T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 18 ottobre 2012, n. 465 - Riconoscimento dell’infermità da causa di servizio


 

 

N. 00465/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00586/2002 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 586 del 2002, proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Cetrone, con domicilio eletto presso Enzo Sarli Avv. in Potenza, via Mazzini, 23/A;


contro

Ministero della Difesa - Roma, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comitato Pensioni Privileg. Ordinarie c/o Presid.Cons.Minis., Collegio Medico Legale del Ministero della Sanita', rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Potenza, domiciliata in Potenza, corso 18 Agosto 1860;


per l'annullamento







Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comitato Pensioni Privileg. Ordinarie c/o Presid.Cons.Minis. e di Collegio Medico Legale del Ministero della Sanita';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2012 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori Avv. Rocco Cetrone, per la parte ricorrente; Avv. Amedeo Speranza, per le Amministrazioni dello Stato intimate.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




Fatto



Con ricorso notificato il 19.12 2002 e depositato il 27.12.2002, il sig. S.A. ( maresciallo dell’arma dei Carabinieri) ha impugnato il decreto n. 480/02 con il quale il Comando Generale dell’arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente avente ad oggetto la concessione dell’equo indennizzo, in quanto non dipendente da causa di servizio, nonché il parere espresso dal CPPO n. 10223/89 e la nota del Collegio Medico Legale n. 523191 e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

L’interessato riferisce in fatto

- che in data16.03.1987 la CMO di Salerno dichiarava che gli esiti cicatriziali di ferita chirurgica dell’emifaccia sx per intervento di asportazione di adenoma plemorfo recidivante della parotide sx e faringite cronica catarrale, “ dipendono da causa di servizio”;

- che, tuttavia, il CPPO dichiarava che le predette infermità non erano dipendenti da causa di servizio “ in quanto conseguenti ad intervento per affezione tumorale per la quale, pur essendo ancora oscure l’intima essenza e l’esatta eziopatogenesi, viene tuttavia esclusa dalla prevalente dottrina medica ogni influenza causale dei fattori generici ( disagi, strapazzi, privazioni etc); che neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante è possibile ravvisare alcun nesso con il servizio, tenuto presente che, nel caso di specie, non sussistono “ le condizioni precancerose” ( elementi tossici, chimici, fisici ovvero precedenti entità morbose, specialmente ad andamento cronico dei vari apparati e sistemi già riconosciuti o riconoscibili come dipendenti da fatti di servizio) cui è talvolta riconoscibile, in presenza di un accertato rapporto cronologico e topografico la forma neoplastica”;

- che con provvedimento del 19 settembre 1995 il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa confermava il parere del CPPO ritenendo le infermità di cui innanzi “ non dipendenti da causa di servizio”;

- che con decreto n. 480/2002 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza presentata dal ricorrente.

Avverso tali determinazioni è insorto il sig. Stante che ha proposto ricorso affidandolo ai seguenti motivi.

1) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – motivazione apparente e contraddittoria – motivazione illogica – eccesso di potere- insufficiente istruttoria- difetto e/o inadeguatezza della motivazione- illogicità – eccesso di potere per difetto dei presupposti: in presenza di elementi discordanti tra il parere della CMO e quello del CPPO; violazione della normativa sul riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo; eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici e difetto di istruttoria;

2) difetto di istruttoria- eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici- violazione dei principi in ordine ai procedimenti amministrativi.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa per resistere al gravame, depositando documentazione.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Con ordinanza n. 175/2012 sono stati disposti incombenti istruttori.

L’Amministrazione in data 11 maggio 2012 ha ottemperato all’ordine istruttorio depositando la documentazione ed i chiarimenti richiesti.

Alla Pubblica Udienza del 20 settembre 2012 la causa è stata introitata per essere decisa.

Diritto



Va preliminarmente accolta la eccezione di difetto di legittimazione passiva del C.P.P.O., sollevata dalla difesa erariale.

