fattispecie in esame, stante la adesione della controparte (cointeressata all'esito della prova e, quindi, all'audizione dei testimoni) non è legittima la declaratoria di decadenza tanto più che, stante la mancata comparizione del testimone regolarmente intimato, il differimento dell'udienza disposto per tale causa, consentiva la regolarizzazione senza comportare nessun aggravio dei tempi di definizione della causa, ai fini del rispetto dei canoni della ragionevole durata del processo.

5.4. A tal proposito è sufficiente richiamare il persuasivo e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 104 disp. att. c.p.c., - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova predisposta, non per ragioni di ordine pubblico, ma nell'interesse delle parti - va interpretata in coordinazione sistematica con l'art. 250 c.p.c., (che dispone l'intimazione di comparire ai testimoni da parte dell'ufficiale giudiziario) e deve essere intesa nel senso che la decadenza dalla prova, nel caso di omessa citazione dei testi, senza giustificato motivo, per l'udienza fissata per il raccoglimento della prova (ed in caso di concomitante difetto di comparizione spontanea degli stessi, la quale ultima equivale alla citazione), deve essere pronunziata quando tale omissione (o mancata comparizione) venga posta in essere (o si verifichi) in relazione all'udienza nella quale la prova deve essere assunta e deve essere eccepita dalla parte interessata nella stessa udienza alla quale sì riferisce la inattività (o l'assenza), che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione" (Cass., civ. sez. 2^, n. 15759 del 13 agosto 2004).

6. Anche il secondo motivo di gravame è fondato alla stregua delle risultanze della istruttoria rinnovata in appello, avendo i testimoni (il dirigente tecnico E. e l'operaio verniciatore P.) ricordato come - nel contesto delle operazioni di decoibentazione delle carrozze ferroviarie eseguite nel capannone della Società gestioni XXX- il Q. avesse lavorato come verniciatore, stabilmente addetto negli anni al "reparto 300", ove le operazioni di applicazione dell'antiruggine e quelle di verniciatura implicavano di necessità la manipolazione di amianto - presente soprattutto nelle scaldiglie e nei corpi radianti - stante la proceduta tecnica delle operazioni preliminari dello smontaggio e del raschiamento manuale dei pannelli contenenti fogli isolanti in amianto.

6.1. Avendo l'I.N.P.S. partecipato alla causa analoga definita con sentenza di questa Corte (n. 133 del 2006 del 31 marzo - 7 luglio 2006, V. ed altri contro I.N.P.S.) ai fini della valutazione della esposizione qualificata all'amianto - anche per ragioni di economia processuale - vanno richiamate le risultanze di quella C.T.U. ambientale, ritualmente prodotta in copia dalla parte appellante, posto che "Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata" (Cass., civ. sez. 2^, n. 1242 del 19 settembre 2000).

6.2. Va premesso che, in relazione alla avvenuta cessazione delle lavorazioni di cui si tratta e dall'abbandono dei locali in cui esse sono state eseguite, si deve ritenere non necessario che, al fine del riconoscimento del beneficio di esposizione qualificata all'amianto, il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la "rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità (in questi termini: Cass., sez. lav. n. n 16119 del 2005).

6.3. Dalla C.T.U. ambientale (relazione a chiarimenti del prof. F. depositata il 17 febbraio 2006) nonchè dai passi della motivazione della richiamata sentenza n. 133 del 2006 emerge - per quanto qui interessa - che"... La principale attività produttiva dello stabilimento S.G.I. nel periodo di interesse di questa relazione, consisteva nelle costruzione, manutenzione, coibentazione e decoibentazione di carrozze rotabili ferroviarie. Le mansioni che comportavano una maggiore esposizione all'amianto erano quelle di tappezziere - falegname per gli interventi all'interno delle carrozze e dei carri frigorifero, di elettricista per gli interventi sulle apparecchiature e sui circuiti elettrici, di lamierista - pannellista per interventi su parti della carrozza che contenessero manufatti in amianto. Va evidenziato che, se sono particolarmente importanti le esposizioni "dirette" di quanti personalmente addetti all'applicazione e/o alla rimozione di materiali e manufatti contenenti amianto, non possono essere trascurate neanche le esposizioni "indirette" di quanti, anche non personalmente addetti alle suddette operazioni, erano presenti ad esse, soprattutto in spazi confinati (ad esempio, interni di rotabili quali gli scompartimenti di carrozze - passeggeri) in quanto non serviti da aspirazioni adeguate e/o non sottoposti a ricambio forzato dell'aria - ambiente. Alla XXX gli interventi di lavorativi avvenivano in ambienti comuni, suddivisi per reparti denominati da R100 a R900, trasportando le carrozze all'interno della fabbrica sui binarì, da un reparto all'altro. La sequenza delle fasi di lavorazione è stata ricostruita nel modo seguente. Dall'entrata nello stabilimento, la carrozza veniva completamente spogliata di ogni arredo e pannellatura interna. Lo smontaggio di pareti ed infissi per le successive attività di decoibentazione riparazione e manutenzione avvenivano principalmente nell'ambito del Reparto denominato 200 ovvero Ferroviaria Legno ed anche nel reparto Carpenteria Metallica denominato Reparto 400 e reparto R300 denominato Verniciatura. Per togliere l'amianto dalle parti interne della carrozza, gli operai usavano delle semplici "raschiette" di metallo, senza alcuna protezione delle vie respiratore contro la polvere. La pulizia completa della struttura metallica era assicurata, in ogni caso, da un successivo processo di sabbiatura ovvero granigliatura.

