Cassazione Penale, Sez. 4, 15 novembre 2012, n. 44829 - Infortunio sul lavoro e responsabilità di un datore di lavoro dell'impresa subappaltatrice e di un preposto dell'impresa appaltatrice


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:

1. (Omissis) n. il (Omissis);

2. (Omissis) n. il (Omissis);

avverso la sentenza n. 946/11 della Corte d'Appello di Milano del 15.03.2011.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

Udita in PUBBLICA UDIENZA dell'11 ottobre 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;

Udito il Procuratore Generale nella persona del dott.sa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'avv. (Omissis), difensore del ricorrente (Omissis), chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto



(Omissis) e (Omissis) ricorrono in Cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti il 20.05.2010 dal Tribunale di Pavia in ordine al delitto di cui all'articolo 41 cpv. e articolo 590 cod. pen., commi 1, 2 e 3 ha concesso al (Omissis) anche il beneficio della non menzione della condanna.

Gli odierni ricorrenti sono stati rinviati a giudizio per rispondere, il primo nella qualità di datore di lavoro e rappresentante legale della impresa edile " (Omissis) s.r.l.", subappaltatrice dei lavori in muratura, ed il secondo di preposto (capo cantiere) dell'Impresa edile " (Omissis)", appaltatrice dei lavori per la ristrutturazione del palazzo municipale di (Omissis), delle lesioni personali patite da (Omissis) a seguito dell'infortuno occorsogli nel mentre era intento alla sua attività lavorativa di manovale edile alle dipendenze della (Omissis) s.r.l. quando, sfondando la soletta del tetto dell'edificio su cui si trovava, precipitava al piano sottostante.

A seguito delle indagini si accertava che sul cantiere non era presente neppure una cintura di sicurezza idonea a trattenere in posizione corretta l'operatore in caso di caduta, nè erano stati apprestati rimedi di sicurezza di altro genere per impedire la caduta al suolo di operai nel caso di sfondamento, tutt'altro che remoto, della soletta che era stata messa in sicurezza soltanto per una parte. La Corte d'Appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di condanna del giudice di primo grado, ha rigettato i motivi del gravame con esclusione della richiesta della concessione del beneficio della non menzione al (Omissis).

Il (Omissis) con due atti, redatti rispettivamente dai due difensori di fiducia, denuncia vizio di motivazione. In particolare la illogicità e la contraddittorietà della motivazione la si rinviene (ricorso a firma avv. (Omissis)) laddove la Corte d'Appello non ha tenuto in alcuna considerazione le testimonianze rese dagli unici testi presenti ai fatti, i colleghi di lavoro dell'infortunato, attribuendo esclusiva rilevanza alle dichiarazioni di quest'ultimo palesemente contraddittorie e prive di riscontro.. Le risultanze processuali attestano che in cantiere erano presenti cinture di sicurezza che l'infortunato omise di indossare pur essendo stato più volte avvertito ed istruito. Il cantiere era sotto il controllo del geometra (Omissis) che si era assunto l'impegno di garantire la sicurezza e di fare rispettare le norme destinate a prevenire gli infortuni. La stessa Corte del merito (ricorso avv. (Omissis)) lo qualifica come preposto dalla datrice di lavoro alla direzione del cantiere con compiti che, - per sua la stessa ammissione e per le concordi dichiarazioni di tutti i testimoni, - spaziavano dalla organizzazione di lavori di realizzazione del progetto alle attribuzioni dei singoli compiti dati al muratore, alle disposizioni in materia di sicurezza e vigilanza. Dunque, tutto ciò premesso, si evidenzia che l'affermazione della responsabilità del (Omissis) si poggia su due premesse: 1) che fosse il datore di lavoro della persona offesa; 2) che egli non avesse conferito deleghe ad altri in materia di sicurezza ed organizzazione del lavoro. è evidente per il ricorrente la insanabile contraddizione di tali affermazioni con la precedente affermazione relativa ai compiti formalmente conferiti al (Omissis). Per altro sia il Tribunale che la Corte affermano che il (Omissis) fece lavorare i propri dipendenti per conto della società " (Omissis)", appaltatrice dell'opera, e sotto il controllo e le direttive del preposto di tale società, geom. (Omissis); la corretta conseguenza di tale situazione di fatto per il ricorrente è che, sotto il profilo del diritto del lavoro e della responsabilità penale, tra la società (Omissis) s.r.l., solo formalmente subappaltatrice dell'opera, e la società (Omissis), appaltatrice ed esecutrice dell'opera, è intercorso un rapporto di somministrazione di lavoro, nel senso che la soc. (Omissis) si è limitata a "prestare" i propri dipendenti alla soc. (Omissis). Il datore di lavoro che somministra o affitta, o concede l'utilizzazione della propria manodopera ad altra impresa, di fatto, si spoglia di qualsiasi potere o facoltà di direzione e di controllo sull'attività svolta da quelli che solo formalmente restano suoi dipendenti. Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, nel passaggio logico chiave della motivazione, il rapporto tra l'Impresa (Omissis) e l'Impresa (Omissis) ha comportato una pregnante delega di compiti ad un soggetto idoneo ad assumerli. Con il ricorso a firma dell'avv. (Omissis) si evidenzia mancanza di motivazione in ordine alla contestata eccessività della pena ed alla diversità di trattamento fra i due imputati.