È, infatti, indirizzo giurisprudenziale consolidato, a cui questo Tribunale aderisce, che il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie è privo di legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell’equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un atto procedimentale, in quanto tale, privo di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito facendolo proprio.

Analoga pronuncia può essere conseguentemente adottata nei confronti del Ministero della Sanità evocato congiuntamente al predetto Comitato.

Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito saranno esposte.

Giova premettere- al fine di consentire il corretto inquadramento della vicenda- quale fosse la disciplina degli istituti del “riconoscimento dell’infermità da causa di servizio” e dell’”equo indennizzo” secondo la normativa vigente al momento della proposizione, da parte del ricorrente, della domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio.

Va in primo luogo chiarito che la domanda tesa al riconoscimento dell’infermità da causa di servizio non era necessariamente preliminare alla richiesta dell’equo indennizzo o alla pensione privilegiata ordinaria ai sensi del DPR n.3/57 e successive modificazioni, potendo essere finalizzata all’attribuzione di altri benefici previsti dalla legge.

Proprio in quanto non sussisteva un automatismo tra i due istituti (causa di servizio/equo indennizzo), il legislatore aveva strutturato i due procedimenti come indipendenti ed autonomi (benché il procedimento teso al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo avesse come necessario presupposto il buon esito del procedimento teso al riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio) tanto che, in ogni caso, l’equo indennizzo - a differenza dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che poteva avvenire anche “d’ufficio”- doveva essere richiesto con apposita istanza ad iniziativa del dipendente o dei suoi eredi, da presentarsi contestualmente o successivamente alla istanza di riconoscimento della causa di servizio.

Ed invero, ai sensi dell’art. 51 del DPR 03/05/1957 n. 686 (abrogato dall'art. 11, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 349 a sua volta abrogato dall'art. 20, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461), per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato doveva presentare domanda all'Amministrazione da cui dipendeva entro sei mesi dal giorno in cui gli era comunicato il decreto che riconosceva la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si era verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In tali casi, l'art. 37 comma 2 D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, prevedeva l’acquisizione del parere obbligatorio del C.P.P.O. (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie), che in materia di equo indennizzo poteva sovvertire la valutazione circa la dipendenza dalla causa di servizio formulata dalla Commissione Medica (Consiglio Stato, sez. II, 19 dicembre 1988, n. 242).

Viceversa, solo nel procedimento volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio “tout court”, ai sensi dell’art.5 bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito in l. 10 novembre 1987 n. 472- che aveva esplicitamente abrogato l'art.163 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, circa il ruolo procedimentale da attribuirsi al Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie in tema di dipendenza di causa di servizio di una infermità- unica autorità competente e sulla diagnosi e sull’accertamento del nesso causale tra l’infermità e la dipendenza da causa di servizio era la Commissione Medica.

Con l’art. 12 D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, è stata sancita l'unicità dell'accertamento, prevedendosi espressamente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, sulla quale oggi deve pronunciarsi in ogni caso il C.P.P.O. (che ha assunto la denominazione di Comitato di Verifica) costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi in cui la richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio venga presentata successivamente alla istanza di riconoscimento dalla causa di servizio (C.Conti reg. Puglia, sez. giurisd., 6 marzo 2003, n. 200).

3. Come si evince dall’excursus normativo sopra delineato, secondo il sistema delineato dalla normativa vigente al momento in cui il ricorrente ebbe a presentare la propria richiesta di equo indennizzo ai sensi dell’art. 51 del DPR 03/05/1957 n.686, autorità competente ad esprimere il proprio giudizio, definitivo, sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio era la CPPO.

Ed invero, in materia di equo indennizzo l'ordinamento non metteva a disposizione dell'amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affidava al Comitato pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O.) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del C.P.P.O si imponeva all'amministrazione, la quale era tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, avesse tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le avesse confutate, con la conseguenza che un obbligo di motivazione in capo all'amministrazione era ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli elementi di cui disponeva e che eventualmente non fossero stati vagliati dal comitato, ritenesse di non poter aderire al suo parere, obbligatorio ma non vincolante (Consiglio Stato , sez. IV, 03 novembre 2006 , n. 6501).