Successivamente la carrozza passava al Reparto 100 ovvero Ferroviaria - Ferro, dove si lavorava alla sostituzione e alla riparazione delle parti danneggiate della struttura metallica (in sostanza si trattava, quindi, di un reparto di carpenteria medio - pesante). Seguivano la verniciatura e il nuovo allestimento dei pannelli e degli arredi interni, da parte dei falegnami. Dalla metà degli anni '70 alla XXX iniziarono i lavori di grande manutenzione su rotabili che circolavano da decenni. Si trattava di rotabili ferroviari precedentemente coibentati, anche con amianto spruzzato. Queste riparazioni comportavano un'esposizione degli addetti senz'altro importante, specialmente per quelli che smontavano le parti contenenti manufatti di amianto quali i falegnami e i tappezzieri, ma anche per i verniciatori e i sabbiatori. Si richiama che l'amianto, all'interno delle carrozze passeggeri e bagagliai, era presente nel sottocassa, sotto il pavimento, sulle pareti laterali, sul soffitto, attorno alle condotte dell'aria, nelle scaldiglie e nelle parti di alcuni arredi. Oltre alle carrozze passeggeri, la XXX continuò a riparare carri frigorifero, dove l'amianto si trovava sulle condotte refrigeranti e, per i carri più vecchi, nei rivestimenti. Dalla metà degli anni '70 non venne più applicato amianto a spruzzo nelle carrozze nuove e in quelle sottoposte a grande manutenzione e nella ricoibentazione, esso venne sostituito da pannelli a base di fibre minerali artificiali. Norme tecniche sull'adeguamento degli impianti e l'organizzazione del lavoro negli interventi di decoibentazione vennero diramate da una Circolare XXX nel 1983, ma non risulta che esse siano state concretamente recepite ed applicate alla XXX: nella sostanza gli interventi di manutenzione, scoibentazione e ricoibentazione comprese, proseguirono come nel passato.

La ricostruzione delle attività lavorative nei vari reparti, così come eseguita da parte della consulenza CONTARP è la seguente:

Reparto n. 100......omissis... Reparto n. 300 = VERNICERIA. Si svolgeva attività di pre - verniciatura (compresa la sabbiatura) e di verniciatura di carri, carrozze e di loro componenti. In maniera limitata venivano svolte alcune operazioni di montaggio finale e prove finali di impianti (elettrici, pneumatici, di frenatura)...omissis...

Il fascicolo della C. disponibile presso l'archivio del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL (OMISSIS) - YYY è assai scarno rispetto al problema delle operazioni di decontaminazione e bonifica dell'amianto effettuate all'interno dello stabilimento e delle esposizioni ad amianto dei lavoratori che vi operarono. E' comunque stato evidenziato come la XXX non compaia nell'elenco bibliografico di Merler 1990 contenente le "ditte esterne alle FS che risultano aver prodotto o commercializzato vetture e vagoni ferroviari e dove è possibile sia esistita esposizione ad amianto " e delle "ditte che hanno effettuato la coibentazione con amianto di rotabili ferroviari (Annuario KOMPASS 1984-1985)". Tuttavia elementi utili circa la presenza di amianto nell'ambito della C. SGI, sono stati recuperati dalla ASL di Civitanova ed indicati come segue.

Lo SPreSAL piemontese della ASL (OMISSIS) - sede di (OMISSIS) ha fornito una ricerca documentale sui rapporti commerciali, per la fornitura di manufatti a base di amianto, tra la SIA" Nuova Capamianto e la C. - XXX, in cui si evidenzia copia di un piccolo numero di ordini e relative fatture per la fornitura di "cartoni" di amianto, cordami a base di amianto e guarnizioni in gomma-amianto (serie "Tenax"), peraltro relativo al solo periodo 1972- 1975; non è tuttavia possibile escludere che transazioni tra le due aziende siano avvenute anche in altri periodi, relativamente ai quali non siano più disponibili i fascicoli d'archivio.

