Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 ottobre 2012, n. 17094 - Attività di cameriere e lombosciatalgia acuta da sforzo


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 11983/2008 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

(Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, successivamente (Omissis) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Fallimentare, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (Omissis), giusta delega e procura speciale notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 170/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 19/03/2008 R.G.N. 702/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/07/2012 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza depositata il 18.3.2008, la Corte di Appello di L'Aquila rigettava il gravame proposto da (Omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che, in accoglimento della domanda di accertamento proposta dalla (Omissis) s.p.a., aveva dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato all'appellante dalla predetta società datrice di lavoro. La giusta causa si riferiva allo svolgimento dell'attività di cameriere presso una pizzeria in giornate nelle quali il (Omissis) era rimasto assente dal lavoro per un episodio di lombosciatalgia acuta da sforzo.

Osservava la Corte territoriale che costituivano dati pacifici in giudizio lo svolgimento della suddetta occupazione per numerosi giorni nel periodo di assenza dal posto di lavoro per inabilità temporanea assoluta e lo spostamento, effettuato a bordo di una motocicletta lungo un percorso impegnativo di circa venti chilometri, che il (Omissis) doveva compiere per il raggiungimento della pizzeria. Tali circostanze, unitamente alle modalità della prestazione lavorativa dì cameriere, richiedente un impegno fisico presumibilmente non inferiore a quello tipico delle mansioni di addetto all'imballaggio svolte alle dipendenze della soc. (Omissis), erano incompatibili, alla stregua del notorio, con la dedotta lombosciatalgia, con la conseguenza che o la suddetta patologia non era realmente esistente o, se lo era, il lavoratore avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi comportamento che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione; in entrambi i casi era ravvisabile un comportamento colpevolmente inadempiente, di gravità tale da inficiare radicalmente il rapporto fiduciario. A tale conclusione era possibile pervenire senza dare ingresso all'istanza istruttoria del (Omissis), volta all'ammissione di una c.t.u. medico-legale.

Per la cassazione di tale sentenza (Omissis) propone ricorso, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la società (Omissis).

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

Successivamente si è costituito il Fallimento della (Omissis) s.p.a., in persona del curatore, autorizzato a resistere in giudizio con decreto emesso dal giudice delegato il 3 luglio 2012.

Diritto



Con il primo motivo, si denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 116 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per non avere la Corte territoriale accolto l'istanza di ammissione di c.t.u. medico-legale al fine di stabilire se il lavoro svolto presso la pizzeria avesse potuto aggravare le condizioni di salute del ricorrente o ritardarne la guarigione. La Corte di appello, senza avvalersi di alcun accertamento tecnico, aveva espresso un giudizio di non compatibilità - tra l'espletamento di dette attività e la lombo sciatalgia - privo di qualsiasi obiettivo riscontro, mentre nella memoria di costituzione in primo grado il (Omissis) aveva specificamente dedotto che le posture tipiche del cameriere (posizioni della regione tronco-dorsale, brevi camminamenti, effettuazione di soste e periodo di riposo) ben potevano essere assunte da un soggetto lombosciatalgico senza aggravamento nè ritardo nella guarigione.

