Cassazione Penale, Sez. 4, 09 ottobre 2012, n. 39880 - Art. 234 D.P.R. 547/55: strumenti indicatori


 

 

Presidente Brusco - Relatore Zecca

Fatto



La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto B.G. e A.M. dal delitto di lesioni colpose gravi per colpa generica e per violazione di specifiche norme cautelari antinfortunistiche ad essi addebitato in concorso.
Il ricorrente propone ricorso per cassazione ai soli fini della responsabilità civile degli originari imputati (576 c.p.p.) e denunzia:
violazione dell’art. 234 DPR 27/3/1955 n. 547 in relazione agli artt. 42 c.p. e 590 c.p. nonché illogicità e mancanza di motivazione per avere la sentenza impugnata negata l’applicabilità del precetto di cui all’art. 234 del detto DPR con l’escludere che il silo nel quale si verificò il distacco del cappello sia un apparecchio a pressione destinatario della cautela speciale di cui all’art. 234 detto.
All’udienza pubblica del 20 Gennaio 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Diritto



Il ricorso è infondato. La denunziata mancanza di motivazione non è ravvisabile dal momento che è ben evidente la esistenza di un testo scritto della motivazione e allo stesso tempo è altrettanto evidente la esistenza di una argomentazione giustificativa complessa che da conto delle ragioni per le quali la Corte di appello ha adottato la sua statuizione di conferma della sentenza assolutoria di primo grado.
Quanto al resto la sentenza impugnata ha accertato con motivazione esente da errori logici, da vizi di argomentazione giuridica, da aporie e discontinuità, da utilizzo di regole di esperienza fallaci, e con esame attentamente critico delle opposte conclusioni rassegnate dal consulente tecnico del PM e dalla difesa degli imputati, che il serbatoio nel quale fu immessa la calce non era apparecchio a pressione ma a sfiato libero (due sfiatatoi), che lo sfiato era ancora pervio e libero fino ad un attimo prima del distacco del coperchio del silo, che le operazioni di travaso della calce nel serbatoio erano effettuate dalla parte civile M. con una autocisterna del trasportatore autonomo del quale il M. risultava collaboratore domestico, mai sottoposta a revisione nel corso degli anni, che le valvole poste a protezione del compressore e della cisterna non avevano debitamente funzionato al determinarsi di una sovrappressione nel serbatoio di destinazione, che all’esito dell’incidente il tubo di trasferimento della calce dalla cisterna al silo era stato trovato in condizioni che provavano una pressione di trasferimento eccessiva. Altrettanto significativa la circostanza sottolineata dalla sentenza di una zeppa di legno bloccata sotto l’acceleratore del mezzo per fornire, con l’aiuto della maggiore energia fornita dal motore in accelerazione, maggiore spinta alla pompa di immissione nel silo.
Correttamente la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità delle regole cautelari che disciplinano l’uso di apparecchi a pressione e ha escluso qualsiasi vincolo causale tra la incompletezza delle previsioni di rischio nel prescritto documento di valutazione peraltro regolarmente redatto, e il meccanismo che ha cagionato le lesioni oggetto di processo.
Da ultimo non è procedimento di eliminazione mentale ma semplice congettura smentita dall’accertato funzionamento dello sfiato durante il carico e dalla considerazione della causa di neutralizzazione del doppio sfiato, quella secondo la quale se lo sfiato avesse funzionato l’infortunio non si sarebbe verificato. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.