L'amianto poteva essere presente in diverse parti dei rotabili:

spruzzato sul versante interno delle lamiere che costituiscono le pareti delle cabine di guida di locomotori, carrozze passeggeri, vagoni postali, carri-frigo, carri-cellulare, in forma di pannelli compressi nelle intercapedini delle pareti di diversi tipi di rotabili, informa di sindanio (materiale compatto in resina inglobante amianto) dietro i quadri elettrici, in forma di cordami attorno alle tubazioni di trasporto del vapore poste nel sottocassa e, all'interno della carrozza, nelle scaldiglie sotto i sedili, in alcuni tipi di retroschienale.

Confrontando la descrizione, la classificazione e la utilizzazione nei mezzi rotabili si può constatare che i prodotti più friabili erano quelli impiegati per la coibentazione delle pareti, del pavimento, del soffitto e dei divisori di tutto il materiale rotabile. Queste coibentazioni erano nascoste alla vista con delle pannellature di materiali vari avvitate in genere alla struttura portante. L'utilizzo di amianto, prevalentemente Crisolito, in forma di corde per il rivestimento delle condotte del vapore e informa di cartone per le guarnizioni di tenuta è diventato successivamente agli anni '60 continuativo grazie alle notevoli proprietà di isolamento termico ed acustico ed al basso costo del materiale.

L'amianto informa di materassini o pannelli e successivamente spruzzato è stato usato in quantità notevoli come riscontrabile dalle schede relative alla tipologìa costruttiva delle singole carrozze. Una carrozza conteneva mediamente 800 Kg di amianto e quantità maggiori erano poste sui locomotori. In particolare l'amianto viene indicato presente in:

LOCOMOTORI: Nel rivestimento interno delle testate delle cabine, sull'imperiale delle cabine di guida, come riparo isolante per interruttori extrarapidi, a protezione dei convogliatori per l'uscita dell'aria, a contatto dei deviatori aria della camera del reostato, sui coperchi delle botole poste sui pavimenti delle cabine di guida, sugli sportelli scorrevoli, come guarnizioni degli sportelli del cassone reostato, a ridosso della parete trasversale divisoria delle cabine di guida, nell'imperiale della cabina Alta Tensione (AT).

CARROZZE (nel rivestimento interno del cielo della carrozza, nel rivestimento interno delle fiancate, a protezione di tutti i cavi elettrici passanti, nel rivestimento interno delle pareti frontali, nel rivestimento delle condotte di riscaldamento e condizionamento, negli alloggi degli elementi termici come separazione dai rivestimenti e dagli arredi. BAGAGLIAI (VAGONI POSTALI) nel rivestimento interno del cielo del vagone, nel rivestimento interno delle pareti esterne, tra il pavimento e la lamiera esterna, a protezione dei cavi elettrici presenti, nel rivestimento interno delle pareti frontali, come isolamento a "vista" delle scaldiglie elettriche...omissis...L'esposizione ad amianto interessava quindi i tutti i luoghi dove avvenivano interventi di piccola/grande manutenzione e di demolizione delle partì dei rotabili contenenti amianto. Agli atti non è disponibile materiale documentale contenente informazioni relative a prelievi ambientali effettuati al fine di valutare l'esposizione del personale addetto alla manutenzione dei rotabili alle fibre di amianto. Mancano altresì indicazioni di operazioni di bonifica dell'amianto effettuate all'interno dei reparti e/o ambienti lavorativi interessati. La esposizione per categorie di lavoratori di uno stesso reparto si può allora derivare da notizie presenti nella letteratura scientifica reperibile nelle banche - dati nel settore della costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di rotabili ferroviari. Si può infatti valutare che le commesse delle Ferrovie dello Stato italiane alle singole aziende fornitrici/appaltatrìcì a cui esse sì rivolgevano derivavano, come è ovvio, da standard assolutamente uniformi su tutto il territorio nazionale. Ciò considerato, si ritiene utile riferirsi a conoscenze di letteratura che, pur non specificamente riferite alla XXX, rivestono valenza generale per il comparto della costruzione della manutenzione/riparazione/demolizione di rotabili ferroviari e possono fare quindi da cornice anche per una valutazione di detta azienda. Livelli di esposizione a fibre emesse durante le principali fasi lavorative ed operazioni di manutenzione delle carrozze ferroviarie sono riportati nella seguente tabella acquisita dal testo Amianto dell'Istituto Superiore di Sanità.

Concentrazione (ff/cc) di amianto per varie tipologie di lavorazioni.