Con il secondo e il terzo motivo, si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale affermato che l'incompatibilità della condotta del lavoratore con i doveri scaturenti dal rapporto di lavoro poteva essere ritenuta sussistente alla stregua del notorio. Al contrario, il fatto notorio - inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile - non poteva essere richiamato nella fattispecie sia perchè quello che il giudice di merito aveva così qualificato era in realtà un giudizio di valore implicante una serie di accertamenti di natura tecnica, sia comunque per non costituire la affermata "incompatibilità" una circostanza rientrante nella conoscenza comune della collettività, ma al più il frutto di conoscenze o esperienze particolari di quel giudice. In ogni caso, la mancata ammissione della c.t.u. medico-legale aveva impedito al ricorrente di potere vincere la presunzione che il giudice aveva affermato derivare dal fatto notorio; difatti, il ricorrente aveva allegato di essere affetto da lombosciatalgia cronica e di avere lavorato solo per poche ore e per qualche sera presso la pizzeria con mansioni paragonabili a quelle di un direttore di sala senza perciò avere aggravato la patologie e/o ritardato la guarigione. Tutte circostanze che, attraverso l'accertamento tecnico, avrebbero consentito di disattendere il suddetto giudizio solo presuntivo.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha affermato la possibilità di due sole alternative: "...o il dipendente era in grado di lavorare ed allora aveva il dovere di non sottrarsi alla obbligazione di rendere la sua prestazione, ovvero non era in grado, ed aveva il dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che potesse pregiudicare le sue prospettive di guarigione". A tale alternativa il giudice di appello era pervenuto sulla base del presupposto - privo di riscontro oggettivo - che l'impegno fisico richiesto per il compimento dell'attività di cameriere fosse "presumibilmente non inferiore" a quella richiesta per lo svolgimento delle mansioni cui il ricorrente era adibito presso la società appellata (attività di imballaggio). Tale ragionamento era inficiato dal vizio logico di non avere considerato come possibile l'ipotesi data dallo svolgimento di un'attività richiedente un minore sforzo fisico rispetto a dette mansioni.

Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente, sulla premessa di avere subito una grave lesione del diritto di difesa per effetto della decadenza dalla prova testimoniale dichiarata in primo grado a causa dell'assenza del suo originario difensore, deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto ammettere in secondo grado i mezzi di prova da ritenere indispensabili ai fini della decisione, quale la prova per testi vertente sulle modalità indicate al punto 2 del ricorso in appello.

Con i primi quattro motivi, si denunziano errores in iudicando e vizi di motivazione unitariamente riconducibili al giudizio valutativo espresso dal giudice di appello che, senza acquisire elementi di cognizioni attraverso una c.t.u. medico-legale, oggetto di specifica istanza istruttoria, aveva ritenuto di potere comunque affermare l'incompatibilità dell'impegno fisico richiesto dallo svolgimento dell'attività di cameriere con il dovere del (Omissis), assente dal posto di lavoro per infortunio, di non aggravare con il proprio comportamento durante l'assenza le possibilità di guarigione. A tale carenza il giudice di merito aveva poi ovviato facendo ricorso improprio al fatto notorio e comunque non consentendo all'appellante di vincere la presunzione derivante dalla prova indiziaria.

I motivi sono infondati.

L'oggetto dell'accertamento medico-legale invocato dall'appellante, per quanto si desume dal ricorso, stante il principio di autosufficienza dello stesso, era interamente incentrato sulle caratteristiche dei movimenti tipici che può assumere un cameriere nell'espletamento dei suoi compiti di servizio ai tavoli, quali: "1) posizione tronco-dorsale sia in piedi che seduto; 2) posizione tronco-dorsale piegata la massimo per la consegna della singole portate su un tavolo (avente altezza non minore di mt. 1,00/1,15); 3) brevi camminamenti per brevi minuti; 4) prevalente postura della regione tronco-dorsale eretta, per il controllo dei clienti; 5) effettuazione di soste e di periodi di riposo". Tale attività era poi messa a confronto con quella propria delle mansioni (da ultimo) assegnate al ricorrente e consistenti nell'espletamento dell'attività di imballaggio, che - secondo quanto dedotto dalla stessa parte - comporta pericolose sollecitazioni della regione tronco dorsale e sono altamente lesive per un soggetto affetto da malattia lombosciatalgica.

Deve tuttavia osservarsi che, se è vero che l'accertamento richiesto avrebbe consentito un approfondimento delle circostanze su cui si incentra l'attuale impugnazione, è altrettanto vero che il relativo riscontro, quand'anche effettuato, non avrebbe esaurito la serie logico-giuridica delle argomentazioni su cui la sentenza impugnata si fonda.

