CODICE ETICO DELL’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


Parte I: Preambolo

L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è un’organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. L’esistenza di una comunità implica sia il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, sia l’accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione universitaria, di tutti i suoi membri e della collettività.
Consapevole dell’importante funzione sociale e formativa delle istituzioni universitarie, l’Università di Bologna riflette i valori che storicamente sono alla base della ricerca scientifica, dell’insegnamento e delle altre molteplici attività universitarie e informa ad essi il suo operato al fine di favorire l’eccellenza, l’onore e il buon nome dell’Ateneo, la creazione di un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali, all’apertura e agli scambi con la comunità scientifica internazionale, all’educazione ai valori e alla formazione della persona in tutti i suoi aspetti.
L’Università di Bologna richiede ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti, nonché ad ogni altro membro dell’Ateneo nell’adempimento dei rispettivi doveri, e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell’ambito di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere con coraggio i valori cardine delle istituzioni universitarie, fra i quali:
(a) dignità umana;
(b) rifiuto di ogni discriminazione ingiusta e valorizzazione sia del merito sia delle diversità individuali e culturali;
(c) avanzamento della libertà e dei diritti fondamentali;
(d) responsabilità e riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità;
(e) onestà, integrità e professionalità;
(f) conoscenza, eccellenza, incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
(g) equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.
L’Università di Bologna si riconosce nei valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla libertà d’insegnamento (art. 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34), nei principi espressi nel Capo I dello Statuto generale d’Ateneo e nei principi fondamentali contenuti nella Magna Charta Universitatum.
I valori riconosciuti nel presente Preambolo determinano standard di condotta applicabili:
(a) nella composizione-interpretazione di questioni etiche disciplinate nelle Parti II e III del presente codice;
(b) nella composizione-interpretazione di altre questioni etiche rilevanti per le attività e la vita universitarie.
Il presente codice non si sostituisce alla legge, ma si aggiunge alle disposizioni normative applicabili ai membri appartenenti alla comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri.

Parte II: Regole di condotta

Art. 1: Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione
Tutti i membri dell’Università hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età.
Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in situazione analoga.
Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all’adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
L’Università di Bologna rifiuta e adotta opportune strategie atte a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori abituali e protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un membro in occasione di lavoro da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la di lui salute, professionalità, esistenza o dignità.
L’Università di Bologna rigetta ogni forma di irragionevole pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio adottati per uno dei motivi di cui al primo comma, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ossia l’idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro. È compito dell’Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 2: Abusi e fastidi sessuali
L’Università di Bologna non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
L’abuso e il fastidio sessuali sono definiti come richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.
L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell’abuso o fastidio sessuale, in quanto può verificarsi che:
(a) l’accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l’accesso, l’impiego o la prosecuzione del rapporto con l’Università; oppure
(b) l’accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l’impiego, la promozione, l’avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima; oppure
(c) lo scopo o l’effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio, od offensivo capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.
Considerato il ruolo educativo dell’Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.

Art. 3: Libertà accademica
L’Università di Bologna si impegna alla creazione di un ambiente che favorisce l’ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto all’eccellenza, all’insegnamento, alle professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.
Nell’esercizio della libertà accademica i membri dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l’integrità e l’impatto etico delle ricerche.
I membri dell’Università sono inoltre tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell’efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell’amministrazione universitaria.

Art. 4: Proprietà intellettuale e plagio
Salvo quanto altrimenti disposto, i membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
L’autore di un’opera dell’ingegno appartenente all’Università è tenuto a non servirsene per fini privati, e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della divulgazione ufficiale.
L’Università di Bologna, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i suoi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità; la proprietà intellettuale è pertanto presunta a favore dell’Università all’interno di un rapporto reciproco di condivisione degli obiettivi riguardanti l’utilizzazione dei risultati della ricerca.
Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell’omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l’effetto di una condotta non diligente.
Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare specificamente, se richiesto, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell’ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
(a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
(b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
(c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l’argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Art. 5: Conflitto di interessi
Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un membro dell’Università, ad esclusione dello studente in quanto discente, contrasta realmente o potenzialmente con l’interesse, non solo economico, dell’Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
L’interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell’Università può riguardare:
(a) l’interesse immediato della persona in quanto membro dell’Università;
(b) l’interesse di un familiare di un membro dell’Università;
(c) l’interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell’Università intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
(d) l’interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell’Università abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria;
(e) l’interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell’Università.
Il membro dell’Università che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli del proprio Ateneo, deve darne immediata notizia all’organo o alla persona responsabili o gerarchicamente sovraordinati, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