Il numero di carrozze affidato per la decoibentazione a ditte esterne per gli anni 1985 e 1986 risulta uguale e pari a 12. Come si può vedere l'ultimo documento disponibile in atti è datato gennaio 1987 e contiene un ordine "aperto"per un numero imprecisato di rotabili da definire nel tempo e quindi non quantificabile. Nel documento del 16/11/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale risultano 30 veicoli scoibentati dal 1987 al 1990, numero in sostanziale accordo con le indicazioni degli anni precedenti se viene considerato il triennio 1987 - 1989, ad indicare una certa continuità di lavorazione nel periodo. La ulteriore documentazione relativa alle forniture richieste dalle FF.SS alla XXX quale capofila del raggruppamento di imprese, contiene indicazioni che terminano con l'anno 1988, con una richiesta aggiuntiva nel 1993 come indicato con maggior dettaglio nella tabella sotto riportata...omissis....

L'esposizione occupazionale a fibre di amianto, come a qualunque altro inquinante presente in atmosfera, dipende dalla durata e dalla concentrazione di inalazione. Questa ultima a sua volta è funzione della intensità della generazione dell'inquinante nel momento della sua emissione in atmosfera e dalla distanza alla quale l'operatore esposto è collocato rispetto alla sorgente stessa. In base a queste proposizioni le Agenzie e gli Enti preposti al controllo ed alla verifica dei livelli di esposizione occupazionale (siano gli stessi livelli contenuti in una apposita legge come nel caso specifico dell'amianto, oppure contenuti in norme o nei contratti collettivi di lavoro) richiedono che le valutazioni siano fatte su verifiche personali e non con rilievi di area. Le prime sono basate su dosimetri collocati direttamente sull'operatore il più possibile vicino sua alla zona di inalazione con l'intento di seguirlo nella sua dinamica lavorativa e rappresentarne la effettiva dose assorbita.

Le verifiche di area invece prevedono campionamenti in postazione localizzata e fissa al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente e con l'intento di fornire le indicazioni sulle strategie da adottare per la scelta delle tecnologie di depurazione da adottare. I campionamenti personali sono in effetti richiesti per la valutazione della esposizione in quanto a garanzia dell'operatore, ben conoscendo il processo di dispersione ed il fenomeno di diluizione che si ottiene dal punto di generazione all'ambiente circostante.

Prassi propria dell'Igiene Industriale.

Le osservazioni che seguono tratteggiano la abituale prassi propria dell'igiene industriale che deve stimare le concentrazioni degli inquinanti presenti in un definito ambiente di lavoro e successivamente calcolare il livello di esposizione personale del lavoratore. Questo calcolo si basa sulla conoscenza dei tempi dedicati alle operazioni emissive specifiche e sui tempi di permanenza all'interno di quell'ambiente di lavoro da parte del singolo lavoratore tenendo eventualmente in considerazione i limiti di incertezza. Naturalmente i tempi di permanenza all'interno di quell'ambiente di lavoro non sono materia dell'igiene industriale, ma variano in relazione alle specifiche modalità operative e di processo tipiche di quel reparto. Pertanto i tempi di esposizione sono forniti da coloro che operano nell'opificio e che sanno quanto ogni operatore permane in un determinato ambiente.

Nel caso in questione preme ricordare che, nello stabilimento XXX, l'amianto non costituiva una materia prima da lavorare per poi costruire il prodotto finito, ma che i lavoratori che direttamente effettuavano lavori di manutenzione alle carrozze ferroviarie potevano trovare le condizioni tali da poter essere considerati esposti ad amianto ai sensi del D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, e art. 31. Questo decreto, fedele alla direttiva Europea 83/477, predisposta in un'epoca in cui la principale fonte di esposizione era rappresentata dalla produzione di materiali in amianto - cemento, contiene le norme ed in particolare i criteri di giudizio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro. Il contenuto dei due articoli è naturalmente solo una parte della responsabilità competente agli organi di controllo, che sono invece preposti alla verifica complessiva dei rischi ambientali e dei rischi lavorativi attivi e passivi. Per loro l'accertamento della rilevanza igienico - sanitaria ambientale comporta il riconoscimento delle sorgenti di rischio e la responsabilità di prescrivere azioni correttive commisurate alla pericolosità riscontrata. Gli obblighi di tutti i soggetti coinvolti non sì esauriscono quindi con l'analisi del rischio, ma a loro carico esistono anche obblighi di verifica sulla sicurezza complessiva sui luoghi di lavoro come rilevato anche nella relazione del CTP. Valutazione dell'esposizione.

