Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 novembre 2012, n. 19482 - Beneficio per esposizione all'amianto


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso 16587/2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis);

- intimato -

sul ricorso 19855/2008 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato ROMEO VITTORIO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis);

- intimato -

avverso la sentenza n. 20/2008 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 01/04/2008 r.g.n. 325/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito ricorso incidentale.

Fatto



1. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respingendo il gravame svolto dall'INPS, ha escluso l'intervenuta decadenza sostanziale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, in relazione alla domanda proposta da (Omissis), per il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base dei benefici previsti dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, sul presupposto del mancato decorso del termine di decadenza per non aver l'ente ottemperato alle prescrizioni previste dal citato articolo 47. Inoltre, ha rigettato il gravame incidentale svolto dall'appellato, negando la pretesa diversa decorrenza del beneficio, per essere risultata indimostrata l'esposizione all'amianto dal 1996.

2. La cassazione della decisione è domandata dall'INPS con un unico motivo; ha resistito con controricorso (Omissis) e ha proposto ricorso incidentale, fondato su un motivo, cui non ha resistito l'INPS. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



3. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c., perche proposti avverso la medesima sentenza.

4. L'INPS, deducendo violazione di legge, sostiene l'applicabilità della decadenza sostanziale alla fattispecie pur in difetto dell'adempimento dell'ente previdenziale all'onere di indicazione prescritto dall'articolo 47 cit., u.c..

5. Il ricorso è fondato.

6. Come già osservato in recenti decisioni di questa Corte (v., ex multis, fra le più recenti, Cass. nn. 1629/2012; 8969/2012; 14471/2012; 14474/2012; 14531/2012 e numerose altre conformi), nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (prima e anche dopo la data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa. La stessa rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea, sì che deve ritenersi - anche nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 - l'applicabilità della decadenza ex articolo 47, anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, pure se la domanda sia presentata da soggetto già pensionato.

7. Peraltro l'articolo 47 cit., contiene la previsione generica di "controversie in materia di trattamenti pensionistici", nel cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione contributiva. Nello stesso senso, peraltro, si e già pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (oltre le già citate Cass. n. 1629/2012 e le successive decisioni del 2012, vedi, in precedenza, Cass. n. 12685/2008; conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011).

8. Nè appare decisivo il rilievo che la Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, contenente una disciplina transitoria circa l'applicabilità di innovazioni introdotte in materia di rilevanza dell'esposizione ultradecennale all'amianto, rechi la dizione "lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 (...)", e che tale espressione sia stata interpretata nel senso che è fatta salva la posizione dei soggetti che per effetto della maggiorazione contributiva abbiano maturato il diritto alla pensione. Tale interpretazione, infatti, deriva non dal solo tenore letterale della disposizione, ma anche dal rilievo che essa era l'unica idonea ad attribuire un senso concretamente operativo e ragionevole alla disposizione stessa (cfr. Cass. 15008/05), e non incide in termini generali sul quadro delle qualificazioni in materia di posizioni contributive.

9. E' opportuno, anche, rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005). E dal carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretta al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto discende, anche sotto il profilo sistematico, l'applicabilità della decadenza.

io. Come già precisato da questa Corte, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto articolo 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni prescritte dal medesimo articolo 47 (cfr. Cass., SU, n. 12718 del 2009).

11. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto restandone assorbito il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., ad altro Giudice, designato come in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

12. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce.