Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 60-4263

Modifica e integrazione della DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 “Attuazione dell'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
B.U.R. 6 settembre 2012, n. 36

A relazione dell'Assessore Monferino:
Premesso che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 è stato disciplinato e affidato ai Comitati regionali di coordinamento ex art. 27 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il DPCM prevede la seguente articolazione:
1. un comitato di coordinamento a livello regionale (CRC);
2. un ufficio operativo per la definizione dei piani operativi di vigilanza, presso il comitato regionale di coordinamento (UO);
3. organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV).
- con DGR n. 8-10241 del 09.12.2008 è stata definita la composizione del Comitato regionale di coordinamento secondo quanto previsto nel DPCM;
- il DPCM prevede le seguenti funzioni dell’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) e degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV):

UFFICIO OPERATIVO per la definizione di piani operativi di vigilanza:
1. pianificazione del coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale;
2. definizione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
3. in specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati;

ORGANISMO PROVINCIALE per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza:
1. attuazione dei piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati predisposti dall’ufficio operativo regionale;

- il DPCM prevede la seguente composizione dei predetti organismi:
UFFICIO OPERATIVO per la definizione di piani operativi di vigilanza composto dai rappresentanti degli organi di vigilanza;

ORGANISMO PROVINCIALE composto da:
1. Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL;
2. Direzione provinciale del lavoro;
3. INAIL;
4. ISPESL;
5. INPS;
6. Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

- con DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 è stata data attuazione all’art. 2 del DPCM istituendo l’ufficio operativo per la definizione di piani operativi di vigilanza (UO) e gli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV).

Considerato che:

- l’art. 7 del DL n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge n. 122/10 ha soppresso l’ISPESL e attribuito le relative funzioni all’INAIL;

- si rende opportuno prevedere tra i componenti dell’UO e degli OPV esperti nelle funzioni precedentemente assegnate al soppresso ISPESL;

- nel corso dello svolgimento dei lavori dell’UO è emersa la necessità di un confronto con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per il ruolo da essa svolto;

- gli organismi provinciali (OPV) istituiti con DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 non sono stati attivati e si rende necessario favorirne il processo di avvio;

ritenuto, quindi, necessario modificare ed integrare la DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 rideterminando la composizione dell’UO, ridefinendo la funzione e l’articolazione degli OPV e dando ulteriori indicazioni per l’attivazione dei medesimi;
tanto premesso e considerato; la Giunta Regionale, unanime, vista la L.R. 23/08;
visto il DPCM del 21.12.07;
visto il D.lgs 81/08; vista la L. 122/10; vista la L.R. 60/95;
vista la DGR n. 9-10772 del 16.02.2009;

delibera

- di modificare ed integrare la DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 “Attuazione dell’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 relativo al Coordinamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” come di seguito specificato:

- “di stabilire che la funzione degli organismi provinciali per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza (OPV) è la seguente:
- l’attuazione dei piani operativi di vigilanza definiti dall’ufficio operativo regionale di vigilanza;

- di individuare la seguente composizione dell’UO per la definizione dei piani operativi di vigilanza:
- cinque rappresentanti dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL piemontesi (SPreSAL), individuati dall’Amministrazione regionale;
- un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro (DRL) del Piemonte;
- un rappresentante della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;
- due rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) del Piemonte, di cui uno esperto nelle funzioni precedentemente assegnate al soppresso Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);
- un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Piemonte;
- di prevedere la partecipazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Piemonte agli incontri dell’UO, in relazione alle materie e alla complessità dei temi trattati;
- di individuare la seguente composizione degli OPV per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza:
- il Responsabile SPreSAL dell’ASL competente per territorio con funzioni di coordinatore che provvede alla convocazione periodica dell’OPV; per la provincia di Torino, il coordinatore è individuato nel responsabile SPreSAL dell’ASL TO1 e per la provincia di Cuneo, nel responsabile SPreSAL dell’ASL CN1
- un rappresentante dello SPreSAL per ciascuna delle altre ASL eventualmente presenti sul territorio provinciale;
- un rappresentante delle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL);
- un rappresentante dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (VVF);
- due rappresentanti delle sedi territoriali dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) del Piemonte, di cui uno esperto nelle funzioni precedentemente assegnate al soppresso Istituto Superiore per la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);
- un rappresentante delle sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
di stabilire che:
- con successiva determinazione della Direzione Sanità si procederà alla nomina dei componenti dell’UO sulla base delle designazioni delle diverse amministrazioni;
- le funzioni di coordinamento, di supporto organizzativo e di segreteria dell’UO siano svolte dal Settore regionale competente;
- le amministrazioni, diverse dalle ASL, facenti parte degli organismi di cui sopra provvedano a designare e comunicare ai coordinatori dell’UO e degli OPV i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentare e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse;
- gli OPV relazionino annualmente all’UO in merito allo stato di attuazione dei piani operativi di vigilanza definiti dall’UO stesso;
di dare mandato al coordinatore di ciascun organismo provinciale per l’attuazione dei piani operativi di vigilanza di provvedere a nominare i componenti dell’organismo medesimo con apposito provvedimento, da assumere entro 60 gg dalla data di approvazione della presente deliberazione.

Tale provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale”.

Ogni altra disposizione contenuta nella DGR n. 9-10772 del 16/02/2009 non in contrasto con la presente, rimane invariata.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)