Dopo questa premessa di carattere generale, nel caso in esame occorre valutare le mansioni ed i reparti nei quali i ricorrenti operavano, le loro esposizioni alle concentrazioni ed i relativi tempi di esposizione. Non essendo possibile formulare valutazioni precodificate, è necessario ammettere come principio fondamentale che la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) possa potenzialmente pregiudicare le condizioni di salubrità ambientale, ma non sempre costituisca un effettivo pericolo certo per gli operatori. Secondo questi principi la loro intrinseca capacità di causare danni è legata all'oggettiva inalazione di fibre di amianto.

La valutazione della esposizione sì deve quindi basare sulla previsione della intensità di generazione delle sorgenti di emissive, sulla entità di dispersione e propagazione delle fibre ed sul grado di esposizione degli esposti. L'effettiva dispersione, è poi la conseguenza dell'azione di specifiche cause che favoriscono il rilascio di fibre di amianto insieme alla capacità dispersiva dell'ambiente in fisico che caratterizza il luogo di lavoro. La corretta valutazione del rischio amianto in senso generale deve perciò comprendere l'analisi di un insieme complesso di fattori.

Secondo le attuali norme italiane la valutazione del rischio amianto è corretta quando contiene l'analisi dei rischi potenziali, dei rischi attivati e delle cause attivanti, ovvero:

a) individua il contesto ambientale di riferimento;

b) identifica tutte le possibili sorgenti di contaminazione ambientale;

c) indica i soggetti esposti e tutti coloro che potranno subire le conseguenze dell'inalazione di fibre di amianto;

d) descrive tutti i possibili processi che determinano o potrebbero determinare il rilascio di fibre di amianto e la diffusione dello stato di contaminazione ambientale;

e) verifica la gravita delle possibili conseguenze subite dai soggetti esposti con riferimento alla loro vulnerabilità ed in relazione a tutti i possibili fenomeni che provocano e/o potrebbero portare le fibre di amianto all'interno delle vie di esposizione.

Secondo alcune indicazioni, le fibre appena liberate sono grossolane, parzialmente inalabilì e facilmente sedimentabilì a causa delle loro dimensioni e perchè in genere sono legate a frammenti di matrice, mentre le fibre sedimentate sono esposte a fenomeni di alterazione causati da sbalzi termici, imbibizione idrica, calpestio ed agenti chimici e meccanici che determinano la loro scomposizione in fibrille ultrafini. Queste ultime possono essere risollevate dal suolo, migrare anche a grande distanza dall'originaria sorgente disperdente.

Tali fenomeni determinano la dispersione secondaria di fibre di amianto e sono favoriti dalla caratteristica anisotropia strutturale delle fibrille, dalla loro capacità di dissociazione longitudinale, dalle loro caratteristiche aerodinamiche e dalla presenza di correnti d'aria. Gli effetti congiunti dei processi di dispersione primaria e dei fenomeni di dispersione secondaria determinano la contaminazione ambientale da fibre di amianto.

Oltre che da fattori sanitari, il grado di pericolosità e la valutazione del rischio è riconducibile pertanto allo stato di contaminazione ambientale che dovendo a sua volta accertare la concenti-azione aerodispersa di fibre di amianto, deve misurare il numero di fibre di amianto regolamentate presentì nell'unità di volume di aria, secondo le metodiche stabilite dal DM Sanità 6/9/94.

La stima quantitativa di grandezze frequentemente distorte da fattori fisici non facilmente determinabili e l'incertezza degli effetti prodotti dalle basse esposizioni e dalle esposizioni cumulate ha reso finora impossibile fissare un valore soglia biologicamente sicuro.

Ciononostante la normativa italiana contiene indicazioni per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro ed in particolare i criteri di giudizio che, per quanto concerne i quesiti in questione, sono sostanzialmente contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991., art. 24, comma 3, e art. 31.

Criteri di valutazione.

La valutazione dell'esposizione nella redazione della consulenza tecnica è stata quindi condotta avendo in mente i richiami legislativi ed in particolare una nota tecnica del Ministero del Lavoro del seguente tenore: "Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della L. n. 271 del 1993, sono riassumibili nel modo che segue. Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via.

Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel corso del tempo. Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono: abbiano svolto attività diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che la concenti-azione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm3 come valore medio su otto ore al giorno.

Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3. Questo modo di operare porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo ì periodi che comportano il beneficio da quelli che lo negano.

Calcolo dei valori di esposizione.

Il calcolo della concentrazione media annuale delle fibre di amianto, come valore medio di otto ore al giorno, necessario per l'identificazione dell'esposizione nel caso di attività previste, tratta di una questione i cui presupposti sono i seguenti:

- la durata di un turno giornaliero è posta pari a 8 ore;

- in un anno si hanno 240 giornate lavorative. Come indicato chiaramente nella relazione tecnica la modalità di stima della concentrazione media giornaliera di fibre di amianto alla quale il lavoratore è stato esposto durante l'anno impiegata è data dal prodotto della concentrazione di esposizione F per la durata espositiva t.