(Omissis) con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla errata qualificazione di preposto ritenuta dai giudici del merito sulla base delle mansioni effettivamente svolte dal medesimo, ed, in quanto tale, obbligato all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza. Si argomenta che non si è valutato che il preposto è inscindibilmente legato con il datore di lavoro da cui dipende; nel caso di specie i lavori erano stati subappaltati alla (Omissis) s.r.l. ed il (Omissis) era dipendente dell'appaltatrice " (Omissis)", e, dunque, non essendo dipendente dalla " (Omissis) s.r.l.", non poteva essere da questa preposta alla direzione dei lavori. Se la Corte d'Appello avesse considerato tale evidenza, avrebbe correttamente inquadrato il ricorrente, nell'ambito lavorativo, come dipendente della ditta subappaltante, incaricato di seguire e sorvegliare, per conto di questa, che i lavori si svolgessero con regola d'arte e nel rispetto del capitolato, rispondendone, comunque, la sub-appaltante nei confronti della sua committente, che era il Comune di (Omissis). Tuttavia, per il ricorrente, anche a voler considerare come giusta la qualificazione della Corte d'Appello, tanto non basterebbe alla conferma della sua penale responsabilità per insussistenza del nesso causale. Nello specifico il (Omissis), resosi conto che si stavano eseguendo lavori diversi da quelli previsti in contratto ed interessanti una parte dello stabile, aveva suggerito al caposquadra (Omissis) di collocare sulla soletta delle travi in legno e, su queste, in senso perpendicolare, assi da ponte da poggiare alle travi portanti del sottotetto, così da rendere sicuro il calpestio. L'infortunio si è verificato non già per l'esecuzione dell'intervento bensì per la sua non conforme esecuzione.

Con un secondo motivo denuncia altro vizio di motivazione laddove non si è tenuto conto del fatto che il (Omissis) aveva consigliato alla persona offesa ed al (Omissis) di far indossare le cinture di sicurezza. Per altro le cinture anticaduta quelle idonee a prevenire in tali frangenti le cadute nel vuoto non erano state fornite dalla (Omissis) s.r.l..

Diritto



I motivi esposti sono manifestamente infondati per cui entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Questa Corte, chiamata ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare la richiesta di ciascuna delle diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprie le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.

Innanzitutto va evidenziato che in maniera incontrovertibile è rimasto accertato in punto di fatto che il cantiere non era dotato di cinture di sicurezze idonee a prevenire la caduta al suolo di operai intenti a svolgere la loro attività lavorativa in luoghi pericolosi in quanto posti ad una notevole altezza dal suolo, che la parte offesa non era munita neanche di quelle cinture, pur presenti sul cantiere ma inidonee perchè prive di imbracatura, e non era stata predisposta all'uopo altra misura antinfortunistica.

Dunque, qualsiasi censura riguardante la contestazione del nesso causale tra tale omissione e l'evento è destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.

Nè è invocabile, come prospettato da entrambi i ricorrenti, il comportamento del lavoratore quale causa interruttiva del nesso causale.

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, come nel caso di specie, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit). Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo all'omessa dotazione di cinture di sicurezza idonee o di altra misura efficace ad evitare le cadute dall'alto è strettamente legato da nesso di causalità con l'infortunio occorso al dipendente infortunato.

Passando alle censure mosse dal (Omissis), per quanto riguarda la prima, si osserva che, sul presupposto che l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di prevenzione deve avvenire in relazione all'organizzazione dell'impresa e alla ripartizione delle incombenze, siccome attuata in concreto tra i vari soggetti chiamati a collaborare con l'imprenditore e ad assicurare in sua vece l'onere di tutela delle condizioni di lavoro, non può quest'ultimo essere esentato da colpa per qualsiasi evenienza infortunistica conseguente all'inosservanza dell'obbligo di garanzia suo proprio, quando non vi sia stato un trasferimento di competenza in materia antinfortunistica attraverso un atto di delega e ciò in attuazione del principio della divisione dei compiti e delle connesse diversificate responsabilità personali.

Ma l'assunto difensivo è del tutto inaccettabile in quanto pretende che tale trasferimento di responsabilità al (Omissis) sia derivata dal semplice fatto che costui, quale dipendente dell'impresa subappaltatrice nell'interesse di quest'ultima, avrebbe dovuto curare in via esclusiva l'aspetto antinfortunistico sul cantiere, atteso che il (Omissis), ancorchè inserito nel libro paga della " (Omissis) s.r.l.", era stato "prestato" alla " (Omissis)", in virtù di un rapporto di "somministrazione di mano d'opera" intercorso tra quest'ultima" e la " (Omissis) s.r.l.". Emerge, infatti, in assenza di un qualsiasi elemento probatorio documentale o testimoniale (ammessa la rilevanza di quest'ultimo), che la deduzione difensiva non è affatto proponibile.

