Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 novembre 2012, n. 20779 - Caduta dall'impalcatura e domanda di regresso dell'INAIL


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 23542-2007 proposto da:

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L‘ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis);

- intimato -

sul ricorso 25890-2007 proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 71/2007 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 09/06/2007 r.g.n. 4/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis); udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Servello Gianfranco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Fatto


1. L'INAIL chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, pubblicata il 9 giugno 2007, che, in accoglimento del gravame svolto da (Omissis) avverso la sentenza di prime cure, ha respinto la domanda di regresso spiegata dall'INAIL nei confronti del predetto (Omissis).

2. La Corte qualificava come surrogatoria l'azione intrapresa dall'INAIL nei confronti di (Omissis), nella qualità di responsabile tecnico del cantiere, per il recupero delle prestazioni previdenziali erogate al lavoratore (Omissis), dipendente della (Omissis) s.r.l. (in seguito dichiarata fallita) caduto da un'impalcatura da un'altezza dal suolo di circa sei metri, riportando lesioni che lo riducevano allo stato vegetativo; riteneva fondato il dubbio che il lavoratore si fosse sporto oltre il parapetto che delimitava lo spazio di lavoro dal vuoto presente fra due diverse impalcature di due lotti diversi di lavoro, e che l'INAIL, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non avesse dato prova certa dell'esistenza della soluzione di continuità nell'impalcatura.

3. Il ricorso dell'INAIL è articolato con due motivi, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c. (Omissis) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, fondato su due motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'INAIL.

Diritto



4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex articolo 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

5. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 e dell'articolo 1916 c.c., l'Istituto ricorrente si duole che la Corte di merito abbia erroneamente, ed illegittimamente, qualificato l'azione promossa dall'INAIL di surrogazione anzichè di regresso, ed assume che da tale erroneo presupposto sarebbe altresì derivata l'erronea regolamentazione dell'onere della prova, onerando l'INAIL della dimostrazione della responsabilità del (Omissis), nell'infortunio occorso al lavoratore, senza l'ausilio delle presunzioni di cui agli articoli 2087 e 1218 c.c..

L'illustrazione del motivo si conclude con il quesito di diritto.

6. Con il secondo e articolato motivo, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articoli 23 e 36; articoli 115 e 116 c.p.c. e articoli 1218, 2078 e 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l'INAIL si duole, principalmente, della conclusione cui è pervenuta la Corte di merito che ha rigettato l'azione di regresso ricollegando l'infortunio del lavoratore ad un rischio elettivo da questi assunto spontaneamente, sulla base di valutazione e apprezzamento delle risultanze istruttorie del tutto errati. Inoltre, in via subordinata, pur volendo aderire alla ricostruzione del fatto operata dalla Corte di merito, secondo cui l'INAIL non avrebbe dimostrato l'esistenza del varco nell'impalcatura e la violazione delle norme contenute nel cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articoli 23 e 36, l'Istituto ricorrente censura il rigetto dell'azione di regresso sul presupposto che il (Omissis) avesse ottemperato gli obblighi di sicurezza posti, a suo carico dalla legge, assumendo che, una volta provata la caduta del lavoratore dall'impalcatura e il gravissimo infortunio poi indennizzato, in assenza della prova che il lavoratore avesse posto in essere una manovra azzardata e rischiosa, l'Inail aveva assolto l'onere probatorio a suo carico e spettava, invece, al preposto superare la presunzione di cui agli articoli 1218 e 2087 c.c., di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare la caduta del lavoratore dall'alto.

7. Osserva il Collegio che va logicamente premesso l'esame della seconda censura nel profilo principale della doglianza, inerente all'erroneo apprezzamento delle prove in ordine alle modalità dell'infortunio occorso al lavoratore sulla base del quale la Corte di merito avrebbe tratto la conclusione, o meglio la supposizione, che il lavoratore si sarebbe spontaneamente sporto da un'impalcatura il cui assetto non poteva che essere, prima dell'incidente, quello ripristinato subito dopo la caduta del lavoratore da circa sei metri, riportando lesioni che lo riducevano allo stato vegetativo.

8. Il motivo è, per tale profilo, meritevole di accoglimento.

9. Invero, con riferimento al fatto storico della rovinosa caduta del lavoratore, come accertato dal primo Giudice e ritenuto dall'Inail a fondamento dell'azione intrapresa, a causa di un varco nell'impalcatura mancante di tavole, la Corte di merito ha tratto, dalle emergenze testimoniali, non già il proprio convincimento sibbene "il fondato dubbio" che il lavoratore si fosse sporto oltre il parapetto che delimitava lo spazio di lavoro dal vuoto presente fra due diverse impalcature di due lotti diversi di lavoro, fruendone la conclusione che non vi era prova certa della manchevolezza nell'impalcatura, dedotta ma non dimostrata, onde l'azione andava respinta.