Se si ottengono valori di soglia superiori a quelli regolamentati (0,1 o 0,2 ff/cm) il lavoratore viene considerato "esposto all'amianto "ai sensi delle leggi citate. Il punto più critico di tutto il procedimento è rappresentato pertanto dalla conoscenza del valore di F e dei valori di t, ciò tanto più in quanto l'esame deve risalire indietro nel tempo, anche di decenni.

Per il fattore F, è a tutti noto come non siano disponibili dati personali o ambientali riguardanti l'inquinamento da amianto sufficientemente consistenti e sufficientemente stabili.

La più gran parte di essi è, oltre tutto, successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e riguarda situazioni di lavoro quasi sempre bonificate dall'amianto o in corso di avanzata bonifica.

Per quanto riguarda il fattore temporale t, anch'esso non facile da ottenere, le indicazioni sono generalmente tratte da notizie di fonte aziendale e sindacale, da deduzioni sulle caratteristiche dei cicli di produzione e dei prodotti, dalle conoscenze relative all'entità del consumo e dalla manipolazione dei materiali contenenti amianto, e così via.

Risulta pertanto necessario usufruire di una banca dati adeguata, ricorrendo alla casistica nazionale e internazionale.

Nella banca dati regolata dall'INAIL, sono inseriti valori di F provenienti da sperimentazione propria, di letteratura o tratti, quando non altrimenti specificato, dai dati del Berufgenossenschaften (camera del lavoro tedesca), atti a fornire indicazioni orientative per determinate mansioni e settori produttivi (E' stato precisato che nella vasta casistica tedesca i valori non sono riferiti a valori medi, bensì a valori che comprendono il 90% dei dati, rilevati nella maggior parte dei casi, nell'ipotesi del "caso peggiore").

Per esposizioni giornaliere di pochi minuti l'INAIL propone di valutare la durata dell'esposizione pari a 1/8 di giornata; per esposizioni settimanali più occasionali, per pochi minuti non tutti i giorni, va posta pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa...".

7. In relazione a tali criteri - per quanto qui interessa - il valore di esposizione qualificata all'amianto nel reparto 300 per il verniciatore R.V. (pagina 62 della sentenza citata) in posizione sostanzialmente analoga a quella del Q., è stata determinata in ragione di 110 fibre litro, superiore al valore di attenzione delle 100 fibre litro, di talchè va ritenuta dimostrata la esposizione qualificata all'amianto della persona appellante.

7.1. La Corte, infatti, condivide e recepisce integralmente le esposte considerazioni e conclusioni dell'Ausiliare officiato nella causa parallela, siccome coerenti con i dati obiettivamente rilevati e immuni da vizi logici ed errori di metodo, nonchè scevre da contestazioni di parte.

7.2. In sintesi, si deve ritenere dimostrata l'esposizione all'amianto dell'appellante, avvenuta in conseguenza del fatto che, per eseguire le sue mansioni di verniciatura, previo raschiamento di pannelli contenenti amianto, si ritrovava anche a manipolare l'amianto, subendo oltre alla esposizione indiretta (da ambiente di lavoro, per di più in ambiente, definito dal C.T.U. "confinato") anche una esposizione diretta all'amianto, senza contare la situazione di obiettivo aggravamento della esposizione all'amianto determinato allorquando le varie figure professionali si trovavano nell'unico e ristretto ambiente di lavoro (carrozze e motrici) ad operare in spazi angusti, in vicinanza delle stesse fonti di esposizione all'amianto.

8. Le conclusioni del C.T.U. prof. F. danno conto, in termini del tutto persuasivi, anche in relazione al fattore "rischio ambientale" ed aggravamento da lavoro in spazi confinati, nel contesto di mansioni che esponevano il Q. a contatto diretto con l'amianto.

8.1. La Corte osserva come la normativa di riferimento innanzi richiamata si limiti a prevedere l'esposizione qualificata all'amianto respirato nell'ambiente di lavoro senza tuttavia richiedere, quale connotazione ulteriore che l'assicurato debba dar prova di attività e di mansioni implicanti l'effettiva manipolazione (ovvero quella di raschiamento) dell'amianto.