Resta, pertanto, la responsabilità del (Omissis), come contestata, in ragione della sua posizione di garanzia di datore di lavoro (sul quale precipuamente grava l'onere dell'apprestamento e dell'attuazione di tutti i necessari accorgimenti antinfortunistici) della persona offesa.

Per quanto riguarda il principale motivo, posto a base del ricorso del (Omissis), esso si pone in palese contrasto con l'assunto difensivo del (Omissis), in quanto fa ricadere unicamente sul datore la responsabilità per la mancata adozione delle misure antinfortunistiche, in ragione del fatto che egli, dipendente della ditta subappaltatrice, rivestiva il ruolo di incaricato da questa di seguire e sorvegliare che i lavori subappaltati si svolgessero con regola d'arte e nel rispetto del capitolato.

La deduzione già è stata oggetto di vaglio dei giudici del gravame di merito; infatti, con l'atto di appello fu devoluta alla cognizione della corte territoriale la questione della sussistenza della posizione di garanzia dal primo giudice ritenuta a carico del (Omissis).

La corte di appello ha disatteso il motivo di gravame richiamando il principio secondo cui il trasferimento del rischio a carico del subappaltatore possa avvenire soltanto ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicchè non possa darsi alcuna ingerenza del subcommittente in confronto del subappaltatore. Rilevava la Corte che ciò non è avvenuto nella specie, in quanto alla ditta edile " (Omissis) s.r.l.", di cui la parte offesa era dipendente, vennero subappaltati solo i lavori di muratura. Che al committente (rectius subcommittente) fosse rimasto un effettivo potere di ingerenza nel processo lavorativo è dimostrato dalla circostanza che il (Omissis), delegato a tanto dalla " (Omissis)", era presente sul cantiere di (Omissis) ed interveniva proprio nel dare direttive agli operai rendendosi conto delle condizioni di lavoro in cui operavano, tant'è che egli stesso ha ammesso di aver dato disposizioni di collocare sulla soletta delle travi di legno e su queste, in senso perpendicolare, assi da ponte da poggiare alle travi portanti del sottotetto, senza, però curarsi della mancanza di misure idonee a prevenire le cadute nel vuoto. Le censure mosse dal ricorrente, pur essendo volte a contestare l'omessa od errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa (relativamente alla provata concreta ingerenza dell'imputato nella esecuzione dei lavori svolti dalla ditta (Omissis) s.r.l), si sostanziano nella richiesta a questa corte di legittimità di un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata ed ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella congrua e logica cui sono pervenuti i giudici del merito. Al di là dell'inammissibile carattere di prospettazione in fatto delle doglianze formulate, si tratta, comunque, di censure già disattese dal collegio di appello con considerazioni coerenti all'insegnamento del Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza, che va tenuto presente, sia pure considerando la peculiarità della fattispecie in esame, e secondo cui il committente, vale a dire, nel caso de quo, il subappaltante (posizione della " (Omissis)"), risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal subappaltatore ( (Omissis) s.r.l.), quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. I giudici hanno anche applicato il principio affermato da questa stessa Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005, secondo cui, in caso di subappalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (nella specie, la " (Omissis).", a sua volta appaltante) in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo. Un'esclusione della responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo qualora al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi ed il subappaltatore. Come si vede, si tratta di principi che il collegio ha ritenuto attagliarsi alla fattispecie in esame in cui con un accertamento in fatto, rappresentante il risultato di una valutazione delle risultanze acquisiste, della quale è stato dato conto in maniera adeguata e coerente, è emerso il mantenimento da parte del (Omissis), a tanto delegato dal suo datore di lavoro, dei poteri direttivi generali in ordine all'organizzazione del cantiere.

Nè il ricorrente può esimersi da responsabilità (V. secondo motivo) adducendo che le cinture di sicurezza idonee non erano state fornite dal (Omissis), in quanto era suo dovere impedire agli operai di svolgere l'attività lavorativa in assenza della predisposizione di idonee misure antinfortunistiche.

Da ultimo, con riguardo al motivo del ricorso del (Omissis) in ordine alla quantificazione della pena ed alla diversità del trattamento sanzionatorio rispetto a quello riservato al (Omissis) si osserva che sul punto la motivazione dell'impugnata sentenza è esente da censure rammentandosi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'articolo 133 c.p. (da ultimo, Cass., Sez. 4, 13 gennaio 2004, Palumbo) A ciò dovendosi aggiungere che non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (di recente, Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).

Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice correttamente esercitato, con la concessione delle attenuanti generiche, così dimostrando di aver tenuto conto degli elementi indicati nell'articolo 133 c.p., diversificando la pena rispetto alla posizione del (Omissis) in ragione della sua posizione di datore di lavoro evidenziando come abbia influito su tale determinazione anche la sua assenza dal cantiere, dimostrando, in tal modo di essersi disinteressato delle condizioni di lavoro in cui operavano i propri dipendenti.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.