Più specificatamente, nel procedimento finalizzato alla liquidazione dell' equo indennizzo, l'Amministrazione non disponeva ope legis di due pareri tecnici (della Commissione medica ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) da valutare agli effetti della determinazione da assumere e fra i quali scegliere motivatamente, ove di segno opposto: la Commissione Medica era infatti l'organo che l' Amministrazione aveva l' obbligo di interpellare nel procedimento preordinato ad accertare la dipendenza dell' infermità da causa di servizio, ma non poteva intervenire in quello successivo, relativo all' accertamento della conseguente menomazione, ai fini dell' equo indennizzo, da parte del Comitato.

Ne consegue che l' Amministrazione, ove intendesse uniformarsi al parere motivato del CPPO eventualmente anche mediante una motivazione per relationem (con recezione, pertanto, anche del sottostante iter logico) non era tenuta a motivare sull' eventuale difformità di quest' ultimo rispetto a quello della Commissione Medica , ciò in quanto ai sensi dell'art.8 comma 5, d.P.R.20 aprile 1994 n.349 una motivazione specifica, in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità era da ritenersi prevista solo ove l'Amministrazione intendesse discostarsi dal parere del C.P.P.O.

D'altronde l'Amministrazione, non avendo alcuna competenza tecnica, non avrebbe in ogni caso potuto operare una scelta consapevole e meditata fra giudizi sanitari contrastanti, avendo pertanto come unico obbligo quello di limitarsi a verificare se le ragioni addotte dagli altri organi consultivi fossero state tenute presenti e valutate dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie.

Va paraltro rilevato che, nel caso in esame, l’Amministrazione, in presenza di difformi valutazioni da parte della Commissione Medica Ospedaliera e del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha richiesto un apposito parere del Collegio Medico Legale, organo super partes.

Quest’ultimo con parere n. 5231 del 27.7.1995, ha confermato il giudizio negativo espresso dal C.P.P.O. ed ha concluso ritenendo la infermità denunciata dal ricorrente “ non dipendente da causa di servizio”.

Sicchè l’Amministrazione, in conformità dei pareri dei citati organi tecnici, ha emanato il decreto oggetto di impugnativa.

Privo di pregio è infine il rilievo mosso dal ricorrente secondo cui l’Amministrazione aveva l’onere di rinnovare l’intero procedimento in quanto le conoscenze mediche sulla insorgenza delle malattie tumorali, a distanza di notevole lasso di tempo, sarebbero completamente diverse.

A prescindere dalla considerazione che non vengono offerti elementi concreti per supportare l’affermazione di cui innanzi, va precisato che il provvedimento è stato adottato nel 2002 solo a seguito di una diffida del ricorrente, mentre i pareri del C.P.P.O. e della Commissione Medica Ospedaliera erano stati già resi rispettivamente nel 1989 e nel 1995 e verosimilmente erano già conosciuti dall’interessato che ne faceva menzione nell’atto di diffida, sicchè è a quella epoca che bisogna far riferimento per lo stato delle conoscenze mediche necessarie ad accertare la possibile correlazione tra la insorgenza delle patologie denunciate ed i fatti relativi al servizio svolto dall’interessato.

In altri termini essendo il provvedimento negativo, in sostanza, meramente ricognitivo ed adesivo ai pareri degli organi tecnici non incombeva all’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento stesso, un particolare onere di rinnovare l’intero procedimento finalizzato a verificare la conformità delle risultanze trasfuse nei pareri alle conoscenze raggiunte all’epoca dell’emanazione dell’atto.

In conclusione, quindi, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto, mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Antonio Ferone, Presidente FF, Estensore

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere



IL PRESIDENTE, ESTENSORE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)