8.2. Sul punto secondo il costante e condiviso orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità (in termini, tra le altre, Cass., civ., sez. lav., n. 2486 del 2008 secondo cui: "Il beneficio contributivo - pensionistico - consistente nella rivalutazione dei contributi previdenziali mediante la moltiplicazione del loro valore per il coefficiente 1,5 - previsto a favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (periodo in cui vanno comprese anche le "pause fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) è dovuto a coloro che dimostrino di avere svolto la loro attività in ambienti nei quali l'esposizione superasse il valore minimo stabilito dal D.Lgs. n. 277 del 1991, (0,1 fibre per centimetro cubo in media annua per otto ore al giorno), e ciò anche nel caso in cui l'esposizione risalga ad epoca precedente l'entrata in vigore di tale decreto") è sufficiente l'esposizione qualificata all'amianto respirato nell'ambiente di lavoro mentre la manipolazione dell'amianto è circostanza solo eventuale e, comunque, non essenziale ai fini della configurazione dell'esposizione (in termini, Cass., civ., sez. lav., n. 3095 del 2007).

8.3. Fermo restando che, anche alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale, con le sentenze n. 5 del 2000 e n. 434 del 2002, il concetto di esposizione indicato dalla L. n. 257 del 1992, debba essere inteso non in senso generico ma con riferimento al limite tecnico che definisce l'esistenza del rischio morbigerno da amianto così come indicato del D.Lgs. n. 277 del 1991, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità (fin dalle prime pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali le sentenze n. 4913 del 2001, n. 7048 del 2002) che l'esposizione debba essere riferita all'ambiente di lavoro senza necessità che le mansioni richiedano attività di effettiva manipolazione di materiali contenenti amianto.

9. Circa il numero di fibre di amianto utili per rendere significativa l'esposizione ai fini del beneficio pensionistico (ulteriore punto controverso tra le parti) va premesso che, nella fattispecie concreta, la domanda è stata inoltrata in via amministrativa anteriormente al regime meno favorevole (circa i benefici in materia di esposizione all'amianto) introdotto con il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, in vigore dal 2 ottobre di detto anno.

9.1. Va quindi precisato che la giurisprudenza di legittimità, dopo qualche iniziale oscillazione nel senso più rigoroso preteso dalla difesa dell'I.N.P.S. (v. Cass. sez. lav. 26.11.2004 n 22300) è da tempo ferma nel ritenere che anche per il beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (applicabile ratione temporis al caso) l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con quella superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3.

9.2. Considerato che tale principio, enunciato dalla Corte di Cassazione fa riferimento sia all'art. 24 che al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 31, è opportuno ricordare che l'art. 24 indica(va), al comma 3, il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia il cui superamento implica in sostanza la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, che richiede l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio, come l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza; l'informazione con periodicità annuale al lavoratore circa i rischi cui è esposto;

la delimitazione dei luoghi in cui sussistono le condizioni di esposizione a rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione dei lavoratori addetti dei mezzi individuali di protezione; misure particolari circa gli indumenti dei lavoratori e i servizi igienici a disposizione degli stessi; misurazioni periodiche dei livelli di esposizione; l'inserimento del lavoratore in apposito registro, con periodica comunicazione dei relativi dati a organi di vigilanza e sanitari.

L'art. 31, d'altra parte, indica i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito.

9.3. Il riferimento complessivo da parte della giurisprudenza di legittimità sia all'art. 24 che al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 31, per l'individuazione della soglia, che deve intendersi integrare la portata precettiva della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, implica in concreto, a ben vedere, il riferimento al valore meno elevato di cui all'art. 24, correlato ad una situazione considerata dallo stesso legislatore come di rischio qualificato e molto concreto, come di recente puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (in termini, Cass., sez. lav. n. 400 del 2007).

E in effetti è questa soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo quella che risulta considerata rilevante dallo stesso I.N.P.S. e che ha trovato riscontro concreto in talune precedenti pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005).

9.4. E' opportuno anche ricordare che, a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 - decies, comma 1, (inserito dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/18/CE) "Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite", il limite massimo di esposizione all'amianto nell'ambiente di lavoro sia ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo.

9.5. Peraltro tale discrimine corrisponde alla soglia ritenuta congrua dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 3, convertito in L. n. 326 del 2003, (secondo cui " Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno...) ai fini del beneficio contemplato da tale novella, in quanto correlata ad una situazione di rischio qualificato e molto concreto (nei termini: Cass. sez. lav. 19.9.2007 n 18945; 6.2.2007 n 2580; 25.1.2007 n.ri 1678 e 1679; 23.1.2007 n 1422; 19.1.2007 n 1180; 11.1.2007 n 400; 22.6.2006 n 27462; 21.12.2006 n 27297; 15.12.2006 n 26898; 11.7.2006 n 15679) e la giurisprudenza di legittimità si è oramai consolidata nel ritenere che "il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo - pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)" (in tal senso Cass., sez. lav. n. 18.945 del 2007 nonchè n. 498 del 2009).

