Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 ottobre 2012, n. 17618 - Assegno di invalidità e risoluzione di un rapporto di lavoro





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 16202-2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

(Omissis) S.P.A. (già (Omissis) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

(Omissis) S.P.A. (già (Omissis) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3820/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2009 r.g.n. 3730/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



(Omissis), già dipendente della società (Omissis), premesso che:

- la (Omissis), a cui tutti i lavoratori erano iscritti, aveva stipulato con l' (Omissis) una convenzione e delle polizze collettive, tra le quali quella per "caso morte ed invalidità totale e permanente" assicurava la liquidazione di un capitale nel caso in cui il dipendente fosse stato colpito da un'infermità fisica o mentale da rendere obiettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro per la perdita della capacità di espletamento delle proprie mansioni o di qualsiasi attività lavorativa;

- nel (Omissis) era stata colpita da un grave stato depressivo, aggravato da altre patologie, tanto che l'Inps il (Omissis) le aveva concesso l'assegno di invalidità;

- non essendo più in grado di svolgere la propria attività di impiegata, aveva risolto consensualmente il rapporto di lavoro, ottenendo una somma aggiuntiva rispetto al TFR;

- aveva quindi, vanamente, richiesto alla Cassa di previdenza la liquidazione del capitale per invalidità permanente;

ciò premesso, chiese che fosse accertato il suo diritto all'indennizzo in questione, con conseguente condanna dell'Ente previdenziale e della Compagnia assicurativa al relativo pagamento. Radicatosi in contraddittorio con il (Omissis) spa (già (Omissis) spa) e con l' (Omissis) spa (quale successore a titolo universale della (Omissis) spa), nonchè, a seguito di intervento, con l' (Omissis)a spa (quale successore a titolo particolare dell' (Omissis) spa), il Giudice adito respinse la domanda.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12.5.2008 - 10.6.2009, rigettò, in forza di diversa motivazione, il gravame proposto dalla (Omissis).

A sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che:

- sulla base delle condizioni di assicurazione doveva esservi un nesso di causalità tra invalidità e risoluzione del rapporto, "nel senso che l'evento assicurato non è la mera invalidità dell'assicurato ma solo quella che abbia avuto conseguenze sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, che deve essere "obiettivamente impossibile" per la perduta capacità di espletamento delle proprie mansioni o addirittura di qualsivoglia attività lavorativa";

- sebbene potesse evincersi dagli atti di causa che l'Inps aveva riconosciuto alla (Omissis) l'assegno di invalidità con decorrenza dal (Omissis), non risultava che prima del (Omissis), data dell'accordo risolutorio del rapporto lavorativo, la lavoratrice avesse manifestato la sua impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro o, quanto meno, avesse chiesto di essere sottoposta a visita per fare verificare la propria inidoneità all'attività lavorativa;

- al contrario, poteva evincersi dalla lettera in data (Omissis), inviata alla (Omissis) e sottoscritta per accettazione, che la lavoratrice aveva espresso la volontà di "risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro con opportune agevolazioni da parte della società", sicchè, come convenuto, il rapporto si era risolto con il versamento di una "somma aggiuntiva";

- solo successivamente, con lettera dell'(Omissis), la (Omissis) si era rivolta alla Cassa di previdenza e assistenza per poter fruire della copertura assicurativa per il rischio della invalidità permanente;

- pur essendo pacifico tra le parti che la risoluzione consensuale del rapporto non è incompatibile con la copertura assicurativa dell'evento, occorreva che vi fosse un diretto rapporto di causalità tra l'invalidità e la cessazione de rapporto, cessazione che, invece, si era verificata per avere la lavoratrice accettato la risoluzione previa dazione di una somma aggiuntiva, in difetto della quale, dunque, doveva ritenersi che il rapporto sarebbe proseguito;

- l'intervenuta trattativa aveva pertanto determinato il venire meno del nesso di causalità tra l'invalidità e la cessazione del rapporto, e quindi la stessa esistenza dell'evento assicurato, rendendo dunque privo di rilievo il fatto che i motivi che avevano indotto la (Omissis) ad accettare l'incentivo all'esodo riguardassero la sua condizione di salute.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, (Omissis) ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

Gli intimati (Omissis) spa, (Omissis) spa e (Omissis) spa hanno resistito con distinti controricorsi, illustrati con memoria.

Diritto



1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che, sulla base delle premesse accolte, la Corte territoriale non avrebbe potuto logicamente ritenere che, in difetto di risoluzione consensuale, il rapporto di lavoro sarebbe proseguito, poichè tale conclusione era smentita dal dato oggettivo dell'incapacità al lavoro obiettivamente accertata a carico di essa ricorrente.

2. Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 350/2002; 584/2004; 15489/2007).

La sentenza impugnata, nei termini diffusamente ricordati nello storico di lite, ha affrontato le questioni rilevanti ai fini del decidere e, partendo dall'accertata necessità, sulla base delle pattuizioni assicurative, di un nesso di causalità tra invalidità e risoluzione del rapporto, ha, con argomentazione esaustiva e priva di vizi logici, motivatamente escluso che le condizioni di salute della (Omissis) fossero state la causa della risoluzione del rapporto lavorativo, potendo le stesse, al più, aver costituito il motivo che l'aveva indotta a risolverlo consensualmente dietro erogazione di un incentivo; evenienza, quest'ultima, che deve peraltro ritenersi irrilevante, posto che il motivo perseguito dal singolo contraente, quand'anche determinante della volontà negoziale, non si era esteriorizzato in una condizione o in una pattuizione contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 9840/1999).

Di ciò, del resto, fornisce conferma la circostanza, pure evidenziata dalla Corte territoriale, che prima della data dell'accordo risolutorio del rapporto lavorativo, benchè l'assegno mensile le fosse già stato riconosciuto dall'Inps, la lavoratrice non aveva manifestato la sua impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, nè, quanto meno, aveva chiesto di essere sottoposta a visita per fare verificare la propria inidoneità all'attività lavorativa.

Resta infine da rilevare, per completezza di motivazione, che tale inidoneità all'attività lavorativa è meramente affermata, non potendo di per sè essere desunta dal riconoscimento dell'assegno di invalidità, concedibile in caso di solo parziale incapacità lavorativa (cfr Legge n. 222 del 1984, articolo 1); dal che discende altresì un profilo di inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza.

3. In definitiva il motivo svolto non merita accoglimento, cosicchè il ricorso, che su di esso si fonda, va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo anche alla luce della natura e complessità della controversia, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in euro 40,00 (quaranta), oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per compenso ed accessori come per legge.