Responsabilità del dirigente del servizio stradale per l'omessa informazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale di carichi da parte dei lavoratori, per la mancata predisposizione di idonei DPI, nonchè per l'omessa redazione della relazione sulla valutazione dei rischi - Non sussiste poichè, nella PA, il datore di lavoro è colui al quale sono attribuiti poteri di gestione, cioè autonomi poteri decisionali e di spesa, cosa che, nel caso di specie, il dirigente non aveva.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Umberto Papadia
Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Dott. Guido De Maio
Dott. Vittorio Vangelista
Dott. Alfredo Maria Lombardi
ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Sul ricorso proposto da , n. a Roccanova il 6.2.961, res. inTito via San Vito n. 371, avverso la sentenza in data 13.6.2002 del Tribunale di Melfi, con la quale venne condannato alla pena di euro1.800,00 di ammenda, quale colpevole dei reati:
a) di cui all'art.384 del D.P.R. n. 547-55;
b) di cui all'art. 49 del D.L.vo n. 626-94;
c) di cui all'art. 4, comma secondo, del D.L.vo n. 626-94.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Mario Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

F a t t o

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Melfi ha affermato la colpevolezza del in ordine ai reati rubricati in epigrafe perché, in qualità di dirigente del "Servizio Strade e Viabilità Zona Nord" dell'Amministrazione Provinciale di Potenza e, quindi, di datore di lavoro, non muniva di scarpe adatte alla natura del rischio un dipendente, addetto a lavorazioni implicanti particolari rischi di schiacciamento dei piedi; ometteva di informare i lavoratori dipendenti, impegnati in operazioni di movimentazione manuale di carichi, dei rischi connessi alla non corretta esecuzione delle operazioni di scarico, nonché ometteva di redigere una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il giudice di merito ha fondato l'affermazione della colpevolezza dell'imputato, oltre che sull'accertamento dei fatti di cui alla contestazione, sul rilievo che lo stesso era stato nominato responsabile del servizio strade e viabilità con delibera della Giunta Provinciale del 3.6.1997, mentre ha ritenuto inconferente sul piano difensivo la produzione della nota, datata 13.11.1998, con la quale il aveva chiesto al dirigente del servizio finanziario della Provincia di inserire il materiale infortunistico nell'oggetto della gara di appalto per l'acquisto di vestiario da destinare agli agenti provinciali stradali, e dei successivi provvedimenti adottati in merito alla citata richiesta dagli organi competenti, in considerazione del fatto che l'imputato non si era attivato dalla data della nomina fino a quella della richiesta.
Avverso, la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi nell'accertamento del fatto.

D i r i t t o

Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente preliminarmente deduce in punto di diritto che egli è stato ritenuto erroneamente responsabile delle violazioni di cui al D.L.vo n. 626-94, non rivestendo la qualità di datore di lavoro.
Viene richiamata in proposito la circolare n. 3-96 del 17.12.1996 del Ministero dell'interno, con la quale è stato precisato che spetta al singolo ente locale individuare il dipendente cui ricollegare, in relazione alle specifiche professionalità possedute, le responsabilità connesse al procedimento in materia di sicurezza del lavoro, nonché l'affidamento della dotazione finanziaria autonoma.
Si afferma, quindi, che nella pubblica amministrazione la figura del datore di lavoro è imprescindibilmente legata all'attribuzione di autonomi poteri di spesa, in assenza dei quali viene meno la responsabilità diretta del funzionario.
Nel prosieguo della impugnazione il ricorrente deduce, nel merito, che la predisposizione del piano di sicurezza era stata affidata dalla Giunta Provinciale, con delibere n. 1686 del 20.12.1996 e 694 del 3.6.1997, ad un gruppo di lavoro composto da sei professionisti, senza possibilità per i vari dirigenti di provvedere autonomamente alle incombenze di cui all'art. 4, comma secondo, del D.L.vo n. 626-94.
Si contesta ancora, nel merito, la responsabilità per la violazione di cui all'art. 384 del D.P.R. n. 547-55, deducendosi che l'imputato aveva provveduto a sollecitare l'acquisto del materiale infortunistico al dirigente del servizio finanziario, di talché nessun addebito poteva essere formulato nei suoi confronti, in quanto privo di autonomo potere di spesa.
Sempre nel merito si contesta, infine, l'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 49 del D. L.vo n. 626-94 in base al rilievo che i rischi, del cui pericolo i lavoratori devono essere preavvertiti, sono quelli intrinsecamente connessi alle mansioni loro affidate, mentre l'attività di scarico dei sacchetti di sale non rientrava tra le incombenze dei cantonieri, in quanto spettante agli addetti al trasporto del sale dagli appositi depositi.
Le censure formulate in punto di diritto dal ricorrente sono fondate.Dispone l'art. 2, primo comma, del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 "Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) omissis...
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;"
Ai sensi della disposizione citata, pertanto, nelle pubbliche amministrazioni - nel cui novero rientrano gli enti locali, secondo la precisazione contenuta nell'art. 1 comma secondo, D.L.vo 3.2.1993 n. 29, attualmente sostituito dall'art. 1, comma secondo, del D L.vo 30.3.2001 n. 165, che ha abrogato il precedente testo normativo in materia - la qualifica di datore di lavoro può essere attribuita esclusivamente ai dirigenti, ai quali siano attribuiti poteri di "gestione", dovendosi intendere con tale termine, in analogia con quanto previsto dalla disposizione citata per il settore privato, la esistenza di autonomi poteri decisionali anche in materia di spesa.
Orbene, emerge dall'accertamento del giudice di mento che al , pur rivestendo la qualifica di dirigente del Servizio Strade e Viabilità della Zona Nord dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, non erano stati attribuiti autonomi poteri di gestione di spesa, in quanto non era stato dotato dei mezzi finanziari necessari per provvedere, tra l'altro, direttamente all'acquisto del materiale antinfortunistico, di talché lo stesso non può essere ritenuto responsabile dei comportamenti omissivi di cui al capo di imputazione, che hanno natura di reati propri in relazione alla specifica qualità di "datore di lavoro" contestata al ; qualità che nella specie non sussiste.
La sentenza impugnata deve essere pertanto, annullata senza rinvio perché l'imputato non ha commesso il fatto.

P.   Q.  M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non ha commesso il fatto.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 4.3.2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APR. 2003.