9.6. Ed infatti, scopo della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, in esame è quella di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene (Corte Cost. n. 5 del 2000).

Tali potenzialità morbigene devono ritenersi correlate già ad un'esposizione all'amianto pari a 0,1 fibre a centimetro cubo, soglia cui il legislatore ha connesso l'adempimento a carico del datore di lavoro di una serie di obblighi di sorveglianza, valutazione di rischio, informazione dei lavoratori, predisposizione di misure tecniche, organizzative, procedurali, igieniche e di controllo, individuando poi la soglia di 0,2 fibre a centimetro cubo come soglia massima che obbliga il datore di lavoro a rimuovere la causa che ha determinato tale esposizione adottando quanto prima le misure appropriate (D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 31, richiamato dal D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 3, ai fini dell'individuazione del valore limite di esposizione - diverso dalla soglia prudenziale di potenzialità morbigena dell'esposizione individuata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, richiamato nelle pronunce della Suprema Corte in merito, nonchè dalle linee guida amministrative e tecniche concordate dalla commissione ministeriale, costituita da rappresentanti INPS, INAIL, INTERSIND e rappresentanti delle parti sociali per gli accertamenti demandati alla CONTARP).

9.7. Non può, infatti, concordarsi con quanto sostenuto dall'INPS, che individua il limite di esposizione in 0,2 ff/cc, facendo riferimento alla L. n. 257 del 1992, art. 3, che richiama espressamente il D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 31, in quanto non vi è alcun elemento da cui ricavare che l'individuazione di tale soglia di massima esposizione sia finalizzata alla disciplina della concessione dei benefici pensionistici di cui all'art. 13.

9.8. D'altronde, il fatto che il legislatore, sin dal livello di concentrazione dello 0,1 ff/cc, di cui all'art. 24, uguale per tutti i tipi di amianto, abbia prescritto una serie di misure, anche protettive specifiche (es. l'adozione di adeguati indumenti di lavoro o protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni di manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie), rende evidente che già al livello 0,1 ff/cc la diffusione di fibre di amianto nell'aria viene considerata dal legislatore come nociva.

9.9. Se, dunque, è questa la soglia di esposizione nociva per la salute, non vi è ragione alcuna per cui, prima della riforma del 2003, debba ritenersi che per fruire dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, (che, si evidenzia, non individua alcun limite soglia di esposizione per la fruizione dei benefici previdenziali) sia necessario una esposizione superiore non solo alla soglia prudenziale dello 0,1 ff/cc, ritenuta nociva dallo stesso legislatore del 1991, ma anche alla soglia massima di esposizione individuata alla L. n. 257 del 1992, (che rinvia ai valori limite fissati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, come appena modificato dalla legge citata).

10. La riferita collocazione temporale della domanda permette pertanto all'appellante di fruire del beneficio a suo tempo richiesto a mente della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, con l'applicazione del maggior coefficiente di rivalutazione della pensione dell'1,5 %, rispetto a quello dell'1,25 % previsto dalla riforma dell'ottobre 2003 che si è richiamata.

10.1. Infatti il B. può giovarsi della disposizione prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, a tenore della quale "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 3, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre... ", con la precisazione che "...detta norma si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che conseguano sentenze favorevoli in controversie avviate entro la stessa data".

10.2. Ciò comporta l'accoglimento del gravame, nei termini in cui è stato proposto, con il riconoscimento al Q. della maggiorazione pensionistica in base al periodo di esposizione, con il coefficiente moltiplicativo dell'1,5% utile sia per l'accesso che per la determinazione dell'importo pensionistico.

11. Non si ravvisano ragioni per derogare, quanto al regolamento delle spese processuali del doppio grado, rispetto al preferenziale criterio sancito dall'art. 91 c.p.c., della piena soccombenza.

 

P.Q.M.



A - in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accertata l'esposizione qualificata all'amianto, per il periodo compreso tra il primo gennaio 1975 ed il 31 dicembre 1987, dell'assicurato Q.G. e, di conseguenza, la maturazione del diritto al beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in ragione del coefficiente di moltiplicazione 1,5 delle settimane di contribuzione, condanna l'I.N.P.S., al ricalcolo della posizione contributiva e pensionistica, ai fini della erogazione delle differenze dei ratei di pensione oltre interessi nella misura legale ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT come per legge;

C - condanna l'I.N.P.S. a rifondere alla parte appellante le spese processuali che si liquidano per il primo grado in Euro 750 per diritti ed Euro 1100 per onorari e, per questo grado, in Euro 730 per diritti ed Euro 1.300 per onorari oltre il rimborso forfetario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Ancona, il 23 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2012