10. Di qui l'assunto della Corte di merito secondo cui l'INAIL avrebbe dovuto dare prova dell'esistenza della soluzione di continuità nell'impalcatura, eliminata solo ex post in sede di rimontaggio dell'impalcatura, prova che tuttavia l'INAIL non aveva fornita per aver l'unico teste oculare dato per certo che l'impalcatura, dopo la caduta del (Omissis), fosse sta ripristinata "tal qual era".

11. Ebbene, l'apprezzamento della Corte di merito, che ha ritenuto la mancanza di 40 centimetri di tavole nel piano di calpestio dell'impalcatura, pur dichiarata dal teste (Omissis) in sede ispettiva, frutto di mera deduzione del medesimo teste, si è dipanato in un percorso espositivo segnato dalle circostanze che il predetto teste non lavorasse a fianco del lavoratore gravemente infortunatosi, non avesse constatato personalmente la mancanza di tavole: e, ancor più, non avesse constatato modifiche nell'assetto dell'impalcatura al momento dell'infortunio, dopo lo smontaggio resosi necessario per apprestare i soccorsi al (Omissis) e il successivo rimontaggio, ed ancora ed infine, rammentasse l'aggiunta di tavole prima mancanti nell'impalcatura.

12. Il "fondato dubbio" espresso dalla Corte di merito, già in sè censurabile per essere espressione lontana dal convincimento fondato su emergenze istruttorie, costituisce l'esito dell'evidente contraddizione dell'iter argomentativo della Corte di merito nella ricostruzione dell'infortunio e nell'apprezzamento di quanto il predetto teste (Omissis) avrebbe direttamente constatato, e non meramente dedotto, come emergerebbe, invece, fin dalle dichiarazioni rese dal (Omissis), a soli due giorni dall'infortunio, all'ispettore verbalizzante, del tenore: "una parte di questo ponteggio era priva di tavolato dalla parte verso l'edificio, pari ad una lunghezza di circa 40 cm", il cui contenuto non è risultato smentito all'esito della deposizione testimoniale resa in giudizio ("ho visto (Omissis) cadere da un vuoto creatosi nell'impalcatura...preciso che poteva cadere solo dal vuoto creatosi nell'impalcatura...al momento dell'infortunio l'impalcato su cui si trovava (Omissis) era mancante di tavole per una larghezza di 40 cm. nella parte opposta al muro precedentemente gettato...in questo varco è caduto l'infortunato finendo nel pozzetto sottostante").

13. La Corte di merito non ha, pertanto, correttamente apprezzato tali risultanze istruttorie e, in difetto di qualsivoglia emergenza istruttoria militante a favore dell'assetto regolare dell'impalcatura antecedentemente all'infortunio e nell'imminenza di esso, non assumendo carattere decisivo e sintomatico il rimontaggio dopo il tragico accadimento, dovendosi supporre a regola d'arte quantomeno a cagione delle attività accertative conseguenti al tragico infortunio appena occorso, è pervenuta all'assunto che non vi era prova certa della manchevolezza nell'impalcatura, solo dedotta dall'ispettore verbalizzante e risultata, invece, indimostrata in giudizio.

14. All'evidenza, in tale ragionamento del Giudice di merito si rinvengono tracce evidenti del mancato e insufficiente esame del punto decisivo e controverso della vicenda che ne occupa, relativo all'assetto oggettivo dell'impalcatura al momento dell'incidente, la cui carenza impedisce di dare ingresso ad ogni altra censura inerente alla corretta qualificazione dell'azione intrapresa dall'inail nei confronti del preposto e alla ripartizione dei relativi oneri probatori.

15. è pur vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza, giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

16. Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

17. Al contempo va considerato che, affinchè la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario, che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice, individuando le fonti del proprio convincimento e scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass.,n. 12121/2004).

18. Nel caso all'esame la sentenza impugnata non è immune da censure e va, pertanto, cassata proprio per non aver adeguatamente esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo, per conseguenza, un iter argomentativo non esaustivo e coerente con le emergenze istruttorie acquisite.

19. Tanto esposto con riferimento alla doglianza accolta, rileva il Collegio che i profili di censura dedotti, in via subordinata, con il secondo motivo, rimangono assorbiti in considerazione dell'accoglimento del primo profilo di doglianza, mentre la prima censura svolta dall'INAIL manca di decisività giacchè la doglianza si dirige contro l'erronea qualificazione, come surrogatoria, dell'azione di rivalsa proposta dall'Istituto nelle forme della speciale azione di regresso e contro le relative implicazioni in tema di riparto degli oneri probatori, questione che costituisce un postetius rispetto alla censura accolta e della quale è, dunque, inutile saggiare la fondatezza e, ancor prima, l'eventuale difetto di interesse dell'Istituto, come eccepito dalla parte intimata.

20. Anche il ricorso incidentale dell'intimato, affidato a due motivi, per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, rimane assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

21. Per essere necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., ad altro Giudice, designato come in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla stregua di quanto sinora detto.

22. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese del presente processo.

P.Q.M.



La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Brescia.