Questa ha, difatti, evidenziato come anche la percorrenza di una tratta di diversi chilometri a bordo di un motociclo con fondo stradale difficoltoso costituisse (l'altro) comportamento pregiudizievole per le possibilità e i tempi della guarigione, in nesso causale diretto con la patologia lombosciatalgica. Anche tale condotta era indicata nella lettera di contestazione e nel successivo licenziamento per giusta causa.

La sentenza ha dunque valutato unitariamente le due componenti di sollecitazione dell'apparato osteoarticolare, quella insita nella necessità di percorrere lunghe e non agevoli tratte stradali a bordo di un motociclo e quella connessa allo svolgimento dell'attività di cameriere.

Il ricorso per cassazione si incentra solo sul secondo fattore, del quale si lamenta la mancata verifica di incidenza causale, omettendo di considerare la prima componente, che la stessa sentenza impugnata chiaramente indica come causalmente efficiente, al pari dell'altro fattore.

Non solo non è stato censurato tale essenziale passaggio motivazionale della sentenza, tale da far degradare a fatto non decisivo per il giudizio (da cui l'insussistenza del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5) il mancato accertamento dell'incidenza dello svolgimento dell'attività di cameriere sulle possibilità di guarigione della lombosciatalgia acuta, ma pure le censure con cui si assume l'error in iudicando, essendo incentrate esclusivamente sulla riconducibilità o meno al notorio e sulla possibilità di vincere la relativa presunzione, nessuna valenza assumono con riferimento al giudizio, pure presuntivo, avente ad oggetto l'altra concorrente condotta, la quale resta non investita da censure. Non risulta che siano state interessate da specifiche istanze istruttorie le questioni riferibili alla natura del percorso stradale, alla sua lunghezza e al mezzo di trasporto utilizzato dal (Omissis), di talchè l'eventuale accertamento medico-legale avente ad oggetto esclusivamente la compatibilità della lombosciatalgia con l'espletamento dell'attività di cameriere non avrebbe valenza determinante.

Al riguardo, deve pure osservarsi che non può ritenersi estraneo al giudizio vertente sul corretto adempimento dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sul lavoratore un comportamento che, inerente ad attività extralavorativa, denoti l'inosservanza di doveri di cura e di non ritardata guarigione (cfr. Cass. n. 9474 del 2009, con cui è stata cassata la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non contrastante con i doveri del dipendente nel periodo malattia la condotta di un lavoratore che, pendente un ciclo riabilitativo per l'insorgenza di coxoartrosi, guidava una moto di grossa cilindrata, prendeva bagni di mare e prestava attività di direttore sanitario presso altro presidio sanitario).

Circa il quinto motivo del ricorso, a prescindere dall'assenza di qualsiasi censura di ordine processuale avente ad oggetto la dichiarata decadenza dalla prova (decadenza alla quale il giudice di appello non avrebbe potuto ovviare con l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio se non in presenza di specifici presupposti, nella specie nemmeno dedotti), deve parimenti rilevarsi che i capitoli della prova testimoniale articolati in primo grado non sono stati riportati puntualmente, in violazione del principio di autosufficienza, di talchè, anche solo per tale ragione, il motivo è inammissibile, in quanto non rispettoso delle prescrizione di cui all'articolo 366 cod. proc. civ., n. 6. Ove poi si dovesse dare rilievo a quanto sinteticamente riportato dal ricorrente nella narrativa del ricorso di legittimità, gli elementi di fatto su cui verteva la richiesta istruttoria testimoniale riguardavano sempre, ed unicamente, la circostanza di "avere lavorato per poche ore e per qualche sera presso la pizzeria di un amico con mansioni paragonabili a quelle di un direttore di sala e quindi senza la necessità di dover compiere alcuno sforzo".

In conclusione, in alcun modo è stata interessata dalla presente impugnazione la ragione di fatto costituita dalla probabilità, assunta con giudizio di verosimiglianza causale, che esercitasse un'incidenza peggiorativa sulla patologia osteoarticolare il (concorrente) comportamento costituito dall'uso reiterato e prolungato di un mezzo di trasporto che comporta sollecitazioni dell'apparato osteoarticolare.

Per tali ragioni il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..