Art. 6: Nepotismo e favoritismo
L’Università di Bologna disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la valorizzazione dei meriti individuali, con l’onestà, l’integrità, la professionalità e la libertà accademiche, con l’equità, l’imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell’Università di astenersi da tale costume e di riferire con coraggio alla commissione etica i casi di condotte sospette.
Ricorre nepotismo quando un professore, un ricercatore, o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - la fase iniziale della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) o il primo ingresso di figli, familiari o conviventi, compresi gli affini.
In caso di carriera accademica si presume nepotismo qualora:
(a) vi sia coincidenza o affinità fra il settore scientifico-disciplinare del protettore e quello del protetto; e/o
(b) il protetto debba svolgere la propria attività nell’ambito dello stesso dipartimento del protettore.
Salvo prova contraria, si presume nepotismo l’appartenenza del protettore e del protetto alla stessa facoltà.
Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell’Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l’interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell’avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
L’accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 7: Abuso della propria posizione
A nessun membro dell’Università è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, l’autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di forzare altri membri dell’Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L’abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell’Ateneo.

Art. 8: Uso delle risorse dell’Università
I membri dell’Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell’Università.
A nessun membro è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell’Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell’istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest’ultima.

Art. 9: Uso del nome e della reputazione dell’Università
Tutti i membri dell’Università sono tenuti a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla reputazione dell’istituzione.
Salvo espressa autorizzazione, a nessun membro dell’Università è consentito:
(a) utilizzare in modo improprio il logo e il nome dell’Università;
(b) utilizzare la reputazione dell’Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
(c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell’Università.

Art. 10: Doni e benefici
I membri dell’Università sono tenuti a non sollecitare e a rifiutare ogni offerta non simbolica di doni o benefici suscettibili di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività universitarie.
I membri possono accettare le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l’accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie.

Art. 11: Informazioni riservate
Tutti i membri dell’Università sono tenuti a
(a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l’Università detiene informazioni protette;
(b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione di organi accademici.

Art. 12: Motivazione delle decisioni
I membri dell’Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni rilevanti, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell’Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

Parte III: Disposizioni attuative

Art. 14: Osservanza e violazione del codice etico
In conformità a quanto disposto nel Preambolo e nelle Regole di condotta, è altresì dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro dell’Ateneo:
(a) prendere visione del presente codice e delle prassi interpretative;
(b) familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice e emergenti dalle prassi interpretative;
(c) rivolgersi alla commissione etica per ottenere consiglio circa l’applicazione del presente codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie coperte dal presente codice;
(d) osservare il presente codice e le prassi interpretative, anche segnalando prontamente alla commissione etica le condotte di dubbia conformità.
Nel rispetto della disciplina civile, penale ed amministrativa, l’accertata violazione del presente codice può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti.

Art. 15: Commissione etica
È compito dell’Ateneo istituire un’apposita Commissione etica, previa determinazione della sua composizione, della durata, del funzionamento e delle modalità di nomina dei suoi componenti.
La Commissione etica
(a) ha funzioni consultive, di ricerca, di indagine e di controllo in merito all’attuazione e al rispetto delle norme del presente codice e delle prassi interpretative;
(b) favorisce, ove possibile, la composizione amichevole delle eventuali controversie;
(c) può proporre agli organi competenti l’azione disciplinare nei confronti degli inadempienti;
(d) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente codice.
Gli atti della Commissione etica devono essere motivati.

Art. 16: Divulgazione e attuazione del codice etico
È compito dell’Università promuovere la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.
L’Università interviene prontamente con ogni mezzo per l’attuazione del presente codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.


Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali